FONTE: Orizzonte Scuola
Uno speciale dedicato alle assegnazioni provvisorie. A causa del prolungarsi delle operazioni di mobilità, le domande di assegnazione provvisoria quest’anno sono tardive e probabilmente sarà minimo il tempo concesso per la presentazione. Meglio essere informati per tempo su tutti i particolari.
Chi può chiedere assegnazione provvisoria e chi no. Possono chiedere assegnazione provvisoria tutti i docenti di ogni ordine e grado, compresi i titolari di ambito, indifferentemente per uno dei seguenti motivi:
- ricongiungimento al coniuge o al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
- ricongiungimento ai figli o agli affidati con provvedimento giudiziario;
- gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da certificazione sanitaria;
- ricongiungimento ai genitori
Ferma restando la limitazione alla scelta di una sola provincia, sarà ancora possibile esprimere le preferenze su scuola (20 per infanzia e primaria, 15 per secondaria).
La novità riguarda invece i neoassunti nel 2015 da fasi B e C del concorso 2012, e che in parecchi casi sono stati assunti in province diverse da quella della regione del concorso. I docenti in oggetto potranno quindi, in subordine alla provincia scelta come meta ambita, scegliere altre province della stessa regione, se coincidente con quella di inclusione nella graduatoria di merito del concorso.
Chiariamo un dubbio innescato dall’espressione ” il docente deve essere necessariamente soddisfatto per una delle preferenze espresse nella domanda “. Presentare domanda di assegnazione provvisoria non significa che la richiesta verrà sicuramente soddisfatta . Sarà possibile ottenere AP, infatti, solo se ci sarà disponibilità in una delle preferenze espresse nella domanda.
Quali posti saranno disponibili. Tutte le disponibilità distinte tra i posti dell’organico dell’autonomia e i posti dell’adeguamento del medesimo alle situazioni di fatto. In detto quadro, oltre ai posti di insegnamento eventualmente disponibili in ciascuna istituzione scolastica sono compresi anche i posti in deroga in attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 80 del 22.2.2010, nonché tutti i posti comunque disponibili per un anno previsti dalla normativa vigente, dagli incarichi di presidenza, dal part-time, dai comandi ed utilizzazioni, dalla mobilità intercompartimentale che determinano disponibilità.
Relativamente ai posti di sostegno della scuola secondaria di II grado il quadro delle disponibilità, che comprende sia i posti in organico di diritto che i posti in deroga, è distinto per aree disciplinari ai fini delle successive operazioni di assunzione a tempo indeterminato e a tempo determinato.
Nel punteggio si considera anche l’anno scolastico in corso, come chiarito dall’art.1 comma 7 dell’ipotesi di CCNI
Precedenza per figli.Il Contratto recepisce le novità introdotte dalla Legge 80/2015 che ha innalzato dagli 8 ai 12 anni la possibilità per entrambi i genitori di fruire del congedo parentale.