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Assegnazioni provvisorie: valgono precedenze, punteggio, età. Non c’entrano nulla le fasi della mobilità

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FONTE: Orizzonte scuola

L’assegnazione provvisoria per il prossimo anno scolastico verrà disposta in base alla sequenza operativa stabilita nell’Allegato 3 dell’ipotesi di CCNI, La predisposizione dei movimenti verrà effettuata prendendo in considerazione le precedenze secondo l’ordine stabilito nell’art.8 dell’ipotesi di CCNI e, a parità di precedenze, sarà determinante il punteggio.

IMG CHIAMATA DIRETTACome già chiarito da OrizzonteScuola, non ci sarà priorità per l’assegnazione provvisoria dei docenti assunti entro l’a.s. 2014/15, rispetto ai docenti neo-immessi nel corrente anno scolastico 2015/16.

Nello stesso modo risulta importante chiarire che non vi sono distinzioni nella valutazione delle domande di assegnazione provvisoria dei docenti neo-immessi nelle diverse fasi (fase 0 e A, fase B e C da GM e fase B e C da GaE) e che, conseguentemente, hanno partecipato alla mobilità nelle fasi A – B – C o D come disposto nell’art. 6 del CCNI sulla mobilità 2016/17.

Se, quindi, la fase di immissione in ruolo ha inciso in misura determinante sul trasferimento in relazione alla fase della mobilità alla quale il docente ha partecipato, questo non condiziona, invece, in nessun modo le assegnazioni provvisorie.

Tutti i docenti, quindi, sia coloro che sono stati immessi in ruolo entro l’a.s. 2014/15 e sia i neo-immessi nell’a.s. 2015/16, in qualsiasi fase siano stati assunti e abbiano ottenuto il trasferimento con assegnazione della sede definitiva, parteciperanno insieme al movimento annuale e l’ordine di valutazione delle domande risulterà condizionato esclusivamente dai seguenti elementi:

1- precedenze

2- punteggio

3- età anagrafica

A parità di precedenze prevale il punteggio.

A parità di precedenze e punteggio prevale la maggiore età anagrafica

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