FONTE: Tecnica della Scuol
Alcuni docenti che sono inseriti nella III fascia d’Istituto per le supplenze, si stanno domandando se possono fare la messa a disposizione in scuole di altra provincia.
Incominciamo con il dire che i docenti inseriti per il triennio 2014-2017 nelle graduatorie d’Istituto di III fascia per le supplenze, sono i docenti non abilitati all’insegnamento, ma in possesso del titolo di studio per l’insegnamento di una data disciplina. Questi docenti per il triennio 2014-2015, 2015-2016 e 2016-2017, sono obbligati a restare nelle scuole della provincia scelta all’atto della domanda. L’aggiornamento di queste domande è prevista nella tarda primavera del 2017 per il triennio successivo (2017-2018, 2018-2019 e 2019-2020). A tal proposito vale la pena precisare che le GAE degli insegnanti slitteranno di un anno, quindi non si aggiorneranno nel 2017/18 ma nell’anno scolastico successivo, mentre restano fermi (tarda primavera 2017) i termini per l’aggiornamento delle graduatorie di istitutodi seconda e terza fascia.
Quindi il prossimo anno sarà l’ultimo anno delle attuali graduatorie di II e III fascia d’Istituto per le supplenze, poi, a partire dal 2017/2018, saranno aggiornate con la novità che in III fascia, per quanto previsto dal comma 107 della legge 107, non potranno aggiungersi altri aspiranti rispetto agli attuali già inseriti. Infatti il suddetto comma prevede che a decorrere dall’anno scolastico 2016/2017, l’inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto può avvenire esclusivamente a seguito del conseguimento del titolo di abilitazione. Quindi i docenti laureati ma senza abilitazione che non erano già presenti in terza fascia in questo attuale triennio, non potranno aggiungersi a tale graduatorie, mentre chi era già presente, potrà continuare a permanere. Fatta questa precisazione doverosa, la domanda che ci rivolgono in molti è: “I docenti di III fascia possono dare disponibilità di supplenza in altra provincia?”.
La risposta a questa domanda la troviamo nella nota Miur 1027 del 2009, che asserisce la legittimità di potere fare la domanda di messa a disposizione in alcune scuole di una data provincia anche per i docenti inseriti in III fasDomanda_Docenti_messa-a-disposizione-per-supplenzacia di altra provincia. Infatti in tale nota è scritto: “In sostanza, la presentazione di tali istanze informali da parte di aspiranti, sia presenti in graduatorie di altra provincia che del tutto assenti, per non essere esplicitamente vietata dalle disposizioni vigenti né in alcun modo sanzionata, costituisce un semplice segnale di disponibilità per il quale non c’è alcun obbligo di presa in considerazione né di redazione di altra graduatoria da parte della scuola, rappresentando una semplice possibilità insieme ad eventuali altre, per la risoluzione eccezionale del problema del reperimento del supplente”.