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Da settembre 2016 la chiamata diretta: è il Dirigente Scolastico che propone, è il DS che sceglie, è il DS che assegna. Con quali criteri?

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Fonte: www.orizzontescuola.it L’anno scolastico 2016/17 sarà quello in cui entreranno a regime le principali novità della Legge 107 del 2015. La più rilevante è certamente quella della così detta chiamata diretta, che, come è noto, è sottoposta a quesito referendario.

Gli effetti della chiamata diretta sono chiari, e nessun intervento esterno di natura sindacale a dirla tutta potrà esserecentro telematico Universitario utile per limitarne gli effetti. L’articolo 79 è quello dedicato alla proposta di incarico ai docenti da parte del Dirigente scolastico che ne disciplina le modalità di utilizzazione.

In detto articolo si esplica chiaramente che per la copertura dei posti dell’istituzione scolastica, il dirigente scolastico propone gli incarichi ai docenti di ruolo assegnati all’ambito territoriale di riferimento, prioritariamente sui posti comuni e di sostegno, vacanti e disponibili, al fine di garantire il regolare avvio delle lezioni, anche tenendo conto delle candidature presentate dai docenti medesimi e della precedenza nell’assegnazione della sede ai sensi degli articoli 21 e 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

 

Dunque vi sono due fasi, quella della proposta effettuata nei confronti dei docenti inseriti nell’ambito territoriale di riferimento e quella della eventualità della valutazione delle candidature come espresse dai docenti. Dunque la preferenza espressa dai docenti per una scuola specifica e le precedenze nell’assegnazione in una data scuola di cui alla legge 104 non sono elementi prioritari che possono determinare la scelta di uno specifico docente. E’ prevista la possibilità di utilizzare i docenti in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, purché posseggano titoli di studio validi per l’insegnamento della disciplina e percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire e purché non siano disponibili nell’ambito territoriale docenti abilitati in quelle classi di concorso. Dunque in base ai purché si desume che tale opzione è possibile al realizzarsi di due condizioni : 1) essere in possesso di titoli validi e l’assenza nell’ambito territoriale di riferimento di docenti abilitati nelle classi di concorso ivi considerate.

Il comma 80 è quello che riguarda la durata dell’incarico. Il DS dovrà formulare una proposta di incarico in coerenza con il piano triennale dell’offerta formativa. L’incarico ha durata triennale, ed è rinnovato purché in coerenza con il piano dell’offerta formativa. Sono valorizzati il curriculum, le esperienze e le competenze professionali e possono essere svolti colloqui. La trasparenza e la pubblicità dei criteri adottati, degli incarichi conferiti e dei curricula dei docenti sono assicurate attraverso la pubblicazione nel sito internet dell’istituzione scolastica.

Da ciò si desume che l’unico intervento esterno e che potrebbe essere contrattualizzato è quello relativo alla trasparenza e pubblicità dei criteri adottati ed incarichi conferiti e curiccula dei docenti, ma che non può aggiungere nulla di più rispetto a quanto previsto dalla Legge 107 lasciando sostanzialmente intaccata l’essenza della Legge e la chiamata diretta. Ma rimangono aperti diversi interrogativi.

La proposta, essendo proposta andrò formulata entro quanto tempo? Quanto tempo avrà il docente per accettarla o rifiutarla? Stesso discorso per il rinnovo. La valorizzazione del curriculum come dovrà avvenire? Ed i colloqui con quale modalità avverranno? Vi saranno delle indicazioni nazionali? E che valore avranno?

Il comma 81 riguarda le cause di incompatibilità ed afferma che nel conferire gli incarichi ai docenti, il dirigente scolastico è tenuto a dichiarare l’assenza di cause di incompatibilità derivanti da rapporti di coniugio, parentela o affinità, entro il secondo grado, con i docenti stessi.  Dunque la causa di incompatibilità è limitata solo fino al rapporto di secondo grado, quindi ad esempio la figlia o figlio del fratello o della sorella ,il figlio del cognato o della cognata lo zio o zia del coniuge non sarebbero incompatibili.

Il comma 82 riguarda le modalità con le quali si dispone l’assegnazione dell’incarico da parte del dirigente scolastico ed eventuale potere sostitutivo degli Uffici scolastici regionali. Come prima cosa si sottolinea che l’incarico è assegnato dal Ds. Quindi è il DS che propone, è il DS che sceglie, è il DS che assegna.

L’atto si perfeziona con l’accettazione del docente il quale e nel caso in cui riceva più proposte di incarico opta tra quelle ricevute. Ma anche qui manca una tempistica, entro quanto? Ed i termini che verranno decisi, probabilmente dal Ds, dovranno essere intesi come perentori?

L’ufficio scolastico regionale provvederà al conferimento degli incarichi ai docenti che non abbiano ricevuto o accettato proposte e comunque in caso di inerzia del dirigente scolastico.Sulla base di quali criteri e modalità? Perché non è stato anche in questa sede precisato che la trasparenza e la pubblicità dei criteri adottati, degli incarichi conferiti e dei curricula dei docenti sono assicurate attraverso la pubblicazione nel sito internet dell’USR, in questo caso?

Il comma 83 è quello che riguarda l’individuazione fino al 10% di docenti individuati nell’ambito dell’organico dell’autonomia, docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico dell’istituzione scolastica. Sulla base di quali criteri, con quali modalità? Quale trasparenza?

Come si può comprende i margini di “miglioramento” sono irrisori, gli effetti di queste disposizioni saranno sconvolgenti nel settore della scuola pubblica, da sempre fondata sul sistema delle graduatorie pubbliche.

E non potrà neanche una sorta di mini-graduatoria inserita all’interno del sistema della chiamata diretta essere idonea a limitarne gli effetti, perché sarà sempre il DS che proporrà l’incarico, che sceglierà, che assegnerà il posto di lavoro nella sua scuola al docente x piuttosto che al docente y.

Sì, è vero, sarà sempre possibile eventualmente ricorrere contro alcune scelte o mancate scelte, ma quella dei Tribunali dovrebbe essere l’ultima via da percorrere, ma ultimamente nella scuola pare essere l’unica percorribile per conseguire un minimo di giustizia,quando va bene.

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