www.professionistiscuola.it Anche quest’anno nonostante le promesse fatte dal Ministro la scuola italiana soffrirà ancora di “supplentite“.
Riepiloghiamo quali sono le tipologie di incarichi per i quali si può ricevere una convocazione e proponiamo un utile schema per ricordare in quali casi è possibile lasciare una supplenza per un’altra.
Tipologie di incarico
Nomina fino al 31 agosto: è una cattedra completa in organico di diritto che non è stata occupata né in fase di mobilità né dai neoimmessi in ruolo. Tale incarico viene conferito in base allo scorrimento dellaGraduatoria ad esaurimento della corrispondente provincia; se il posto non viene scelto neanche dai docenti presenti in GE (questo si verifica solo nei casi in cui la GE è esaurita o si esaurisce durante le convocazioni), viene attribuito da Graduatoria d’Istituto.
Nomina fino al 30 giugno: è una cattedra completa o uno spezzone (maggiore di 6 ore) in organico di fatto. Tale incarico viene conferito in base allo scorrimento della Graduatoria ad esaurimento della corrispondente provincia; se il posto non viene scelto neanche dai docenti presenti in GE (questo si verifica solo nei casi in cui la GE è esaurita o si esaurisce durante le convocazioni), viene attribuito daGraduatoria d’istituto.
Supplenze fino al termine delle lezioni: vi
ene attribuita da Graduatoria d’Istituto.
Supplenza temporanea: tutte le supplenze che hanno una durata inferiore a quella dell’anno scolastico (es malattia, gravidanza ecc.). Viene attribuita da Graduatoria d’Istituto.
Nomina fino ad avente diritto (o avente titolo): Sono nomine che vengono effettuate di solito ad inizio anno scolastico e non hanno una scadenza precisa perché non si sa ancora quando potrà essere nominato. Viene attribuita da Graduatoria d’Istituto.
Le convocazioni per supplenze conferite da GI vengono effettuate sempre rispettando l’ordine I, II e III fascia di Graduatoria d’istituto.
Quando è possibile lasciare una supplenza per un’altra?
Nomina fino ad avente diritto
È possibile lasciarla:
- per una qualunque supplenza con termine fissato (non necessariamente fino al 30 giugno)
- per una supplenza fino al termine delle lezioni
- per una supplenza fino al 30 giugno
- per una supplenza fino al 31 agosto
NON è possibile lasciarla:
- per un’altra supplenza fino ad avente diritto
- per una supplenza di più ore (è possibile soltanto completare l’orario fino a 24 per la primaria fino a 18 ore per la secondaria)
- per una supplenza dello stesso tipo su un’altra materia
Supplenza temporanea
È possibile lasciarla:
- per una supplenza fino alla termine delle lezioni
- per una supplenza fino al 30 giugno
- per una supplenza fino al 31 agosto
- per una supplenza fino ad avente diritto su sostegno
NON è possibile lasciarla:
- dopo il 30 aprile
- per una supplenza di durata più lunga
- per una supplenza di più ore (è possibile soltanto completare l’orario fino a 24 per la primaria fino a 18 ore per la secondaria)
- per una supplenza dello stesso tipo su un’altra materia
Nomina fino al 30 giugno
È possibile lasciarla:
- SOLO per una supplenza fino al 31 agosto se non è stata ancora effettuata la presa di servizio
NON è possibile lasciarla:
- per una supplenza di più ore (è possibile soltanto completare l’orario fino a 24 per la primaria fino a 18 ore per la secondaria)
- per una supplenza dello stesso tipo su un’altra materia
Nomina fino al 31 agosto
- NON è mai possibile lasciarla
Per chi è inserito nelle graduatorie ad esaurimento
- è sempre possibile lasciare una supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto per accettarne un’altra attribuita sulla base delle graduatorie ad esaurimento
Per le supplenze su sostegno valgono le stesse regole, a parte i casi descritti prima. Non è MAI possibile lasciare una supplenza su sul sostegno per una su materia.
Ricordiamo, inoltre, che secondo il comma 131 della legge 107/2015 “A decorrere dal 1º settembre 2016, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per la copertura di posti vacanti e disponibili, non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche non continuativi.”