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Mobilità 2016: Dal coniuge defunto alle scuole paritarie, è caccia al punteggio, a qualsiasi costo

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FONTE: www.professionistiscuola.it – Un’insegnante si vede decurtare, dalla sua istituzione scolastica, i 6 punti di ricongiungimento al marito, che lei aveva diligentemente inserito nella domanda per le graduatorie interne, utili a individuare i soprannumerari obbligati alla mobilità, perché (secondo la scuola) sarebbe deceduto già da diversi anni.

La docente si indigna e presenta ricorso sostenendo che comunque ogni giorno si ricongiunge al marito andando a fargli visita al cimitero e tenendone così “viva” la memoria. E proprio grazie a questa “memoria viva” ritiene di aver diritto a quei punti per i quali è decisa senza indugio a far ricorso . universitc3a02
La storia è vera, successa in una scuola superiore della provincia di Caserta, protagonista della vicenda unainsegnante di italiano che insiste nel voler ottenere giustizia del “torto” subito dalla scuola dove presta servizio. Intenzionata ad andare fino in fondo alla vicenda, ammette candidamente che il marito è morto da anni ma allo stesso tempo sostiene di aver avuto quel punteggio, oggi negatole, fino allo scorso anno.
Una storia certamente triste se vogliamo credere alla buona fede della docente, ma che mette in luce quanto questo sia l’Italietta che va avanti tra ricorsi e carte bollate su tutto e per tutto (abbiamo un numero altissimo di contenziosi legati alla burocrazia, ma siamo anche il paese del Bengodi con fantasiose associazioni di tutela di chiunque, pronte a intraprendere ricorsi anche sulla sfumatura del rosso del semaforo).
Ma ancor più tristemente vero è quello che sta accadendo, sempre per quanto riguarda la mobilitàdocenti, con la dichiarazione dei servizi prestati da conteggiare come validi ai fini degli anni di preruolo. Come è noto il servizio può essere conteggiato solo se prestato per 180 gg o dal 1 febbraio agli scrutinie solo su scuola statale, fatta eccezione per la primaria, su cui è valido anche il servizio su scuolaparitaria e parificata ma soltanto fino al 2008.

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Ebbene, molte associazioni e sigle sindacali,stanno consigliando ai propri assistiti di inserire nell’allegato D comunque tutto, anche servizi che non raggiungono i 180 gg e quelli prestati su scuola paritaria o anche con contratti non valutabili, con la rassicurazione “tanto al limite ci pensano LORO (gli USP) a toglierlo”.
In realtà, se proprio vogliamo essere precisi, non è esattamente così.

Il Modello D (unico allegato fornito direttamente dal Ministero), prevede che il docente dichiari, sotto la propria responsabilità (che in fatto di autocertificazione, significa consapevole delle sanzioni anche penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000 così come modificato ed integrato dall’art 15 della legge 16/01/2003 n. 3 e dall’art.15 comma 1 della legge 183/2011) di “aver prestato in possesso del prescritto titolo di studio, i seguenti servizi pre ruolo, riconoscibili ai sensi dell’art. 485 del D. L.vo n. 297 del 6.4.94.” (in nessuna delle voci previste da questa normativa è presente il servizio nelle paritarie, legalmente riconosciute, private ecc…). Inoltre lanota 4 provvede a chiarire il decreto legislativo, specificando che “Il servizio pre-ruolo nelle scuole secondarie e’valutato se prestato in scuole statali o pareggiate o in scuole annesse ad educandati femminili statali. Il servizio pre-ruolo nelle scuole primarie e’ valutabile se prestato nelle scuole statali o parificate o in scuole annesse ad educandati femminili statali

Se in questa tabella dichiaro servizi che non fanno parte di queste categorie, dichiaro una cosa non vera.
Queste le possibili conseguenze, come ha messo già in guardia anche l’ispettore del Miur, dott. Bruschi, a proposito di una situazione analoga riferita alla dichiarazione dei titoli per il concorso:
“Per coloro che rilasciano le dichiarazioni sostitutive di dichiarazioni o dell’atto notorio sono previste le seguenti sanzioni: (DPR. 445/2000, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”)

  1. nel caso in cui dal controllo effettuato dalle amministrazioni procedenti si evinca la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75).
  2. chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (Art. 76);
  3. l’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
  4. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. Se i reati indicati in precedenza, sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l’autorizzazione all’esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l’interdizione dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

E a quelli che ricordano il caso del professore che fece pipì in un cespuglio, licenziato e poi assolto e reintegrato, ricordiamo che nel suo caso non c’era dolo perché l’ammenda del giudice di pace, non è iscrivibile nel casellario giudiziale e quindi il professore al momento dell’autocertificazione per il ministero dell’istruzione, risultava incensurato, come aveva dichiarato.
In questo caso invece non si può non sapere, perché la legge viene citata nel documento e spiegata con la nota in calce.
A buon intenditor.. poche parole!

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