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Organico autonomia: priorità è il potenziamento della didattica, non la sostituzione dei colleghi assenti

1993

FONTE: Orizzonte Scuola

Perequazione professionale. L’utilizzo dell’organico dell’autonomia sta già prendendo corpo in decreti e provvedimenti dirigenziali alquanto astrusi e sabotatori della norma che lo istituisce.

master-e-perf-promo-tablet-2La Nota ministeriale n.2852 dello scorso 5 settembre, arrivata con leggero ritardo, rispetto alle prime riunioni collegiali di inizio anno scolastico è stata quasi del tutto ignorata cosicché il passaggio dal vecchio al nuovo ha preso una piega per nulla confortante: i docenti potenziatori neo-arrivati nelle scuole, assunti nella fase C del cosiddetto piano straordinario di assunzioni Renzi-Giannini, hanno già destituito dalle cattedre i vecchi docenti curriculari, in barba alla continuità didattica e alla titolarità di sede; il fenomeno si chiama “perequazione professionale”. Non è questione di distinzione “contrattuale tra docenti curricolari e docenti di potenziamento”(cfr. nota pag.2); il pareggiamento con relativo demansionamento è già una realtà di fatto che rischia, a causa dell’operosità sbagliata e dell’effetto zelante di alcuni dirigenti scolastici, di generare un crogiuolo di contenziosi atipici. Dalla chiamata diretta la scuola ha capito che “indicazioni ed orientamenti di massima” (cfr. nota pag.2) non possono bastare.

Benché la nota 2852 sia propositiva di buone pratiche sul corretto utilizzo dell’organico dell’autonomia, stanno venendo a mancare i cosiddetti chiari paletti ‘ministeriali’ che dovrebbero regolare un’autonomia, quella dirigenziale, ormai da tempo troppo a ruota libera. I contenuti della nota, seppur propositivi di soluzioni didattiche quasi ventennali, già presenti nel Regolamento dell’autonomia scolastica (DPR 275/99), non riescono ad arginare i poteri unilaterali e bypassano di molto quelli contrattuali.

E’ vero che alcuni commi della Legge 107 affermano l’osmosi tra i diversi organici (posti comuni, per il sostegno e per potenziamento) ma il presupposto affinché l’organico dell’autonomia sia davvero funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle istituzionali scolastiche (comma 5, art.1, della Legge 107) deve basarsi sul rispetto di determinati criteri, ineludibili, di parità, di organizzazione trasparente, di azioni che siano rivolte tutte verso la “realizzazione di interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana” che tengano conto in toto dell’organico dell’autonomia.

Organico dell’autonomia: sostenibilità delle sostituzioni

Nella realtà tale organico sta però diventando uno strumento unicamente funzionale alle sostituzioni dei colleghi assenti, una unità operativa depauperata dalle finalità oggettive della Legge 107, del potenziamento e del miglioramento della qualità dell’offerta formativa per il raggiungimento degli obiettivi formativi prioritari individuati dalle singole istituzioni scolastiche.

In effetti le sostituzioni per assenze brevi diventano gravose solo per alcune categorie di docenti cioè per quelle classi di concorso corrispondenti a quelle di potenziamento e non per l’intero organico dell’autonomia. Il trattamento è così diseguale e la sostenibilità di cui parla la nota 2852 equivale a sopportabilità, tollerabilità solo per taluni docenti mentre l’utilizzo dell’ODA dovrebbe garantire un’equa articolazione per tutti.

Le funzioni sottese dell’ODA

L’organico dell’autonomia non è infatti nato per sostituire, ma per potenziare, non è venuto alla luce per depotenziare i docenti titolari già su sede, ma per realizzare sul piano didattico ed organizzativo quello che è stato scritto nell’emblematico regolamento dell’autonomia. Ahimè, però, anche se il messaggio è stato ripreso dalla Legge 107 sta comunque passando ancora una volta inosservato, benché nella nota ministeriale, rappresentativa sull’argomento si affermi che “l’obiettivo è, perciò, quello di accompagnare le scuole verso un utilizzo, progressivamente sempre più integrato, dell’organico dell’autonomia, in coerenza con le finalità della Legge e nell’ottica della valorizzazione della progettualità scolastica, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e contrattuali e delle prerogative sindacali”.

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