www.orizzontescuola.it – L’Ipotesi di CCNI concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie per l’a.s. 2016/17 ha introdotto una novità, considerata la straordinarietà della situazione, riguardante lo scambio di sedi previsto non solo per i coniugi, ma anche per docenti che non hanno alcun legame familiare.
L’articolo 13 comma 7 del citato contratto prevede infatti che:
In sede di contrattazione regionale decentrata sono regolamentate le modalità per attuare lo scambio di cattedre o posti tra coniugi anche fra province diverse. Analogamente, in considerazione del carattere straordinario delle operazioni di mobilità relative all’a.s. 2016/17, al termine delle operazioni, a domanda degli interessati, è inoltre regolamentata la possibilità di scambio tra due docenti abilitati e titolari del medesimo insegnamento che abbiano prodotto domanda e non abbiano ottenuto l’assegnazione provvisoria interprovinciale. Il Miur d’intesa con le OO.SS. fornirà successivamente indicazioni agli uffici al fine di assicurare trasparenza e omogeneità nella suddetta procedura.
Pertanto, i docenti, appartenenti allo stesso posto/classe di concorso, che hanno richiesto e non ottenuto l’assegnazione provvisoria interprovinciale possono ricorrere allo scambio con un collega dello stesso posto o classe di concorso, secondo quanto regolamentato dai contratti integrativi regionali e quanto indicato dal Miur.
Il Miur, ad oggi, non ha in realtà fornito alcuna indicazione in merito, mentre diverse regioni hanno già sottoscritto i suddetti contratti integrativi: Assegnazioni provvisorie e utilizzazioni, attenzione alle regole dei contratti regionali. Aggiunta Sicilia
Dalla lettura dei contratti pubblicati è possibile risalire alla modalità tramite la quale avverrà lo scambio di sedi tra docenti che hanno richiesto l’assegnazione provvisoria interprovinciale, senza essere soddisfatti.
Condizione essenziale, dunque, per poter procedere allo scambio di sede è che i docenti interessati abbiano presentato domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale e che non siano stati soddisfatti entrambi. Qualora sussistano le citate condizioni, al termine delle operazioni di assegnazione, i docenti potranno avanzare la suddetta richiesta di scambio.
I contratti regionali pubblicati prevedono, in linea generale, le medesime modalità di presentazione delle istanze per lo scambio suddetto, in base alle quali: i docenti interessati allo scambio di sede potranno presentare domanda, congiuntamente, sia all’A.T. della provincia di destinazione, che a quello di titolarità, per chiedere di attivare lo scambio di posto/cattedra con l’altro docente la cui domanda non è stata soddisfatta.
Si differenziano rispetto a quanto suddetto, le indicazioni fornite nei Contratti integrativi della Calabria, Campania, Emilia Romagna e Toscana, ove leggiamo che: i docenti interessati allo scambio presenteranno congiuntamente la domanda di scambio al Dirigente preposto all’ufficio scolastico territorialmente competente per la provincia di titolarità del docente che rende disponibile la propria sede di servizio al docente che la richiede.
In quest’ultimo caso, quindi, la domanda va presentata da entrambi i docenti al dirigente dell’ATP di titolarità del docente che rende disponibile la propria sede di servizio al docente che la richiede.
In sintesi, la domanda per richiedere lo scambio di sede va presentata (sempre da entrambi i docenti): o presso gli ATP di titolarità e di destinazione o presso l’ATP di titolarità del docente che mette a disposizione il proprio posto.
Quanto alla tempistica, la domanda deve essere presentata dopo la pubblicazione delle operazioni (entro 3 o 5 giorni, a seconda della Regione), sebbene in qualche contratto regionale vi siano indicazioni differenti.
Consigliamo ai docenti interessati di controllare i contratti regionali di interesse, in attesa che il Miur fornisca indicazioni affinché la procedura sia uniforme e trasparente.