www.professionistiscuola.it Una recente ordinanza del Tribunale di Napoli, ripresa come al solito in maniera superficiale da numerose testate giornalistichee dai social, ha riaperto accese discussioni sul tema scottante della valutazione del servizio nelle scuole paritarie nelle operazioni di mobilità a distanza di quasi un mese dalla pubblicazione dei bollettini dei trasferimenti.
Stando ai titoli e a quanto scrivono i media si aprirebbe una nuova stagione di contenziosi visto che sarebbero tanti i docenti che pur avendo dichiarato il servizio prestato nella scuola paritaria non ne hanno ottenuto la valutazione ai fini della mobilità 2016/2017.
Ovviamente tale notizia non poteva passare inosservata tra i docenti, soprattutto tra coloro che, a causa del mancato riconoscimento del punteggio per il servizio svolto nella scuola paritaria, si sono ritrovati con un bagaglio di punti davvero esiguo che in molti casi li ha portati lontani dalla provincia prescelta. Ma è davvero una ordinanza rivoluzionaria che può creare un precedente a favore di chi ha insegnato per anni in scuole paritarie ?
PSN ha letto (a differenza degli altri, forse) l’ordinanza e in questo articolo chiarisce i termini della vicenda consigliando ai docenti di verificare realmente la possibilità di ricorrere ed ottenere una vittoria in giudizio senza fidarsi dei facili entusiasmi di siti anche specialistici.
Ricordiamo che la normativa, in particolare il CCNI dell’8 aprile 2016, ha ribadito, esplicitandolo nelle note comuni, che il “servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera. E’ fatto salvo il riconoscimento del servizio prestato fino al 31.8.2008 nelle scuole paritarie primarie che abbiano mantenuto lo status di parificate congiuntamente a quello di paritarie e del servizio comunque prestato nelle scuole paritarie dell’infanzia comunali.”
L’ordinanza del Tribunale di Napoli (non TAR, come affermato da qualcuno, ma Tribunale civile, sezione FERIALE LAVORO), nella persona del giudice del lavoro Dr. Francesco Amato, ha accolto il ricorso di un docente di discipline economico/giuridiche cui non era stato riconosciuto il servizio in un istituto tecnico commerciale paritario, dichiarando il diritto del ricorrente ad ottenere la valutazione del servizio preruolo svolto nel suddetto istituto.
Il risalto dato a questa ordinanza dai siti specializzati ha suscitato entusiasmo e speranze nei docenti, che hanno visto un barlume di speranza per accrescere il bagaglio punti.
Un’attenta rilettura del dispositivo invece, spegne in parte queste speranze. Giova ricordare innnanzi tutti che le ordinanze del tribunale sono comunque ad personam e possono al massimo costituire un orientamento (ma mai un precedente), nel momento in cui fanno giurisprudenza interpretando la norma.
Al di là di questo, dal dispositivo si evince chiaramente che il servizio svolto dal docente era sì svolto in una scuola paritaria, ma questa scuola godeva anche di un altro status, ovvero quello di scuola pareggiata.
La norma definisce scuole “pareggiate” le scuole autorizzate a rilasciare un titolo di studio avente valore legale, gestite da un ente pubblico territoriale (Comune, Provincia o Regione) oppure da un ente ecclesiastico; per essere pareggiata la scuola deve essere stata riconosciuta legalmente. La differenza tra legale riconoscimento e pareggiamento sta nel fatto che il personale della scuola pareggiata deve essere stato assunto secondo gli stessi criteri della scuola statale. L’art. 356 del TU, D.L.vo n. 297/1994, stabilisce infatti che la concessione del “pareggiamento” avviene a condizione che la scuola abbia già ottenuto il riconoscimento legale e:
«a) che il numero e il tipo delle cattedre siano uguali a quelli delle corrispondenti scuole statali;
b) che le cattedre siano occupate da personale nominato, secondo norme stabilite con regolamento, in seguito ad apposito pubblico concorso, o che sia risultato vincitore, o abbia conseguito la votazione di almeno sette decimi in identico concorso generale o speciale presso scuole statali o pareggiate o in esami di abilitazione all’insegnamento corrispondente, ovvero per chiamata, dal ruolo di scuole di pari grado, statali o pareggiate, ai sensi della lettera b) dell’articolo unico del regio decreto 21 marzo 1935, n. 1118;
c) che al personale della scuola sia assicurato un trattamento economico iniziale pari a quello delle scuole statali corrispondenti».
Soltanto a queste condizioni, che sono molto rare, il punteggio del servizio pre-ruolo ai fini della mobilità può essere riconosciuto.
Questa condizione è ribadita nella nota 4 dell’allegato D della scuola secondaria, in cui si dichiarano i servizi prestati, dove c’è scritto: “Il servizio pre-ruolo nelle scuole secondarie è valutato se prestato in scuole statali o pareggiate o in scuole annesse ad educandati femminili statali”.
Nel caso trattato dal tribunale di Napoli, leggendo il dispositivo dell’ordinanza, viene subito sottolineato che l’Istituto era una scuola pareggiata con Decreto Ministeriale del 20 febbraio 2001 ed era gestita direttamente dalla Regione Campania, Ente Pubbico Territoriale, per cui per essa era chiaramente applicabile la citata nota 4 dell’allegato D, applicazione che colpevolmente non è stata fatta dall’Ambito Territoriale di Napoli, con le conseguenze dannose narrate sempre nell’ordinanza.
Nulla di rivoluzionario dunque, il giudice del lavoro (GdL) ha ordinato al miur di rispettare soltanto quanto già prevedeva il contratto sulla mobilità (e forse questa si che sarebbe una rivoluzione visto gli errori dell’algoritmo): il servizio svolto nelle scuole paritarie resta valutabile solo negli stretti limiti previsti dalla normativa, ovvero “servizio prestato fino al 31.8.2008 nelle scuole paritarie primarie che abbiano mantenuto lo status di parificate congiuntamente a quello di paritarie e del servizio comunque prestato nelle scuole paritarie dell’infanzia comunali.