FONTE: www.orizzontescuola.it – In vista della prossima mobilità annuale offriamo una serie di FAQ a cura di Paolo Pizzo che riepilogano i requisiti e le principali novità delle prossime assegnazioni provvisorie.
QUALI SONO I MOTIVI PER CUI È POSSIBILE CHIEDERE L’ASSEGNAZIONE PROVVISORIA?
L’assegnazione provvisoria, regolata dall’art. 7 del CCNI 2016/17, può essere richiesta purché vi sia una delle seguenti motivazioni:
- ricongiungimento al coniuge o al convivente o parenti ed affini purché la convivenza risulti da certificazione anagrafica;
- ricongiungimento ai figli (anche nel caso di affidamento);
- gravi esigenze di salute del docente che risultino da certificazione sanitaria;
- ricongiungimento ai genitori.
Sarà il docente a decidere a chi richiedere il ricongiungimento: es. il docente coniugato e con figli potrà richiedere indifferentemente assegnazione per il comune in cui risiede il marito o il figlio o il genitore.
CHI PUÒ RICHIEDERLA?
L’assegnazione provvisoria può essere richiesta da tutto il personale di ogni ordine e grado assunto a tempo indeterminato.
È utile precisare che:
- Può essere richiesta dal personale assunto a tempo indeterminato l’1/9/2015 (neo immesso in ruolo) anche se non si è concluso l’anno di prova o si è concluso con parere sfavorevole (l’assegnazione non è infatti vincolata al superamento dell’anno di prova).
- Può essere richiesta anche dai docenti assunti con retrodatazione giuridica al 1/9/2015 ed economica all’1/7/2016 (o al termine degli esami di II grado) o al 1/9/2016, in quanto già destinatari di un contratto a tempo indeterminato (anche se attualmente stanno svolgendo una supplenza o sono inoccupati).
- Non potrà invece essere richiesta dal docente che sarà immesso in ruolo con decorrenza giuridica l’1.9.2016.
OLTRE AL PROPRIO RUOLO O POSTO DI TITOLARITÀ, È POSSIBILE RICHIEDERE ASSEGNAZIONE PER UN ALTRO RUOLO O PER ALTRO GRADO DI SCUOLA?
Sì.
L’assegnazione provvisoria può essere richiesta per il ruolo o posto di titolarità e, in aggiunta, anche per altri ruoli o altro grado purché si sia già superato il periodo di prova nel ruolo di appartenenza e si abbia l’abilitazione per il ruolo o il grado richiesto. Entrambi i requisiti devono sussistere entro i termini di scadenza delle domande.
È utile precisare che:
- l’assegnazione per altri ruoli o posti è in subordine al posto di titolarità e non in alternativa ad esso: Chi richiede assegnazione per altri ruoli o gradi (avendone i requisiti), quindi, deve comunque obbligatoriamente richiedere assegnazione per il proprio posto di titolarità.
- l’assegnazione provvisoria nell’ambito dello stesso grado o classe di concorso precede quella dei titolari tra gradi diversi o classi di concorso.
CHI È TITOLARE SUI POSTI DI SOSTEGNO PUÒ RICHIEDERE ASSEGNAZIONE ANCHE SUI POSTI DI TIPO COMUNE?
Solo se ha superato il vincolo quinquennale, altrimenti sarà possibile solo chiedere posti di sostegno, di tipo speciale o ad indirizzo didattico differenziato. ai fini del quinquennio si conta anche l’anno in corso.
I posti di sostegno, di tipo speciale o ad indirizzo didattico differenziato sono intercambiabili ai fini del rispetto del vincolo quinquennale di servizio su tale tipologia di posti.
PER QUANTE PROVINCE È POSSIBILE RICHIEDERLA?
L’assegnazione provvisoria può essere richiesta per una sola provincia. Pertanto, o si richiede l’assegnazione provinciale o quella interprovinciale.
L’unica deroga è prevista per gli assunti in fase B e C dal Concorso 2012: possono indicare tra le preferenze, in subordine alla prima provincia, anche preferenze per altre province della stessa regione se coincidente con quella di inclusione nella graduatoria di merito.
QUALI SONO LE PRECEDENZE PREVISTE?
Sono previste, in ordine di priorità, le precedenze per i docenti:
- non vedenti o sottoposti ad emodialisi;
- portatori di handicap ai sensi dell’art. 21 legge 104/92; non necessariamente disabili aventi bisogno di particolari cure a carattere continuativo per gravi patologie; portatori di handicap in situazione di gravità (con riconoscimento dell’art. 3 comma 3 legge 104/92);
- genitori di soggetto disabile in situazione di gravità o chi esercita legale tutela o chi presta assistenza al fratello o alla sorella (in quest’ultimo caso l’assistenza è valida solo in assenza di entrambi i genitori o se entrambi sono totalmente inabili);
- coniugi di soggetto disabile in situazione di gravità o figlio referente unico che assiste il genitore disabile in situazione di gravità;
- unici parenti o affini entro il secondo grado (oppure entro il terzo grado qualora il coniuge o i genitori della persona da assistere in situazione di gravità abbiano compiuto 65 anni o che non vi siano o che siano anch’essi affetti da patologie invalidanti);
- lavoratrici madri o lavoratori padri con prole di età non superiore a 6 anni(movimento provinciale e interprovinciale);
- lavoratrici madri o lavoratori padri con prole di età superiore a 6 e inferiore ai 12 anni (movimento solo interprovinciale);
- coniuge di militare o categoria equiparata, trasferito d’ufficio;
- che ricoprono cariche pubbliche nelle Amministrazioni degli Enti pubblici.
Per i punti relativi all’assistenza al disabile: il domicilio dell’assistito, qualora sia in comune o distretto differente, è considerato al pari della residenza.
QUANTE SEDI SI POTRANNO ESPRIMERE?
Il numero di sedi esprimibile cambia a seconda dell’ordine di scuola di appartenenza o per il quale si richiede l’assegnazione: scuola primaria e infanzia 20 sedi; scuola di I e II grado 15 sedi.
Per “sedi” si intende:
- codice scuola
- codice comune
- codice distretto
- codice dell’intera provincia.
È POSSIBILE RICHIEDERE ASSEGNAZIONE PROVVISORIA PER SCUOLE DELLO STESSO COMUNE DI TITOLARITÀ O DI AMBITO?
Non è consentita l’assegnazione provvisoria nell’ambito del comune di titolarità, con l’eccezione dei comuni che comprendono più distretti (es. città metropolitane come Napoli…Milano…Roma…ecc.).
È consentita l’assegnazione provvisoria per i titolari di ambito anche se quest’ultimo comprende il comune di ricongiungimento.
PER IL RICONGIUNGIMENTO: PER QUALI FAMILIARI È POSSIBILE AVERE IL PUNTEGGIO AGGIUNTIVO?
Sono attribuiti 6 pp. per ricongiungimento:
- al coniuge;
- al convivente;
- ai figli minori (anche affidati);
- maggiorenni disabili in situazione di gravità ( art. 3.- comma 3 – legge 104/92) anche affidati;
- ai genitori di età superiore ai 65 anni. Il punteggio è attribuito nel caso in cuialmeno uno dei due genitori abbia un’età superiore a 65 anni. L’età è riferita al 31 dicembre 2016.
È POSSIBILE RICHIEDERE RICONGIUNGIMENTO AI GENITORI ANCHE SE CON ETÀ FINO AI 65 ANNI?
Sì.
È possibile l’assegnazione provvisoria anche a punteggio 0. L’età dei genitori superiore ai 65 anni non è infatti il requisito per poter richiedere l’assegnazione, ma quello per avere eventualmente punteggio aggiuntivo.
È POSSIBILE ESPRIMERE SEDI CHE NON FACCIANO PARTE DEL COMUNE DI RICONGIUNGIMENTO?
Sì, ma in questo caso bisognerà esprimere la preferenza sintetica per il comune di ricongiungimento ovvero per il distretto scolastico di ricongiungimento per i comuni suddivisi in più distretti.
Tale indicazione è infatti obbligatoria solo allorquando vengano richiesti anche altri comuni o distretti oltre i predetti oppure altre classi di concorso o posti di grado diverso.
La mancata indicazione del comune di ricongiungimento preclude la possibilità di accoglimento da parte dell’ufficio delle eventuali preferenze relative ad altri comuni, o altre classi di concorso o posti di grado diverso, ma non comporta l’annullamento dell’intera domanda di assegnazione provvisoria.
Pertanto, in tali casi l’ufficio si limiterà a prendere in considerazione soltanto le preferenze analitiche relative a specifiche scuole del comune di ricongiungimento e per la stessa classe di concorso o posto di titolarità.
CHE PUNTEGGIO SPETTA PER L’ESISTENZA DEI FIGLI?
- 4 pp. per ogni figlio o affidato che non abbia compiuto 6 anni di età.
- 3 pp. per ogni figlio o affidato che non abbia compiuto 18 anni di età ovvero per ogni figlio o affidato maggiorenne che risulti totalmente o permanentemente inabile a proficuo lavoro.
L’età è riferita al 31 dicembre 2016.
SE MI RICONGIUNGO AL FIGLIO E LO STESSO HA UN’ETÀ FINO A 6 ANNI, I PUNTEGGI SI SOMMANO?
Sì. I punteggi del ricongiungimento e quello dell’esistenza dei figli sono distinti. Pertanto, se per esempio mi ricongiungo al figlio e lo stesso ha un’età fino a 6 anni avrò i 6 pp. del ricongiungimento e i 4 pp. per figlio fino a 6 anni di età.