www.orizzontescuola.it – Oltre l’assegnazione provvisoria, la speranza dei docenti di ruolo di evitare, almeno per un anno ancora, il trasferimento nella provincia individuata dall’algoritmo, può essere legata anche all’art. 36 del Contratto.
Un articolo del Contratto Collettivo permette infatti, ai docenti già in ruolo, di “accettare rapporti di lavoro a tempo determinato in un diverso ordine o grado d’istruzione, o per altra classe di concorso, purchè di durata non inferiore ad un anno”.
E’ necessario naturalmente che i docenti in questione siano iscritti nelle graduatorie di istituto di II e/o III fascia per classi di concorso diverse da quella dell’immissione in ruolo.
Gli artt. 36 e 59 del CCNL comparto Scuola disciplinano la possibilità rispettivamente per il personale docente ed ATA di accettare, sempre nell’ambito del comparto scuola, rapporti di lavoro a tempo determinato di durata non inferiore ad un anno scolastico, mantenendo, senza assegni la titolarità di sede per un periodo complessivo di anni tre. L’accettazione dell’incarico comporta l’applicazione della relativa disciplina prevista dallo stesso CCNL per il personale assunto a tempo determinato, fatti salvi i diritti sindacali.
La supplenza deve essere conferita mediante lo scorrimento delle graduatorie di istituto di II e/o III fascia, per classe di concorso o posto di insegnamento diverso rispetto a quello per il quale si è di ruolo, anche in provincia diversa rispetto a quella di titolarità o di servizio.
L’accettazione dell’incarico a tempo determinato non è subordinata all’autorizzazione del Dirigente Scolastico.
L’art. 36 (personale docente) del CCNL comparto Scuola recita:
“1. Ad integrazione di quanto previsto dall’art. 28, il personale docente può accettare, nell’ambito del comparto scuola, rapporti di lavoro a tempo determinato in un diverso ordine o grado d’istruzione, o per altra classe di concorso, purché di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità della sede.
2. L’accettazione dell’incarico comporta l’applicazione della relativa disciplina prevista dal presente CCNL per il personale assunto a tempo determinato, fatti salvi i diritti sindacali.”
L’art. 59 (personale ATA) del CCNL Comparto Scuola recita:
“1. Il personale ATA può accettare, nell’ambito del comparto scuola, contratti a tempo determinato di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità della sede.
2. L’accettazione dell’incarico comporta l’applicazione della relativa disciplina prevista dal presente CCNL per il personale assunto a tempo determinato, fatti salvi i diritti sindacali.”
Tali articoli si riferiscono a tutti i docenti e a tutto il personale ATA già assunti a tempo indeterminato nel proprio ruolo o nel proprio profilo di appartenenza che risultino anche inseriti nelle graduatorie provinciali/istituto degli aspiranti a supplenza.
È utile subito chiarire che per durata “non inferiore ad una anno scolastico” si deve intendere anche il posto al 30/6 (non solo quindi fino al 31/8 come alcuni giornali che si occupano di consulenza scolastica hanno affermato) senza quindi nessuna distinzione se sia disponibile o vacante.
L’ARAN ha avuto infatti modo di precisare con nota Prot. 1289 del 17 febbraio 2004 che:
“Gli artt. 33 e 58 [ora 36 e 59], nel riferirsi alla possibilità di accettare incarichi a tempo determinato purché di durata non inferiore ad un anno, hanno inteso tutelare, con quest’ultima espressione, esclusivamente 1 ‘integrità e la continuità dell’anno scolastico sotto il profilo didattico e amministrativo. Soddisfatte queste condizioni, non rileva, ai fini predetti, se il posto sia semplicemente disponibile o anche vacante”.
Il MIUR con nota Prot. n. 18543 del 13 novembre 2008 ha esteso tale possibilità anche ai contratti fino avente diritto per il personale ATA:
“Si fa seguito alle note prot. n. 13561 del 28.8.2008 e prot. n. 15813 del 30. 9. 2008 dello scrivente ufficio riguardanti il conferimento di supplenze al personale in servizio, ai sensi degli articoli 36 e 59 CCNL 29.11.2007, per fornire alcuni chiarimenti in merito ai contratti sottoscritti da personale ATA nel corrente anno scolastico su posti disponibili entro la data del 31 dicembre, con durata fino alla nomina dell’avente diritto, ex art. 40 Legge 449/97. Sotto il profilo della coerenza al requisito della durata non inferiore ad un anno prevista dai citati articoli del CCNL, si ritiene che i contratti in oggetto possano considerarsi ammissibili, dal mo mento che, in situazione di ordinaria gestione, trattandosi della copertura di posti disponibili per tutto l’anno scolastico, i dirigenti scolastici avrebbero provveduto all’assegnazione di supplenze fino al termine delle attività didattiche, quindi della durata di un anno, con conseguente possibilità del personale ATA di ruolo di accettare tali nomine.”
Pertanto, restano escluse dall’applicazione degli artt. 36 e 59 le supplenze brevi per sostituzione di personale temporaneamente assente (es. malattia o maternità) anche se fino al termine delle lezioni.
Il posto, infatti, deve risultare libero almeno fino al 30/6 (rientrano quindi in questa casistica anche i posti, già occupati da titolari o supplenti, che si rendono di fatto disponibili, per qualsiasi causa, entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell’anno scolastico).
AVVERTENZA PER LE SCUOLE
Non bisogna confondere l’art. 18/3 (Aspettativa non retribuita per altra esperienza lavorativa o per superare un periodo di prova) con gli artt. 36 e 59 del CCNL comparto Scuola
Gli artt. 36 e 59 del CCNL del Comparto Scuola affermano che il personale docente e ATA può accettare, nell’ambito del comparto scuola, contratti a tempo determinato di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità della sede. E che L’accettazione dell’incarico comporta l’applicazione della relativa disciplina prevista dal presente CCNL per il personale assunto a tempo determinato, fatti salvi i diritti sindacali.
Come si evince dall’art. citato, la possibilità di accettare una supplenza è espressamente prevista dal Contratto Scuola per cui l’unico riferimento possibile è lo stesso art. 36 (personale docente) o 59 (personale ATA).
Non è possibile emettere dei decreti in riferimento all’art. 18, comma 3 del CCNL del Comparto Scuola (Aspettativa non retribuita per altra esperienza lavorativa o per superare un periodo di prova).
Tale ultimo articolo afferma che il dipendente è collocato in aspettativa, a domanda, per un anno scolastico senza assegni per realizzare, l’esperienza di una diversa attività lavorativa o per superare un periodo di prova.
Pertanto, il personale docente o ATA che vuole accettare, nell’ambito del comparto scuola, contratti a tempo determinato di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità della sede, lo potrà fare solo in virtù dell’art. 36 o 59 citato.
SI SEGNALA:
Nota della Ragioneria Provinciale del Tesoro di Reggio Emilia (6/12/2012)
“Pervengono alla scrivente Ragioneria parecchi decreti di collaboratori scolastici di ruolo che chiedono aspettativa ai sensi art. 18 c. 3 C.C.N.L. 29.11.2007 per accettare incarichi con contratti art. 40 su posti disponibili di assistente amministrativo.
Premesso che per tale specifica fattispecie esiste l’art. 59 del medesimo CCNL che permette all’interno dello stesso comparto di accettare incarichi per la stessa motivazione, si ritiene quanto meno inopportuno il ricorso all’aspettativa per famiglia prevista dal comma 3 dell’art.18 in quanto la medesima è preordinata alla realizzazione di una diversa attività lavorativa (privata o pubblica in diverso comparto).
Si fa pertanto presente che la scrivente Ragioneria non potrà far altro che formalizzare nei casi in esame osservazione impeditiva alla registrazione, supportata e suffragata anche dall’interpretazione fornita dall’ARAN con orientamento applicativo del 14 dicembre 2011.”
Orientamento applicativo ARAN
Cosa significano le locuzioni “per un anno scolastico” e “diversa attività lavorativa” espresse all’art. 18, comma 3, del CCNL del 29.11.2007 ?
E’ possibile reiterare il periodo di aspettativa di cui al terzo comma dell’art. 18 così come prevedono gli artt. 36 e 59 dello stesso contratto?
“L’art. 18, comma 3 del CCNL del 29.11.2007 del comparto scuola prevede la concessione di un periodo di aspettativa per un tempo corrispondente ad un anno scolastico al dipendente della scuola a tempo indeterminato che volesse realizzare l’esperienza di una diversa attività lavorativa o superare un periodo di prova Tale esperienza può essere effettuata in qualsiasi ambito lavorativo, pubblico o privato.
Gli artt. 36 e 59 del su citato contratto, invece, disciplinano la possibilità per il personale docente ed ATA di accettare, sempre nell’ambito del comparto scuola, rapporti di lavoro a tempo determinato di durata non inferiore ad un anno scolastico, mantenendo, senza assegni la titolarità di sede per un periodo complessivo di anni tre.
Ne consegue che diversa è la species del genus aspettativa di riferimento dei due articoli, e che solo per l’art. 18, comma 3, il periodo è circoscritto ad un anno scolastico.”