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Concorso scuola docenti: commissione A31 Toscana si dimette in toto, in Veneto settima modifica per primaria. Ma i commissari non si trovano, si passa a nomine di esperti universitari. Nota Miur

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FONTE: Orizzonte Scuola

Non conosciamo i motivi che hanno spinto la commissione della classe di concorso A31 (scienze degli alimenti) della Toscana a dimettersi in toto, o perchè in Veneto la commissione per la primaria sia alla settima modifica. Certamente qualcosa non va, e l’USR costretto a nomine in extremis.

ricorso-tar-newSfilze di rinunce da parte dei commissari (ne abbiamo analizzato i possibili motivi in questo articolo Concorso a cattedra. Sfilza di rinunce dei commissari, primaria Veneto già modificata sei volte. Ritardi nella correzione

ipotizzando che i commissari, al momento di presentare la domanda, pensavano che la contrattazione per l’aumento del compenso per il lavoro svolto, avrebbe raggiunto risultati migliori. A fronte di un compenso misero raddoppiato, e a fronte della mole di lavoro da affrontare, arrivano le rinunce. Se a tutto ciò si aggiungono ritmi di lavoro estenuanti, con rinuncia al diritto alle ferie, per fare in tempo entro il 15 settembre, forse si può comprendere cosa sta accadendo.

Le commssioni d’esame sono presiedute da un professore universitario o da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico e sono composte da due docenti così come specificato nel decreto ministeriale n. 97 del 23 febbraio 2016 .
Per competenze specifiche – tecnologie informatiche e lingua – si può ricorrere anche alla figura del commissario aggregato. Ciascuna commissione si occupa di un massimo di 500 candidati. Nel caso di un numero maggiore le commissioni saranno integrate.

Accade così in Toscana che la commissione per A31 va riformulata per intero o quasi, e che mancando candidature dotate dei necessari requisiti, si ricorre a personale esperto appartenente al settore universitario ed in possesso di esperienza pluriennale nello specifico settore, come previsto dall’art. 4, comma 8, del D.M. 96 del 23/2/2016-

Il 14 luglio inoltre il Miur ha riformulato l’articolo 2, comma 4 dell’ ordinanza Ministeriale n. 97 del 23 febbraio 2016, che viene così riscritto

“In caso di mancanza di aspiranti, il dirigente preposto all’USR competente nomina i presidenti e i componenti, fermi restando ì requisiti e le cause di incompatibilità previsti dal Decreto e dalla normativa vigente.

Ove non risulti possibile reperire componenti aggregati per l’accertamento delle conoscenze informatiche e delle competenze linguistiche, il dirigente dell’USR può prescindere dai requisìti di cui all’articolo 4 comma 7, lettere a) e b) del Decreto Ministeriale n. 96 del 23 febbraio 2016, ferma restando la conferma in ruolo.

Qualora non sia possibile reperire componenti aggregati nemmeno ai sensi del precedente periodo, il dirigente dell’USR competente può ricorrere con proprio decreto motivato alla nomina di componenti aggregati assicurando la partecipazione alle commissioni giudicatrici di esperti di comprovata competenza nel settore”.

La nota

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