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Mobilità scuola docenti FaQ: posti liberi fase A vanno ad altre fasi? Priorità ad ambiti di sostegno o posto comune? Dottorato di ricerca, punteggio aggiuntivo lettera D

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FONTE: Orizzonte Scuola

Continuano le nostre FaQ sulla Mobilità scuola docenti. Questa volta affrontiamo alcune tematiche segnalateci dai nostri utenti relativi ai punteggi

IL SERVIZIO PARITARIO VA VALUTATO COME TUTTO IL PRE-RUOLO - RICORRI
IL SERVIZIO PARITARIO VA VALUTATO COME TUTTO IL PRE-RUOLO – RICORRI

Sono un docente che ha già prodotto domanda per la fase provinciale e ora inoltrerò domanda interprovinciale. Devo reinserire nuovamente gli allegati o valgono quelli già inoltrati con la domanda della fase A?

 

Bisogna inserirli nuovamente. Questo perché per le fasi B1/B2 e D la procedura di inserimento degli allegati è diversa rispetto alla fase A. Pertanto, il docente che ha già prodotto domanda provinciale (docenti assunti negli anni precedenti o neo immessi 2015 nelle fasi 0 e A) dovrà inserire nuovamente tutti gli allegati.

Ho letto che per il trasferimento il punteggio massimo per i titoli generali è 10 pp. Il superamento di un concorso dà già 12 pp. Com’è possibile?

Per il trasferimento viene attribuito un punteggio massimo di 10 punti sommando determinati titoli come il possesso delle lauree aggiuntive al titolo di accesso (3 o 5 pp.), i corsi di specializzazione biennale (5 pp.), i corsi di perfezionamento (1 punto a titolo), il dottorato di ricerca (5 pp.) il Clil (1/ 0,5 pp.).

Sono calcolati a parte e quindi non rientrano nella somma massima dei 10 pp.:

  • il superamento di un pubblico concorso (12 pp.);
  • la partecipazione agli esami di stato negli anni 98-2001 (max 3 pp.).

Istanze online. Ho effettuato la scelta della tipologia di posto prima comune e poi sostegno (sono in possesso del titolo). Poi ho effettuato la scelta degli ambiti. Per l’attribuzione dell’eventuale posto (comune o sostengo) il sistema scorrerà prima tutti gli ambiti “per posto comune” e poi di nuovo tutti gli ambiti “per posto di sostegno?”.

No. Il sistema valuterà per ogni singolo ambito prima il posto comune e poi il posto di sostegno. Per i docenti di fase B1 e B2, per il primo ambito tale operazione (prima posto comune e poi di sostegno) viene effettuata per ogni singola scuola inserita nell’ambito.

Sono un docente già di ruolo che rientra nelle fasi B1 e B2. Lo scorso anno ho fruito del congedo biennale per assistenza al disabile e negli anni precedenti del congedo parentale non retribuito. Tali anni mi valgono nell’anzianità di servizio?

L’anno di ruolo si considera valido se il docente abbia prestato un servizio non inferiore a 180 giorni. In caso contrario l’anno non può essere valutato e, pertanto, non sarà attribuito alcun punteggio (es. fruizione dell’aspettativa per motivi di famiglia che non ha permesso almeno 180 gg. di servizio).

Fanno eccezione determinati periodi di assenza che vengono comunque considerati validi ai fini dell’anzianità di servizio e quindi nel conteggio degli anni di ruolo. È il caso delle assenze per congedo biennale e per i periodi di congedo parentale (questi ultimi anche se non retribuiti).

Sono un docente già di ruolo che ha avuto una sentenza per il riconoscimento di tre anni di ruolo. In questi 3 anni non ho però prestato servizio. Come devo considerarli: di ruolo o di pre ruolo?

Si considerano anni di ruolo come effettivamente prestati quelli derivanti dalla restituito in integrum a seguito di un giudicato. Quindi tali anni vanno inseriti nella prima casella del modulo-domanda e nel primo riquadro dell’allegato D.

Ho svolto un dottorato di ricerca dopo essere stato assunto in ruolo. Come devo calcolare questi anni?

Il periodo trascorso dal personale docente di ruolo per la frequenza dei corsi di dottorato di ricerca e di borse di studio da parte di amministrazioni statali, di enti pubblici, di stati od enti stranieri, di organismi ed enti internazionali è calcolato:

  • Per intero, quindi riportandolo nella prima casella del modulo di domanda, se il personale interessato sia in servizio nello stesso ruolo relativo a quello della frequenza dei corsi.
  • La metà, quindi riportandolo nella seconda casella del modulo-domanda, se il personale interessato sia in servizio in ruolo diverso rispetto a quello della frequenza dei corsi.

Chi può barrare “Sì” nella sezione “Anzianità di servizio” casella “Punteggio aggiuntivo (lettera D)”?

Tale casella potrebbe riguardare solo i docenti delle fasi B1 e B2 con determinati anni di servizio.

Hanno infatti diritto al punteggio aggiuntivo i docenti già di ruolo che, per un triennio a decorrere dalle operazioni di mobilità per l’anno scolastico 2000/2001 e fino all’anno scolastico 2007/2008, non abbiano presentato domanda di trasferimento provinciale o passaggio provinciale o, pur avendo presentato domanda, l’abbiano revocata nei termini previsti.

Pertanto, le condizioni previste si sono concretizzate se nel periodo indicato è stato prestato servizio nella stessa scuola, per non meno di 4 anni consecutivi: l’anno di arrivo, più i successivi 3 anni in cui non è stata presentata domanda di mobilità volontaria in ambito provinciale.

Il docente che ha diritto al punteggio aggiuntivo dovrà rispondere affermativamente barrando la casella “Sì”.

Tale servizio dovrà essere indicato nell’apposito modello da caricare online come allegato nel modulo-domanda .

Per i trasferimenti: I posti lasciati liberi dai docenti della fase A potranno essere a disposizione dei docenti delle fasi successive?

I posti disponibili per ogni fase sono quelli che residuano dalle fasi precedenti. Ciò è chiaramente scritto nel CCNI 2016 che dovrebbe essere l’unico riferimento a cui i docenti devono prestare attenzione.

Nell’art 6 viene indicato:

Per la FASE A:

..potranno fare domanda di mobilità territoriale su scuola, nel limite degli ambiti della provincia di titolarità, su tutti i posti vacanti e disponibili nonché su quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE.

Per la FASE B:

…nel limite numerico dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito, compresi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, rimasti a seguito delle operazioni di cui alla Fase A.

Per la FASE C:

…nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti.

Per la FASE D:

…nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito dopo le operazioni di cui alle Fasi precedenti.

L’unica attenzione da porre, e anche qui chiediamo ai docenti di limitarsi alla lettura del CCNI, è alle sequenze operative di cui all’allegato 1 punto 3 (mobilità professionale), una precisazione che riguarda le operazioni dei soli passaggi ruolo e quindi esclusivamentei posti lasciati liberi dai docenti che eventualmente otterranno passaggio da un ruolo inferiore ad uno superiore o viceversa:

“Le cattedre ed i posti lasciati vacanti dai docenti che ottengono il passaggio di ruolo in altro ordine di scuola o grado di istruzione sono disponibili per le sole operazioni di mobilità, relative allo stesso anno scolastico da cui decorre il passaggio o il trasferimento medesimo, che si effettuano successivamente alla data di pubblicazione dei passaggi predetti.

 

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