www.orizzontescuola.it Per il prossimo anno scolastico la deroga al vincolo triennale, inizialmente prevista dal comma 108 della Legge 107 solo per l’anno scolastico 2015/16 e ora estesa anche al 2016/17, consente a tutti i docenti, indipendentemente dall’anno scolastico di immissione in ruolo, di presentare domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale, quindi in provincia diversa da quella di titolarità anche per coloro che non hanno ancora superato il triennio di permanenza.
Come stabilisce l’ipotesi di CCNI 2016/17 , l’AP può essere chiesta per una sola provincia, quella in cui è ubicato il comune di ricongiungimento (art.7 comma 2), fatta eccezione per i neoassunti nel corrente anno scolastico 2015/16 nelle fasi B e C del concorso 2012, assunti , in molti casi, in province diverse da quella della regione del concorso, che potranno chiedere, in subordine alla provincia scelta come prioritaria, anche altre province della stessa regione, se coincidente con quella di inclusione nella graduatoria di merito del concorso (art.7 comma 3).
Un dubbio che, in questo periodo, molti docenti stanno manifestando e per il quale chiedono chiarimenti alla nostra redazione, riguarda l’ordine e le priorità nella valutazione delle domande di assegnazione provvisoria, sia provinciale che interprovinciale. In altri termini, tra i quesiti posti alla redazione di OrizzonteScuola, ci sono i seguenti:
- I docenti immessi in ruolo entro l’anno scolastico 2014/15 hanno precedenza per l’assegnazione provvisoria rispetto ai docenti neo-immessi?
- I docenti con titolarità su scuola hanno diritto di precedenza per l’assegnazione provvisoria rispetto a coloro che risultano titolari in un ambito territoriale?
La risposta che riteniamo doveroso dare a questi docenti ha come obiettivo quello di fornire i chiarimenti necessari per eliminare le “false speranze” di coloro che ritengono di poter partecipare al movimento annuale con priorità rispetto ad altri insegnanti.
Le uniche precedenze previste dalla normativa sono quelle indicate nell’art.8 dell’ipotesi di CCNI .
A parità di precedenze prevale la richiesta del docente con maggior punteggio, per la cui determinazione si considera quanto prevede la tabella allegata all’ipotesi di CCNI (Allegato 2 – “Tabella per le assegnazioni provvisorie del personale docente ed educativo”)
A parità di precedenze e punteggio prevale la maggiore anzianità anagrafica.
Quindi non esiste nessuna precedenza che interessa i docenti assunti entro l’a.s. 2014/15 in virtù della loro “anzianità di ruolo” o che interessa i docenti con titolarità su scuola rispetto a coloro che sono titolari su ambito territoriale.
I docenti immessi in ruolo entro l’anno scolastico 2014/15, infatti, parteciperanno insieme a tutti i neo-immessi (sia con titolarità su scuola che su ambito) al movimento annuale secondo l’ordine delle operazioni previsto nella sequenza operativa esplicitata nell’Allegato 3 dell’ipotesi di CCNI.
La pretesa di essere detentori di una priorità in relazione alla titolarità o all’anno di immissione in ruolo è, quindi, infondata e ingiustificata. Se tale pretesa fosse stata confermata da specifiche disposizioni normative, sarebbe stata sicuramente lesiva dei diritti di tutti gli altri docenti (neo-immessi e/o titolari su ambito), incrementando, in questo modo, le disparità di trattamento che, purtroppo, questa mobilità 2016/17 sta riservando ai docenti coinvolti.