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Supplenze brevi a.s. 2016/17: come verranno sostituiti i docenti su cattedra, su potenziamento e su posto misto

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1Le sostituzioni di docenti assenti temporaneamente, com’è noto, avvengono attingendo dalle graduatorie di circolo e d’istituto, ai sensi del dm n. 131/07 art. 7 comma 1 lettera b).

Il suddetto articolo 7 prevede, infatti:

Ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo1, i dirigenti scolastici conferiscono supplenze utilizzando le rispettive graduatorie di circolo e di istituto in relazione alle seguenti situazioni e secondo le correlate tipologie:

a. supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche per posti che non sia stato possibile coprire con il personale incluso nelle graduatorie ad esaurimento;

b. supplenze temporanee per la sostituzione del personale temporaneamente assente e per la copertura di posti resisi disponibili, per qualsiasi causa, dopo il 31 dicembre di ciascun anno.

A partire dall’anno scolastico 2016/17, ormai iniziato, bisogna fare una distinzione, relativamente alle summenzionate supplenze, tra la sostituzione dei docenti impiegati su cattedra e quella dei docenti impiegati su potenziamento.perfezionamenti-2

SOSTITUZIONI DOCENTI  IMPIEGATI SU CATTEDRA

La nota n. 24306 del 01/09/16 , che fornisce istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale scolastico, dedica un paragrafo alle suddette supplenze, richiamando le novità introdotte dalla legge n. 107/2015 e quanto stabilito dalla legge di Stabilità 2015, le cui disposizioni erano già in vigore lo scorso anno scolastico.  .

La legge n. 23 del 29/12/2014 (legge stabilità 2015) al comma 333 prevede che i dirigenti scolastici non possono conferire supplenze brevi, di cui al primo periodo del comma 78 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n.  662 , al  personale docente per il primo giorno di assenza.

Quali sono le supplenze indicate dalla legge n. 662 del 23/12/1996 al comma 78?

I capi di istituto sono autorizzati a ricorrere alle supplenze brevi e saltuarie solo per i tempi strettamente necessari ad assicurare il servizio scolastico e dopo aver provveduto, eventualmente utilizzando spazi di flessibilita’ dell’organizzazione dell’orario didattico, alla sostituzione del personale assente con docenti gia’ in servizio nella medesima istituzione scolastica.

Il dirigente scolastico, dunque, alla luce delle summenzionate disposizioni normative, nel caso in cui debba sostituire un docente temporaneamente assente, non può chiamare il supplente dal primo giorno di assenza del titolare ma dal secondo in poi.

Tale divieto, lo scorso anno scolastico, ha suscitato numerose polemiche tanto che il Miur ha emanato un’apposita nota (la n. 2116 del 30 settembre 2015 ) con la quale ha richiamato quanto già previsto dal succitato comma 333, ossia che deve essere comunque garantita l’offerta formativa, ed ha ricordato che sarà possibile provvedere alla sostituzione del personale assente anche mediante l’utilizzo dell’organico di potenziamento (la nota e’ stata pubblicata a settembre, mentre l’organico di potenziamento alle scuole è stato assegnato alla fine di novembre, per questo si parla al futuro –  non entriamo nel merito della questione relativa al rischio che il suddetto organico venga utilizzato soltanto per le supplenze).

Dal corrente anno scolastico, comunque, il problema non sussiste più in quanto l’organico di potenziamento è entrato a far parte dell’organico dell’autonomia e, alla luce del comma 85 della legge n. 107/2015, i docenti impiegati sul potenziamento (non parliamo di organico dell’autonomia in generale, sebbene la legge dica così, in quanto i docenti impiegati su cattedra svolgono il loro orario di servizio nelle proprie classi, che non possono certo lasciare per svolgere la supplenza) possono essere impiegati per sostituire i colleghi assenti e sin dal primo giorno, non essendoci alcun divieto in tal senso nel citato comma 85 :

Tenuto conto del perseguimento degli obiettivi di cui al  comma 7, il  dirigente  scolastico  puo’  effettuare  le  sostituzioni  dei docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell’organico dell’autonomia che, ove  impiegato in gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza .

La sostituzione tramite un docente dell’organico dell’autonomia (leggasi potenziamento) di un collega temporaneamente assente ha un limite temporale: 10 giorni; dall’undicesimo si deve per forza chiamare il supplente.

La sostituzione di un docente assente con un collega dell’organico dell’autonomia può, dunque, avvenire soltanto per 10 giorni. È chiaro che, se ad esempio nell’organico dell’autonomia non ho docenti che possono sostituire un collega della ex A043 (che si assenta per 15 gg),  non avrebbe senso aspettare dieci giorni per chiamare il supplente dall’undicesimo, ma sarebbe opportuno farlo già dal secondo giorno (il primo ricadrebbe nel divieto suddetto) per ovvie ragioni di diritto allo studio.

Nel citato comma 85 è prevista pure la possibilità che un docente dell’organico dell’autonomia possa sostituire un collega che presta servizio in un grado d’istruzione inferiore (ad esempio un docente di scuola media sostituisce un docente di scuola primaria); a rigor di logica, il docente di scuola media (richiamandoci all’esempio)  dovrebbe avere almeno il titolo di studio d’accesso per la primaria, disposizione questa che il comma 85 non esplicita ma che discende dal comma 79 della stessa legge 107 (come ha ben illustrato la prof.ssa Pitino in un articolo dedicato alla gestione dell’organico dell’autonomia ).

Sin qui abbiamo parlato della sostituzione di docenti impiegati su cattedra, vediamo adesso quando e se è possibile procedere alla sostituzione di insegnanti impiegati su posti di potenziamento o in parte su cattedra e in parte su potenziamento.

SOSTITUZIONI DOCENTI  IMPIEGATI SU POSTI POTENZIAMENTO

Nel paragrafo dedicato alle supplenze brevi troviamo, novità di quest’anno per l’annuale nota sulle supplenze, un periodo dedicato alla sostituzione dei docenti, impiegati su potenziamento, temporaneamente assenti:

I posti del potenziamento introdotti dall’art. 1 comma 95 della Legge 13 luglio 2015 n. 107 non possono essere coperti con personale titolare di supplenze brevi e saltuarie, ad eccezione delle ore di insegnamento curriculare eventualmente assegnate al docente nell’ambito dell’orario di servizio contrattualmente previsto e purché si tratti di assenze superiori a 10 giorni.

Dalla nota, dunque, si evince chiaramente che i docenti temporaneamente assenti, impiegati su potenziamento, non possono essere sostituiti (ciò vuol dire che, mancando il docente di potenziamento, il progetto cui lo stesso è chiamato a sviluppare si fermerà, anche nei casi  – ad esempio – di assenza per gravi complicanze della gestione che, pur essendo una supplenza che può durare tutto l’anno, è considerata breve).

Il suddetto divieto,  però, presenta un’eccezione che, tra l’altro, sembra suggerire ai dirigenti una modalità di assegnazione di cattedre consigliata anche da Max Bruschi: le cattedre miste . Infatti, è possibile sostituire un docente impiegato su potenziamento solo per le ore di insegnamento curricolare assegnate allo stesso nell’ambito dell’orario di servizio , purché si tratti di assenza superiore a dieci giorni. Pertanto, potrebbero esserci docenti impiegati, ad esempio, per 9 ore su cattedra e 9 ore su potenziamento (o 12 su cattedra e 6 su potenziamento); qualora tale docente dovesse assentarsi per 12 giorni, il DS può nominare il supplente per le 9 ore di insegnamento curricolare, mentre non può farlo per le restanti ore su potenziamento.

Supplenze docenti e ATA a.s. 2016/17. Nomine e sanzioni, delega, spezzoni pari o inferiori a 6 ore. La circolare Miur

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