La lettera g) dell’art 8/1 punto IV del CCNI 2016 prevede la precedenza per il personale docente destinatario dell’art. 33, commi 5 e 7 della citata legge n. 104/92 che sia genitore, anche adottante o chi eserciti legale tutela, di soggetto con disabilità in situazione di gravità.
Pertanto, la tutela legale è equiparata a tutti gli effetti all’assistenza che si presta per il proprio figlio in condizione di handicap grave.
Ci sono dei criteri ben precisi a cui fare riferimento e che di seguito riportiamo:
- La figura del “tutore legale” (assegnata con un preciso mandato dal giudice del tribunale competente) è riferita anche all’assistenza di altri soggetti, non necessariamente del solo figlio (quindi anche di un adulto).
- Chi si è visto riconoscere dall´autorità giudiziaria competente la tutela legale di un disabile in situazione di gravità non necessariamente deve essere un congiunto di tale soggetto. In questo caso, quindi, la precedenza si applica al dipendente che abbia la tutela legale per qualsiasi soggetto. È ovvio che sarà necessario documentare la disabilità del soggetto e la tutela legale attribuita dal tribunale.
- L’istituto della tutela legale non è in alcun modo equiparabile a quello dell’amministratore di sostegno (tale precisazione è stata aggiunta con una nota nel nuovo CCNI).
Chi ha quindi la tutela legale ed esercita tale precedenza nei movimenti delle assegnazioni o utilizzazioni, deve comprovare il proprio diritto con i documenti e le autodichiarazioni previsti e con allegandole direttamente al modulo-domanda o facendoli prevenire all’ATP di riferimento entro i termini di scadenza delle domande.
Le caselle da contrassegnare per fruire della precedenza sono:
CASELLA N. 9a (docenti scuola dell’infanzia) – CASELLA N. 10a (docenti scuola primaria) CASELLA N. 11a (docenti scuola I grado) – CASELLA N. 12 (docenti scuola II grado)