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Docenti del potenziamento in classe e docenti titolari su potenziamento, assenze, ore aggiuntive fino a sei. FAQ UIL

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universitc3a02www.orizzontescuola.it Il sindacato UIL ha predisposto delle FAQ sull’organico dell’autonomia.

Cosa si intende per organico dell’autonomia?

L’organico dell’autonomia rappresenta l’organico complessivo della scuola, ricomprende sia il tradizionale organico, finalizzato all’insegnamento curricolare, che l’organico potenziato.

A cosa è finalizzato l’organico dell’autonomia?

A soddisfare le necessità e le esigenze didattiche e formative nonché ampliare le possibilità progettuali della scuola.

Quali docenti sono coinvolti?

Tutti i docenti dell’organico dell’autonomia contribuiscono alla realizzazione dell’offerta formativa attraverso le attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento. Tutte le opzioni sono riportate al comma 7, articolo 1 della legge 107, dalla lettera a) alla lettera s).ricorso-diploma-magistrale-gae-300x234

C’è distinzione tra i docenti curricolari e i docenti del potenziamento?

No. Non c’è nessuna distinzione contrattuale perché tutto il corpo docente fa parte dell’organico dell’autonomia.

Possono i docenti nominati sul potenziamento insegnare in classi curricolari?

Sì. I docenti nominati in ruolo sul potenziamento possono svolgere attività di insegnamento, sia integrate ad altre attività progettuali che curricolari secondo il piano dell’offerta formativa.

E i docenti utilizzati in passato sul curricolare possono essere utilizzati sul potenziamento? Sì.

Detti docenti possono occuparsi, in tutto o in parte, di attività di arricchimento dell’offerta formativa, in coerenza con le proprie competenze professionali.

Esiste ancora la figura del collaboratore vicario?

No. La Legge di stabilità 2015, abrogando l’art. 459 del Testo Unico (D.L.vo 297/94), ha eliminato l’istituto dell’esonero rinviando la soluzione del problema all’organico dell’autonomia.

Cosa prevede la legge in proposito?

Il comma 83 prevede che il dirigente scolastico può individuare, nell’ambito dell’organico dell’autonomia, fino al 10% di docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico.

I posti di potenziamento possono essere coperti con supplenza?

La nota n.24306, del 1.09.2016, sulle supplenze prevede che i posti del potenziamento introdotti dalla Legge 107/15 (art. 1 c. 95) non possono essere sostituiti con supplenze brevi e saltuarie. Si può nominare il supplente solo per le ore in classi curriculari, per assenze superiori a 10 giorni

E le assenze fino a 10 giorni?

Il dirigente scolastico può effettuare sostituzioni di docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a 10 giorni con personale dell’organico dell’autonomia, in possesso del titolo di studio di accesso.

Gli spezzoni orario fino a sei ore come vengono coperti? Le ore d’insegnamento pari o inferiori a sei settimanali, che non concorrono a costituire cattedra o posti, restano nella competenza della scuola.

E a chi vengono assegnate? Il DS assegna le ore, con il loro consenso, ai docenti in servizio nella scuola, forniti di specifica abilitazione, prioritariamente ai supplenti che hanno titolo a completare l’orario e, successivamente, al personale con contratto ad orario completo – prima a quello di ruolo poi al personale supplente – come ore aggiuntive all’orario d’obbligo e fini al limite di 24 ore settimanali.

E se residuano ancore ore?

In questo caso i dirigenti scolastici nominano i supplenti utilizzando le graduatorie d’istituto.

Detti spezzoni possono essere ricompresi all’interno del potenziamento?

No. La nota sull’organico di fatto (n.19990 del 22.07.2016) prevede che gli spezzoni fino a sei ore siano in aggiunta all’orario di cattedra quindi non possono essere “riassorbiti” all’interno del potenziato.

In tutto questo qual è il ruolo delle RSU?

Il ruolo delle RSU è fissato dall’art. 6 del CCNL che, sulla materia degli organici, prevede il diritto all’informazione preventiva e successiva. La stessa nota del Miur richiamata in premessa (nota 2852 del 5 settembre 2016) fa riferimento al rispetto delle vigenti disposizioni normative e contrattuali nonché alle prerogative sindacali.

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