www.professionistiscuola.itL’a.s. 2016/2017 sarà il primo anno in cui nel bene e nel male la “Buona scuola” verrà attuata nella sua interezza.
Inutile negare che la legge 107 stia cambiando la scuola nella quale si lavora quotidianamente e che sia fondamentale mettere lo studente al centro del processo educativo, nel rispetto e nella valorizzazione dellaprofessionalità di ciascun docente. Sicuramente si potranno apportare delle modifiche, i margini di miglioramento sono notevoli, ma per poter proporre i numerosi correttivi necessari, occorre vedere la riforma applicata. E qui già si presentano i primi problemi.
Nonostante le indicazioni contenute nella legge 107/2015 e ribadite nelle successive note ministeriali di cui l’ultima 2852/16 pubblicata il 5 settembre 2016, sembra che in diverse scuole ci siano ancora dubbi, per non dire abusi, sull’attribuzione delle ore “curricolari” e di “potenziamento” ai docenti che fanno parte dell’organico dell’autonoma di ogni istituto.
Si ribadisce che non esiste alcuna distinzione tra i docenti assegnati sulle ore curriculari e quelli assegnati su attività di potenziamento (la 107 è inequivocabile su questo punto).
Esiste invece una maggiore flessibilità, come riportato anche nella nota 2852/16, che consente di strutturare cattedre miste dove il docente può svolgere sia ore di insegnamento curriculare sia ore di potenziamento dell’offerta formativa.
Tale nota, infatti, riporta “Si aprono, quindi, nuovi scenari, spazi di flessibilità che, se sapientemente e funzionalmente utilizzati, possono consentire, anche ai docenti individuati su posti di potenziamento, di svolgere attività di insegnamento integrate ad altre attività progettuali. In questo contesto, docenti finora utilizzati solo per l’insegnamento curriculare possono occuparsi, in tutto o in parte, di attività di arricchimento dell’offerta formativa, in coerenza con le competenze professionali possedute”.
Attualmente ad ogni scuola vengono assegnate per ogni classe di concorso o tipologia di posto un determinato numero di posti per la copertura delle ore curricolari, un determinato numero di posti di potenziamento ed eventuali ore residue in organico (che di solito vengono chiamate spezzoni).
Sia i posti che servono per coprire gli insegnamenti del curricolo d’istituto (ossia quelli che fino all’anno scorso chiamavamo Organico di Diritto) sia quelli assegnati sul potenziamento sono posti che fanno parte dell’organico dell’autonomia. Tali posti, infatti, qualora risultassero vacanti, si rendono disponibili per trasferimenti e immissioni in ruolo.
A nostro avviso la cosa migliore per rendere funzionale l’applicazione della legge è considerare l’organico dell’autonomia come un monte ore totale, anziché come numero di posti, così da rendere anche più semplice l’organizzazione delle cattedre di ciascun docente in organico.
Un esempio chiaro e preciso è stato riportato nel blog del Prof. Fabio Milito Pagliara:
Esempio
Il Liceo Archimede ha 3 cattedre di 18 ore e 1 cattedra di potenziamento in OD, 8 ore di in OF per la materia A0NM (nel senso di una classe di concorso specifica come la vecchia A042 – Informatica)
Questo significa che la scuola durante l’anno scolastico deve erogare 80 ore di A042 a settimana di cui 62 ore di lezione in classe previste nel monte ore ordinamentale e 18 ore di potenziamento da organizzare secondo il PTOF. Le 18 ore di potenziamento possono essere assegnate ad 1 singolo docente o distribuite tra tutti i docenti disponibili nell’organico della scuola in modo da garantire al meglio il patto formativo della scuola, ovvero garantendo innanzitutto la copertura delle ore ordinamentali e poi il PTOF. In nessun modo l’assegnazione delle ore ordinamentali (di cattedra) può modificare il totale di ore disponibili alla scuola.
Ad esempio se per ritardi nella nomina sulle 8 ore di OF all’inizio delle lezioni il DS si trovasse a poter disporre dei soli 4 docenti in OD questi potrebbe benissimo dividere le 62 ore di cattedra tra i suoi 4 docenti (15+3)x2 e (16+2)x2 garantendo così fin dall’inizio dell’anno le 62 ore di cattedra e 10 ore delle 18 ore di potenziamento, garantendo inoltre nell’anno, e probabilmente nel triennio, la continuità didattica nelle classi. Inoltre il dirigente potrebbe immediamente nominare fino ad avente diritto un supplente sulle 8h che devono essere assegnate fino al 30 giugno dal provveditorato (perché la nomina fino ad avente diritto – o fino al 30 giugno se le GaE fossero esaurite per le supplenze – NON è una supplenza temporanea).
Cosa succede se un docente impegnato nello svolgere 15 ore di cattedra + 3 di potenziamento prende 2 mesi di congedo per motivi familiari? Succede che il dirigente deve nominare per 2 mesi un supplente sulle 15 ore di cattedra e lasciare scoperte per quei 2 mesi le 3 ore di potenziamento fornite da quel docente sopperendo ad esse con la flessibilità garantita dall’organico dell’autonomia.
Va ribadito, dunque, che il totale delle ore non può diminuire per effetto del potenziamento. Questo significa che se si affidano le ore di spezzone a un docente che occupa un posto di potenziamento, si avranno 8h di potenziamento da attribuire ad assegnazione provvisoria o a incarico al 30/06.
Va ricordato inoltre che il collegio docenti formula proposte al DS sull’assegnazione dei docenti alle classi, per la formulazione dell’orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, mentre il consiglio d’istituto indica i criteri generali relativi all’assegnazione dei singoli docenti alle classi.
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