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Proroghe supplenze al 31 agosto. Miur dimentica quelle sul “potenziamento”

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Con il solito cronico ritardo, il Miur ha finalmente deciso di prorogare sino al prossimo 31 agosto le supplenze su posti vacanti, sinora assegnate solamente fino al 30 giugno 2016.

La decisione  è stata già resa esecutiva dagli Uffici Scolastici Regionali del Veneto e della Toscana, che “hanno perfezionamento1provveduto  a diramare le istruzioni per le proroghe dei contratti a tempo determinato del personale docente in servizio su posti vacanti e disponibili sull’organico di diritto 2015-16”.

Solo che si tratta di una parte dei posti su cui sono stati assunti gli 8 mila docenti della fase B della Buona Scuola, mentre non si comprende perché rimangano ancora fuori quelli riguardanti i quasi 50 mila della fase C. Viene il sospetto che a prevalere non è stata, anche stavolta, la corretta applicazione della normativa, ma la logica del risparmio sulla pelle dei precari della scuola.

A beneficare del provvedimento, sono solamente i supplenti terminati su “quei posti rimasti disponibili a causa del differimento, previsto dalla L.107/2015, dell’assegnazione della sede al personale nominato in ruolo nella Fase B del piano assunzionale” che “dovevano essere coperti con contratto a tempo determinato fino al 30 giugno, prevedendone l’eventuale proroga fino al 31 agosto al ricorrere delle condizioni di legge. Pertanto, se ne ricorrono le condizioni, è compito del Dirigente Scolastico prorogare il contratto”.

Ancora non tutti i dirigenti stanno eseguendo le indicazioni pervenute dagli uffici ministeriali. Di sicuro, non stanno provvedendo a prorogare al 31 agosto le supplenze annuali che riguardano i posti inizialmente assegnati al ‘potenziamento’ scolastico della fase C del piano straordinario della Buona Scuola, che poi, non conferiti per mancanza di candidati, sono stati successivamente affidati ai docenti precari. In questa casistica rientrano anche molti posti assegnati inizialmente ad un neo-assunto, quindi divenuto a tutti gli effetti titolare di cattedra, ma che ha differito la presa di servizio al 1° settembre decidendo di proseguire il precedente contratto già sottoscritto per una supplenza annuale.universitc3a02

“Tutti questi contratti devono necessariamente essere prorogati al 31 agosto. A prescindere dal dirigente che li ha sottoscritti. Perché la norma è chiara: quel che conta è la tipologia di posto; quando è vacante e disponibile va coperto con la supplenza sino all’ultimo giorno dell’anno scolastico”.

“Al Ministero dell’Istruzione lo sanno bene, visto che il 10 settembre scorso proprio dal Dicastero di Viale Trastevere era stato annunciato che la scadenza dei contratti a tempo determinato sui posti rimasti disponibili al termine del piano straordinario di assunzioni, inizialmente disposta al 30 giugno, sarebbe stata prorogata al 31 agosto nel caso ricorressero le condizioni di legge. Perché siano occorsi dieci mesi per farlo, è incomprensibile. Tra l’altro dimenticando migliaia e migliaia di posti riguardanti la fase C: vorrà dire che per costoro ci penserà il tribunale”.

Le condizioni, da attuare in tutti i casi vi siano dei posti vacanti e disponibili da coprire, sono del resto dettate in modo davvero chiaro dalla Legge 124 del 3 maggio 1999, che regola questo genere di contratti a termine.

Pertanto invitiamo i docenti danneggiati a chiedere alla scuola di servizio di conoscere la natura del posto occupato presentando l’istanza di accesso agli atti  (clicca qui per scaricarla). Nel caso di conferma della natura vacante e disponibile del posto (o in caso di mancata risposta entro il termine di legge di 30 giorni), qualora il Miur non avesse ancora autorizzato la proroga del termine al 31 agosto, gli interessati potranno ricorrere per chiedere l’estensione del contratto

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