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Assegnazioni provvisorie 2016: i docenti che hanno vincolo quinquennale sul sostegno non possono richiedere posto comune

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FONTE: www.orizzontescuola.it  – L’art. 7/4 del CCNI sulle utilizzazioni consente al docente di richiedere l’assegnazione provvisoria, oltre che per il posto o classe di concorso di titolarità, anche per altre classi di concorso o posti di grado diverso di istruzione.

Ciò è subordinato al possesso del titolo valido per la mobilità professionale, come prevede l’art. 4 del CCNI per la mobilità, e all’aver ottenuto la conferma in ruolo per l’anno scolastico 2016/17.universitc3a02

Il docente che ha quindi terminato positivamente l’anno di prova e ha il titolo valido per la richiesta di un passaggio di cattedra o di ruolo, potrà inoltrare domanda di assegnazione non solo per la propria classe di concorso o proprio ruolo, ma anche per altra classe di concorso o altro ruolo.

La richiesta di assegnazione provvisoria per altre classi di concorso o posti di grado diverso di istruzione è aggiuntiva rispetto a quella relativa al proprio posto o classe di concorso di titolarità (ciò vuol dire che la domanda per la propria classe o posto di titolarità va comunque inoltrata).

Inoltre, l’assegnazione provvisoria nell’ambito dello stesso grado o classe di concorsoprecede quella dei titolari tra gradi diversi o classi di concorso.promozione1

L’assegnazione è però anche possibile per altra tipologia di posto per il quale si possegga lo specifico titolo, fatto salvo il vincolo quinquennale di permanenza sul sostegno, su posti di tipo speciale o di indirizzo didattico differenziato.

Pertanto, il docente titolare su posto di sostegno non può richiedere assegnazione anche per posto comune se non ha superato il vincolo quinquennale su posto di sostegno.

Nelle domande di assegnazione provvisoria i posti di sostegno, di tipo speciale o ad indirizzo didattico differenziato sono intercambiabili ai fini del rispetto del vincolo quinquennale di servizio su tale tipologia di posti.

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