www.orizzontescuola.it – Il Tribunale di Milano nella stessa sentenza, del 9 settembre 2016, affronta più questioni, che hanno riguardato un contenzioso sorto tra un dipendente ATA ed una scuola.
In merito al rapporto malattia e ferie il Tribunale di Milano si pronuncia in questo modo: ”Deve al riguardo osservarsi che la malattia insorta durante il periodo feriale è idonea a sospenderne il decorso quando essa impedisca al lavoratore il recupero delle energie psicofisiche e risulti, pertanto, incompatibile con la fruizione delle ferie stesse. La valutazione di detta incompatibilità è rimessa al lavoratore, il quale ben può reputare che lo stato di malattia non pregiudichi il godimento delle ferie, escludendone così l’interruzione.”
In merito al periodo di comporto , afferma: “ Giova in proposito richiamare la giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui ” il periodo di comporto per malattia è suscettibile di interruzione per effetto della richiesta del lavoratore di godere del periodo feriale che il datore di lavoro deve concedere anche in costanza di malattia del dipendente. Questi, investito della richiesta di ferie da parte del lavoratore deve tener conto, nell’assumere la relativa decisione, del fondamentale interesse del lavoratore di evitare in tal modo la possibile perdita del posto di lavoro per scadenza del periodo di comporto” (cfr. Cass., 26 ottobre 1999 n. 12031)”.
In merito ai permessi per lutto così si pronuncia: “L’art. 15 CCNL Comparto Scuola sancisce il diritto del dipendente a permesso retribuito di 3 giorni, anche non continuativi, in caso di “lutti per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado”.
La disposizione contrattuale non fissa un termine dall’evento entro cui i permessi devono essere richiesti e fruiti.
Non pare, pertanto, giustificato il diniego del permesso richiesto dalla lavoratrice, motivato dal lasso di tempo, reputato non “ragionevole”, tra la morte del padre e la richiesta di permesso presentata da L.L.
E’ da ricordare che l’ARAN con provvedimento del 2010 su tale questione si pronunciava in questo modo: A parere di questa Agenzia, l’ art. 15, comma 1, alinea II^del CCNL 29/11/2007 del comparto Scuola che discipline i permessi retribuiti per lutto, seppure non disponga il limite temporale entro cui utilizzare i 3 giorni concessi al dipendente avente diritto, autorizza, comunque, l’utilizzo non oltre un ragionevole lasso di tempo dall’evento stesso in considerazione della natura specifica che origina tali permessi.
Nel caso paradossale proposto nel quesito, a nostro avviso, il dipendente potrà beneficiare di altri istituti normativi del contratto di lavoro, come ferie o permesso retribuito per particolari motivi personali e familiari.