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Può un Dirigente negare i giorni di permesso per motivi personali?

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master e perfezionamenti biennaliwww.orizzontescuola.it  L’art. 15, comma 2, del CCNL/2007 prevede che il dipendente (docente e ATA) ha diritto, a domanda, nell’anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione.

L’art. 15, comma 2, del CCNL/2007 prevede che il dipendente (docente e ATA) ha diritto, a domanda, nell’anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione.

Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, i docenti possono fruire di sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all’art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma.

Si precisa quanto segue:

  1. Non è prevista dal Contratto la valutazione o la discrezionalità del dirigente sulle motivazioni addotte dal richiedente il permesso;
  2. Non vi è nel Contratto (né in nessuna altra norma di legge) un’elencazione precisa di quali siano i motivi personali e/o familiari per cui è possibile fruire dei permessi;
  3. Diverse sentenze dei tribunali e l’ARAN hanno chiaramente decretato che non vi è nessuna discrezionalità del dirigente nella concessione del permesso.universitc3a02

Pertanto, l’“apprezzabilità” o la “validità” dei motivi per cui il dipendente chiede di fruire del permesso non compete al dirigente.

Quest’ultimo, infatti, deve limitarsi a un mero controllo di tipo formale.

Come procedere

Bisogna produrre richiesta scritta (facendola protocollare) indicando il giorno in cui si intende fruirne e autocertificare i motivi a supporto della richiesta. Eventuali dinieghi dovranno essere forniti dal Dirigente per iscritto

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