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Assenze per malattia: retribuzione e decurtazione stipendiale

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FONTE: La Tecnica della Scuola

L’art. 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 ha introdotto una (ma non la sola, si pensi all’ampliamento delle fasce di reperibilità) delle misure ritenute più ingiuste da parte dei dipendenti pubblici e dalle Organizzazioni sindacali, perché di fatto crea un’evidente disparità di trattamento tra i lavoratori del settore privato e quelli delle pubbliche amministrazioni.

ricorso proroga contrattiLa norma in questione, infatti, prevede che per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, scuole comprese, nei primi dieci giorni di assenza sia corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio.

Si tratta della tanto contestata trattenuta sullo stipendio o decurtazione “Brunetta”, che, con l’obiettivo di contrastare il presunto fenomeno di assenteismo nelle strutture pubbliche, all’atto pratico penalizza i dipendenti assenti per malattie di breve durata pari o inferiori ai dieci giorni.

Ma cosa accade dopo il decimo giorno?

A decorrere dall’11° giorno il datore di lavoro procede al ripristino delle indennità a carattere fisso e continuativo, lasciando fuori solo il trattamento accessorio, che viene ripristinato, a partire sempre dall’11° giorno, per le assenze superiori ai 15 giorni.

Non tutte le assenze per malattia comportano però la decurtazione dello stipendio: infatti, lo stesso art. 71 dispone che “Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita”.

A queste tipologie di assenze il Dipartimento della Funzione Pubblica ha aggiunto anche i periodi di convalescenza post ricovero. Infatti, nelparere n. 53 del 2008il DFP ritiene che nel caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post ricovero, al dipendente compete l’intero trattamento economico, senza alcuna decurtazione.

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