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La rinuncia di una supplenza al 30 giugno per una al 31 agosto è possibile

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FONTE: La Tecnica della Scuola

Quest’anno è previsto il boom delle supplenze dalle Gae, dalle graduatorie d’Istituto di I, II e III fascia, ma anche per gli insegnanti che invieranno alle scuole una domanda di messa a disposizione.

Per tale motivo è utile sapere che in particolari situazioni il docente chiamato per ricoprire una supplenza fino al termine delle attività didattiche ovvero fino al 30 giugno, potrà lasciare tale supplenza per riceverne una annuale ovvero fino al 31 agosto.

perfezionamenti-2Quanto suddetto è ricordato nella nota del MIUR 24306 del 1° settembre 2016, in cui si richiama l’attenzione sul disposto dell’art. 3, comma 5, del DM 131/2007 che consente, unicamente durante il periodo di espletamento delle operazioni di attribuzione di supplenze e prima della stipula dei relativi contratti, che l’aspirante rinunci, senza alcun tipo di penalizzazione, ad una proposta contrattuale già accettata, relativa a supplenza temporanea sino al termine delle attività didattiche, esclusivamente per l’accettazione successiva di proposta contrattuale per supplenza annuale, per il medesimo o diverso insegnamento. È consentito rinunciare ad uno “spezzone” per accettare una supplenza su posto intero sino al 30 giugno o 31 agosto, purché all’atto della convocazione non fossero disponibili cattedre o posti interi, fatta salva comunque, in ogni modo, la possibilità del completamento orario.

Per quanto riguarda la precedenza di chi beneficia della legge 104/92 art.21 e art.33 comma 6, in riferimento alle cattedre al 30 giugno e al 31 agosto, bisogna sapere che la priorità nella scelta della scuola si applica solo all’interno dei posti realmente spettanti. Quindi se a un docente beneficiario di legge 104/92 spetta per posizione di graduatoria un posto al 30 giugno, la scelta prioritaria della sede spetterà su tutti i posti disponibili al 30 giugno e non su quelli eventualmente disponibili al 31 agosto. Invece la priorità prevista dall’art. 33 comma 5 e 7 per assistenza al figlio, coniuge o genitore, si applica solo per le scuole del comune di residenza dell’assistito e, solo nel caso non vi siano posti in tale comune, per le scuole di un comune viciniore all’interno della stessa provincia.

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