FONTE: Orizzonte Scuola
Nell’articolo “Mobilità. Quest’anno si accetta scuola lontana dalla residenza nell’ambito territoriale scelto. Come avverrà poi il trasferimento in altra scuola dello stesso ambito?”, avevamo posto, considerata l’ampiezza degli ambiti territoriali, comprendenti comuni distanti anche 100 km l’uno dall’altro, il seguente problema: docente titolare su scuola; comune della scuola di titolarità distante da quello di residenza (propria e/o dei familiari) ma ricadente nello stesso ambito; come può il docente ritornare nel medesimo comune di residenza?
La risposta a detto problema non si può certo trovare nella normativa relativa ai trasferimenti, legge n. 107/2015 e CCNI sulla mobilità a.s. 2016/17, in quanto il comma 73 della citata legge prevede che dall’a.s. 2016/17 i trasferimenti e i passaggi di ruolo avvengono tra ambiti:
…Dall’anno scolastico 2016/2017 la mobilita’ territoriale e professionale del personale docente opera tra gli ambiti territoriali.
Dal momento che la mobilità opera tra ambiti territoriali, non è possibile trasferirsi richiedendo lo stesso ambito in cui si trova la scuola di titolarità.
Il problema posto all’inizio, tuttavia, può essere superato temporaneamente, ossia tramite assegnazione provvisoria, almeno per il prossimo anno scolastico, come possiamo leggere nell’Ipotesi CCNI concernente le utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per l’a.s. 2016/17.
All’articolo 7 comma 11 dell’Ipotesi di Contratto leggiamo, infatti, che:
… è consentita l’assegnazione provvisoria per i titolari di ambito anche se quest’ultimo comprende il comune di ricongiungimento.
Quanto predisposto nel suddetto comma, dunque, fornisce una risposta, sebbene limitata nel tempo, al problema suesposto.
Vero è che il comma citato riguarda i titolari di ambito, ma non esclude i titolari su scuola, che se non possono essere trasferiti in un comune delle stesso ambito di quello di titolarità (come suddetto), possono far ricorso all’assegnazione provvisoria.
Il docente, infatti, titolare su una scuola sita in comune diverso e distante da quello residenza (propria e/o dei familiari), ma appartenente comunque allo stesso ambito, può chiedere e, qualora gli spetti, ottenere l’assegnazione provvisoria nel comune di residenza(propria e/o dei familiari) pur essendo titolare in un comune dello stesso ambito territoriale.