www.orizzontescuola.it Ripubblichiamo una guida di Paolo Pizzo sull’argomento, a seguito di chiarimenti ciesti da alcuni nostri utenti circa alcune informazioni parzali comparse sul Web.
L’aspettativa per motivi di lavoro o per superare un periodo di prova è espressamente prevista dal CCNL comparto Scuola che all’art. 18/3 recita: “Il dipendente è collocato in aspettativa, a domanda, per un anno scolastico senza assegni per realizzare, l’esperienza di una diversa attività lavorativa o per superare un periodo di prova”.
L’attuale norma ha modificato in parte l’art. 18/3 rispetto al precedente CCNL (2003), omettendo le parole “nell’ambito di altro comparto della P.A.”.
Pertanto, la nuova norma offre al dipendente la possibilità di stipulare un altro contratto di lavoro presso altra amministrazione pubblica o ente pubblico o presso soggetti privati.
Per quanto riguarda l’”altra amministrazione pubblica o ente pubblico” si precisa che questi devono essere al di fuori dal comparto Scuola.
Per quanto riguarda invece l’”altro lavoro” presso soggetti privati, non vi è nessun particolare vincolo (in questo caso, per esempio, l’aspettativa può essere utilizzata anche per insegnare nelle scuole non statali).
Il dipendente è tenuto a presentare con un ragionevole anticipo (a meno di motivi urgenti e imprevedibili) richiesta di congedo redatta per iscritto, in carta semplice, indirizzata al proprio dirigente scolastico contenente la ragione per cui è richiesta l’aspettativa e la data di decorrenza dalla quale intende fruire della stessa.
La richiesta non è subordinata al superamento dell’anno di prova.
Nell’istanza il dipendente dovrà precisare ed attestare l’esperienza lavorativa per la quale chiede di essere collocato in aspettativa:
- se l’esperienza lavorativa è presso un Ente pubblico, basterà un’autocertificazione a supporto della richiesta;
- se l’esperienza lavorativa è presso un soggetto privato, è bene che il dipendente esibisca una certificazione che attesti la nuova esperienza lavorativa.
L’aspettativa può avere anche durata inferiore all’anno scolastico quindi puoi anche richiederla a partire da ottobre, ciò però non cambia la sua natura ovvero dal momento che la norma fa riferimento esclusivamente ad “un anno scolastico” l’aspettativa si esaurirà comunque il 31/8/2015.