Con nota prot. n. 32509 del 6 aprile 2016 il MEF ha chiarito che le ore eccedenti devono avere decorrenza dall’inizio dell’effettiva prestazione e concludersi al 30 giugno.
Si restringe così la maglia di questa entrata in più per alcuni docenti, anche se nell’a.s. 2015/16 alcune ragionerie le hanno pagate ancora al 31 agosto.
Per l’a.s. 2016/17 si vuole invece dare uniformità e applicazione alla nota MEF, pertanto queste sono le regole che le segreterie scolastiche dovranno rispettare
a) i contratti per ore eccedenti sono solo quelli relativi ad ore prestate su cattedre con orario settimanale superiore a quello obbligatorio o in classi collaterali, escludendo altre tipologie di ore eccedenti (es. per la sostituzione di colleghi assenti);
b) il conferimento di tali ore eccedenti deve attuarsi con la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, sottoscritti dal dirigente scolastico e dal docente interessato;
c) la decorrenza iniziale di tali contratti è dal giorno dell’effettivo inizio della prestazione e, pertanto, tale decorrenza non potrà essere anteriore all’inizio delle lezioni, fissato, da calendario scolastico regionale
d) il termine finale per tutti tali contratti non potrà essere successivo al 30/6/2017;
e) in assenza del docente titolare le medesime ore eccedenti possono essere pagate esclusivamente al sostituto del docente assente.
Si specifica, infine, che le ore in questione saranno retribuite con il codice NOIPA “692”.
Il chiarimento è stato fornito alle istituzioni scolastiche di Napoli e provincia, ma può essere assunto a livello nazionale, in quanto risponde pienamente alla nota del MEF e alle esigenze di risparmio.