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Ridimensionato il potere disciplinare del dirigente scolastico

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In una sentenza il Tribunale di Pavia non riconosce al dirigente la competenza ad irrogare la sanzione della sospensione.

Il Tribunale di Pavia – Sezione Lavoro – con sentenza n. 221/16, pubblicata il 1 luglio 2016, ha dichiarato la 13528288_10154214107659360_3817353184645868211_oillegittimità e conseguentemente annullato la sanzione disciplinare della sospensione di giorni dieci, irrogata a un docente dal dirigente scolastico di un Istituto comprensivo di un comune in provincia di Milano.

Col ricorso patrocinato dallo Studio Legale Ambrosini, per conto della FLC CGIL Milano, il ricorrente aveva dedotto che la sanzione della sospensione non rientra nelle competenze del dirigente scolastico per il combinato disposto dell’art.55bis DLgs 165/01 e dell’art. 492 del DLgs 297/94.

Il Giudice parte dal rilievo che per il personale docente, contrariamente a quanto previsto per il personale ATA, non è prevista dall’ordinamento la sospensione fino a 10 giorni. L’art. 492 del TU 297/94 contempla infatti per i docenti la sanzione edittale minima della sospensione dall’insegnamento fino a un mese. Dunque, a parere del Giudice di Pavia, anche qualora l’insegnante (come nella fattispecie in esame) si sia vista applicata la sospensione per 10 giorni, non è alla misura concreta della punizione irrogata (10 giorni, appunto) che dovrà farsi riferimento per individuare l’autorità disciplinare competente, ma all’astratta previsione sanzionatoria, ovvero alla sanzione interdittiva minima prevista per il tipo di illecito contestato, che è, come detto, la sospensione fino a un mese.
Di qui la competenza dell’Ufficio Competente per i Procedimenti Disciplinari (UCPD) presso l’Ufficio Scolastico provinciale, posto che l’art. 55 bis del DLgs 165/01 riserva al dirigente responsabile della struttura (e dunque al dirigente scolastico) la competenza disciplinare “per le infrazioni di minore gravità, per le quali è prevista l’irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale ed inferiori alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di dieci giorni”.8

Nella sentenza in esame, il Tribunale ha quindi rigettato la tesi del dirigente scolasticodell’Istituto comprensivo in provincia di Milano, che aveva sostenuto che la competenza dovesse essere determinata sulla base di una valutazione ex ante dal responsabile della struttura in ordine alla gravità della violazione contestata ed alla misura sanzionatoria applicabile tra il minimo e il massimo previsti: è evidente infatti che una siffatta valutazione non potrebbe che conseguire all’espletamento del procedimento disciplinare e della relativa istruttoria.

Nel caso concreto sottoposto al Tribunale di Pavia, dalla contestazione si evinceva con assoluta chiarezza che gli addebiti rimandavano alla sanzione della sospensione dall’insegnamento fino a un mese di cui all’art. 492, e quindi che non si ipotizzavano “infrazioni di minore gravità”, in ordine alle quali sussiste la competenza del dirigente scolastico.
Con tali motivazioni il Giudice annulla la sanzione della sospensione di 10 giorni e condanna il dirigente scolastico a restituire al docente la somma illegittimamente trattenuta in esecuzione della sanzione, oltre agli interessi dalla trattenuta al saldo.

Questa sentenza s’iscrive in un filone giurisprudenziale che dopo quella della Corte d’Appello di Torino n. 1079/13 non riconosce al dirigente scolastico la competenza ad irrogare la sanzione della sospensione.
Per punire è necessario che la sanzione sia espressamente prevista dall’ordinamentocome anche l’organismo deputato a irrogarla. L’art.492 del cit. TU prevede tra l’altro la sanzione minima della sospensione dall’insegnamento (e non dal servizio) fino a un mese, affidandola non al dirigente scolastico bensì all’UCPD presso l’Ufficio scolastico provinciale.
Essendo la sospensione una sanzione irrogabile per infrazioni di una certa gravità, troviamo più corretta la tesi del giudice di Pavia rispetto alle posizioni del Miur.
Con l’abolizione degli organismi intermedi di garanzia e tutela anche in materia disciplinare, quali erano le commissioni di disciplina all’interno degli OO.CC. provinciali e nazionali, troviamo più corretto ed equilibrato che per le sanzioni di particolari gravità, tra le quali rientrano senz’altro le sospensioni, che sia un organismo terzo (UCPD) a irrogarle.
Non c’è garanzia di equilibrio e terzietà quando azione disciplinare e sanzione, nei casi di non lieve entità che prevedano la sospensione, siano affidate allo stesso organo monocratico, cioè al dirigente scolastico. Accusatore e giudicante devono rimanere separati, soprattutto per una categoria che ha tutelata al rango costituzionale la libertà d’insegnamento.

È questo in fondo il messaggio che traspare dalla sentenza del Giudice di Pavia.

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