FONTE: La Tecnica della Scuola
Buone notizie per i docenti assunti con la fase B del piano straordinario della Buona Scuola dalle graduatorie di merito del concorso 2012.
Questi insegnanti dovevano essere assunti nell’ambito della regione in cui hanno partecipato alla procedura concorsuale del 2012 o, in ogni caso, hanno diritto ad avere assegnata la sede definitiva nell’ambito della regione medesima.
Su questo fronte, infatti, stanno registrando nelle ultime settimane alcune pronunce di giudici del lavoro (di Tivoli, Torino, Sondrio e Verona) che, seppur con argomentazioni differenti, hanno sancito un principio favorevole, certamente rilevante, ossia che gli assunti da concorso in fase B del piano straordinario di assunzioni devono rimanere nella regione di svolgimento del concorso.
Apripista di questo interessante filone giurisprudenziale è l’avvocato catanese Fabio Rossi (nella foto a fianco), che ha patrocinato in favore di alcuni docenti immessi in ruolo in fase B al di fuori della regione in cui erano risultati vincitori di concorso.
Il Tribunale di Tivoli, in particolare, ha dichiarato il diritto all’immissione in ruolo presso la medesima regione in cui risultava vincitrice di concorso.
Secondo l’avvocato Rossi si tratta di una pronunzia che fa giustizia “di una vera e propria truffa di Stato”, subita da tanti docenti che hanno partecipato ad un concorso indetto per posti d’insegnamento nella propria regione, con promessa di assunzione, al più tardi, dall’1/9/2014; che il concorso medesimo hanno, poi, vinto con pieno merito e a costo di sacrifici personali e familiari, ma che non si sono, poi, visti assumere fino a tutto l’a.s 2014/15, ottenendo infine, l’immissione in ruolo, in occasione della fase B del piano straordinario di assunzioni di cui alla legge 107/15.
L’amministrazione scolastica, quindi, si è resa responsabile di una gravissima violazione del principio di affidamento dei cittadini nella certezza delle situazioni giuridiche, più volte riaffermato in materia concorsuale sia dalla Cassazione che dalla Corte Costituzionale.
Prosegue l’avv. Rossi, evidenziando che “è davvero mortificante che in Italia si sia costretti ad agire in giudizio (e non tutti, peraltro, ne hanno la possibilità) anche nei casi in cui basterebbe un minimo di buon senso e di correttezza istituzionale onde evitare macroscopiche iniquità. Increscioso è, poi, che il Presidente del Consiglio abbia avuto l’ardire di dichiarare che i docenti “sono stati assunti tutti nella stessa regione”; dando, così, un ulteriore schiaffo alle tante madri costrette ad attendere qualche giorno di vacanza per poter riabbracciare i propri figli e i propri coniugi”.
Come detto, a questa prima pronuncia sono seguite le ordinanze del Tribunale di Torino, di Sondrio e di Verona che, seppur spostando l’attenzione dalla fase dell’assunzione alla fase di mobilità, hanno sancito il principio secondo cui, in occasione dell’assegnazione della sede definitiva, deve garantirsi la permanenza nella regione in cui i docenti sono risultati vincitori di concorso.
Queste ultime pronunce hanno infatti evidenziato, che dal quadro normativo e contrattuale in materia emerge con chiarezza che la sede assegnazione inziale , in quanto provvisoria, è del tutto irrilevante ai fini dell’attribuzione della sede definitiva; l’attribuzione della sede provvisoria fuori regione è circoscritta temporalmente all’anno scolastico 2015/2016 mentre per l’accesso ai ruoli a tempo indeterminato vale la regola sancita dall’art. 1 comma 109 e cioè la necessaria inclusione dell’ ambito territoriale di assunzione nella regione per la quale il docente ha concorso.
Dimostrando una sensibilità del tutto sconosciuta al Miur, i giudici del lavoro hanno rimarcato come la permanenza dei ricorrenti in una regione lontana dalla propria famiglia, pregiudicherebbe in maniera irreparabile il sereno sviluppo della personalità dei figli minori nell’ambito del nucleo familiare, ossia una delle formazioni sociali che, a mente dell’art.2 della Costituzione, devono essere particolarmente tutelate.