FONTE: Orizzonte Scuola
Una nuova serie di FAQ sulla mobilità che riguarda le fasi B, C e D. Questa serie affrontano le questioni riguardanti il servizio svolto per almeno 180 giorni.
Per raggiungere i 180 gg. di servizio è possibile sommare più supplenze?
È possibile, purché svolte nello stesso anno scolastico. L’anno di pre ruolo è considerato valido se il servizio è stato svolto per almeno 180 gg. anche se in più scuole e anche se con interruzioni di contratti, purché riferito ad uno stesso anno scolastico.
È valido anche un servizio svolto da almeno il 1 febbraio fino al termine degli scrutini. In questo caso deve essere stato però ininterrotto.
Ai fini dei 180 gg. è possibile sommare supplenze svolte in classi di concorso diverse, per esempio A043 e A050 nello stesso anno scolastico ma in periodi diversi?
È possibile. L’importante è che i 180 gg. siano stati prestati nello stesso ordine di scuola anche se in gradi diversi (come il caso della scuola secondaria).
Ai fini del calcolo dei 180 gg. o del servizio 1 febbraio/scrutini è importante l’orario settimanale della supplenza?
No. L’orario della supplenza non ha importanza. Ciò che conta è il numero dei giorni. La C.M. n. 147/1980 ha a suo tempo precisato che il servizio è valutabile anche se prestato per un orario inferiore alle 6 ore settimanali.
Sono valutabili ai fini del pre ruolo le supplenze svolte sul sostegno senza il possesso del titolo di specializzazione?
Sì. Novità introdotta dalla legge 124/99.
Per raggiungere i 180 gg. è utile il servizio prestato in qualità di Commissario negli esami di stato del II grado?
Sì. Tale servizio è utile in quanto l’attività di commissario/membro di esame è assimilata ad attività d’insegnamento.
Sono riconosciuti come periodi di pre ruolo gli incarichi ottenuti nell’Università?
È riconosciuto il servizio prestato come Ricercatore perché assimilabile alla figura di Assistente universitario. Non sono riconosciuti invece i servizi come assegnista di ricerca o come borsista.
È valido il servizio pre ruolo prestato nella scuola secondaria paritaria?
No. Per tali docenti è valutabile solo il servizio non di ruolo prestato nelle scuole dello stesso ordine statali (comprese quelle all’estero) e pareggiate. Pertanto, sono escluse le parificate e/o legalmente riconosciute.
Sono validi i periodi di congedo anche parzialmente retribuiti e quelli per gravidanza e puerperio?
Sì, purché coperti da nomina. Pertanto, nei casi dei congedi per maternità e parentali, la supplenza è valida a tutti gli effetti se nel periodo di nomina il docente ha fruito dei congedi parentali/malattia bambino parzialmente retribuiti o non retribuiti. Stessa cosa se la docente a fruito del congedo di maternità (ex astensione obbligatoria).
Non è valido l’eventuale periodo di indennità fuori nomina all’80% perché non coperto da contratto.
È valido il servizio svolto negli anni del “salva-precari”’?
Il servizio può essere valido solo se effettivamente prestato per almeno 180 giorni o ininterrottamente da almeno il 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale. Ciò indipendentemente se svolto o meno durante gli anni del “salva precari”.