www.orizzontescuola.it Alcuni docenti ci scrivono allarmati per chiedere spiegazioni su proposte di supplenza con dicitura “fino all’avente diritto”, ma con espressa anche la data di termine del contratto. La proposta è regolare, vediamo perché.
Già la scorsa settimana il sindacato Gilda aveva messo in evidenza che le proposte di supplenza generiche, con contratto “fino all’avente diritto” sono illegittime, in quanto
“ Se nel corso dell’anno scolastico le cattedre assegnate adesso ai supplenti fino ad avente diritto saranno coperte dai titolari – spiega il coordinatore nazionale Rino Di Meglio – il contratto stipulato dai precari si trasformerà in un licenziamento senza preavviso per il quale il supplente licenziato potrà chiedere un risarcimento.
Secondo quanto stabilito dal Ccnl, infatti, per ogni contratto disdetto lo Stato dovrà corrispondere un’indennità di mancato preavviso pari a un minimo di due mensilità.Supplenze: contratti fino ad avente senza data di termine. Gilda: si può chiedere il risarcimento
In effetti quello della stipula di contratti di supplenza fino all’avente diritto è una prassi che purtroppo pur ripetendosi negli anni non ha una specifica normativa, per cui le segreterie scolastiche adottano comportamenti diversi in merito.
Quest’anno, ancor più che nei precedenti, si è dovuto procedere a stipulare questa tipologia di contratti perché in molte province non sono state effettuate neanche le assegnazioni delle supplenze da Graduatorie ad esaurimento, figuriamoci l’aggiornamento delle graduatorie di istituto per l’a.s. 2016/17.
Pertanto al momento (naturalmente la situazione va calata nella singola provincia) le convocazioni sono tutte fino all’avente diritto, sia che si tratti di posto vacante, sia che si tratti di malattia, maternità, congedo. Se si conosce la data certa del termine della supplenza essa deve inserita nella proposta di supplenza (se si tratta dunque di malattia, maternità) ma la stipula dovrà essere fino ad avente diritto perché prima di quella data potrebbe intervenire la pubblicazione delle nuove graduatorie e quindi un rimescolamento delle assegnazioni.
Ricordiamo che con riguardo a supplenze conferite sia su posti di sostegno che su posti di insegnamento comune, quando al medesimo docente e sul medesimo posto sia attribuita prima una supplenza temporanea in attesa dell’avente titolo e poi una supplenza annuale o temporanea sino al termine delle attività didattiche, l’intero periodo assume il regime giuridico del provvedimento attribuito a titolo definitivo. (circolare supplenze 2016/17)