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Docenti neo assunti: adempimenti per chi ha differito la presa di servizio

2005

Dichiarazioni obbligatorie e facoltative e regolarizzazione economica del contratto individuale di lavoro.

I docenti neo assunti che hanno differito la presa di servizioassumeranno servizio nella sede assegnata venerdì 1ricorso-tar-new luglio 2016 (o al termine degli esami di stato). Chi ha differito al 1 settembre 2016 dovrà assumere servizio nella scuola/ambito ottenuto con la mobilità.

Tutti i docenti hanno già stipulato, nei mesi scorsi, il contratto individuale di lavoro attraverso le istanze online. Il contratto è stato già registrato e deve solo essere formalmente confermato, ai fini economici, con la registrazione a sistema dell’effettiva presa di servizio da parte del Dirigente della scuola assegnata.

Questa registrazione permetterà la regolare emissione dello stipendio a partire dal mese di luglio.

Tenuto conto che gli uffici scolastici territoriali hanno emanato disposizioni non univoche, consigliamo di portare con sé la copia del contratto e dell’accettazione a suo tempo ottenuta dal SIDI.

All’atto dell’assunzione in servizio sono richiesti alcuni adempimenti.

Documenti di rito

I documenti di rito sono quelli che attestano i titoli, le condizioni e gli stati per essere assunti nella pubblica amministrazione: dati anagrafici, condanne penali, obbligo di leva, titoli di studio, abilitazione, specializzazione di sostegno (se posseduta), ecc.

Teoricamente non sarebbero più da produrre in quanto già dichiarati nelle domande di inclusione nelle graduatorie  o di partecipazione al concorso, come ha specificato il Miur con la circolare 65/03. Le Ragionerie dello Stato continuano a chiedere tale adempimento ai fini della registrazione del contratto e pertanto permane l’obbligo entro 30 giorni dalla data di assunzione. In considerazione delle norme generali sull’autocertificazione (DPR 445/00 e successive modifiche e integrazioni) non è necessario produrre alcun certificato ma è sufficiente un’autocertificazione: di norma la scuola mette a disposizione uno o più modelli da compilare e firmare.

Ricordiamo che l’obbligo della certificazione sanitaria di idoneità all’impiego è stato abolito dall’art. 42 del Decreto legge 69 del 21 giugno 2013, convertito, con modificazioni, nella legge 98/13.

Dichiarazione dei servizi

All’atto dell’assunzione a tempo indeterminato, si devo effettuare la “dichiarazione dei servizi” (art. 145 del DPR 1092/1973 e art. 2 del DPR 351/1998) nella quale devono essere elencati tutti i titoli posseduti ed i servizi prestati nello Stato (compreso il sevizio militare), negli enti pubblici, nel privato e anche le attività di lavoro autonomo o da libero professionista.

Questa dichiarazione, che è necessaria anche ai fini dei calcoli pensionistici, andrebbe presentata entro 2 anni dall’assunzione, ma è sempre opportuno farla il prima possibile.

Per la dichiarazione è disponibile un modello e le relative istruzioni di compilazione (nota 1943 del 10 agosto 1999).

Ulteriori adempimenti

Ricostruzione di carriera

La ricostruzione di carriera consente di far valere i servizi di insegnamento (valutabili) svolti precedentemente all’assunzione, per ottenere il riconoscimento dell’anzianità e un livello stipendiale più alto.

La ricostruzione di carriera avviene su domanda che può essere presentata una volta superato l’anno di formazione e comunque non prima del 1 settembre dell’anno scolastico immediatamente successivo, altrimenti è considerata intempestiva. La legge 107/15 (comma 209) ha previsto che le domande vadano presentate dal 1 settembre al 31 dicembre di ogni anno.

Nella domanda, rivolta al Dirigente scolastico, si devono elencare tutti i servizi valutabili con dichiarazioni sostitutive delle relative certificazioni (ai sensi del Dpr n. 445/00).

Domande ai fini previdenziali

Se non lo si è già fatto, è possibile presentare le domande  (computo/riunione/riscatto/ricongiunzione) ai fini della pensione che servono ad incrementare iperiodi validi per la futura pensione e quindi riguardano tutti i periodi di lavoro con iscrizione a regimi previdenziali obbligatori diversi (Tu 1092/73 e legge 7/2/79 n. 29) compreso il servizio reso come libero professionista (legge 5/3/90 n. 45), le indennità di disoccupazione, il riconoscimento del periodo legale di studi, le specializzazioni per il sostegno, i corsi di specializzazione di durata non inferiore ai due anni (SSIS compresa), il servizio di leva o civile ecc.

 

 

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