FONTE: La Tecnica della Scuola
I docenti preferiscono chiedere un permesso breve, piuttosto che una giornata di ferie, in quanto viene quasi sempre concesso e non crea particolari disagi all’organizzazione scolastica.
Quante ore spettano di permesso breve in un anno scolastico ad ogni docente?
Incominciamo con il dire che il permesso breve spetta a tutti i docenti, sia che essi siano assegnati su posti di potenziamento o su cattedra curricolare, sia che siano supplenti o titolari, con orario intero o in stato di part time, o ancora impiegati su spezzone. Il numero di ore di permessi breve per i docenti, ai sensi dell’art.16 comma 2, è commisurato al numero di ore settimanali d’insegnamento. Per il personale Ata i permessi complessivamente fruiti non possono eccedere 36 ore nel corso dell’anno scolastico.
In buona sostanza se un docente svolge 18 ore settimanali d’insegnamento, ha diritto in un anno scolastico a 18 ore di permessi brevi. Bisogna sottolineare che il permesso breve non può eccedere mai la metà dell’orario giornaliero del docentee non può superare le due ore giornaliere. Questo significa che se un docente in una data giornata svolge tre ore di servizio, non può fruire più di un’ora di permesso breve, mentre se è impegnato per 4 o 5 ore di servizio, può richiedere fino al massimo di 2 ore di permesso breve. Bisogna anche sapere che queste ore di permesso sono prestate dall’Amministrazione al lavoratore che, entro i due mesi lavorativi successivi, dovrà restituirle alla scuola in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio della stessa scuola. Qual è la norma che regola il recupero del permesso breve?
Si tratta di una norma contrattuale ed in particolare l’art. 16 comma 3 del CCNL scuola. In questo comma è scritto: “Il recupero da parte del personale docente avverrà prioritariamente con riferimento alle supplenze o allo svolgimento di interventi didattici integrativi, con precedenza nella classe dove avrebbe dovuto prestare servizio il docente in permesso”.
In buona sostanza se un docente chiede un permesso breve di 2 ore che avrebbe dovuto svolgere in una ipotetica classe X, questa stessa classe ha la priorità nel recupero di queste ore, in modo da recuperare sul piano didattico le ore perse. Una norma giustissima ma troppo spesso disattesa, soprattutto da parte dell’Amministrazione, che non pianifica a dovere il recupero di queste ore.
Nei casi in cui non sia possibile il recupero delle ore di permesso breve fruite per un fatto imputabile al dipendente, è prevista una trattenuta stipendiale di una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente stesso per il numero di ore non recuperate.