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Mansioni superiori del personale Ata e stipendio maggiorato, interviene la Consulta

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FONTE: La Tecnica della Scuola

di Dino Caudullo

Sulle mansioni superiori del personale Ata, da pagare con un trattamento economico adeguatamente maggiorato, interviene la Corte Costituzionale.

Con sentenza depositata lo scorso 20 maggio (n.108), la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, commi 44 e 45, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) nella parte in cui non esclude dalla sua applicazione i contratti di conferimento delle mansioni superiori stipulati antecedentemente all’entrata in vigore dello stesso.

La decisione del Giudice delle leggi trae origine, da una causa di lavoro promossa innanzi al Tribunale di Torino da una assistente amministrativa incaricata dello svolgimento delle mansioni superiori di Dsga.

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Nello specifico, l’assistente amministrativa, collocata nella seconda posizione economica di cui all’Accordo del 25 luglio 2008 e nella fascia retributiva 28-34 anni di cui al CCNL di comparto, da anni svolgeva le mansioni superiori di DSGA.

Prima del 2012, per lo svolgimento di dette mansioni superiori, la ricorrente percepiva il relativo compenso aggiuntivo (c.d. indennità di funzioni superiori), sennonché nell’a.s. 2012/2013 detto compenso non le è più stato corrisposto, sebbene incaricata delle medesime mansioni di Dsga.

L’indennità di funzioni superiori le era stata negata in ragione dell’entrata in vigore dell’art.1, commi 44 e 45 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, secondo cui la liquidazione del compenso per lo svolgimento da parte dell’assistente amministrativo di mansioni superiori per l’intero anno scolastico (a decorrere dall’a.s. 2012-2013) è effettuata in misura pari alla differenza tra il trattamento previsto per il Dsga al livello iniziale della progressione economica e quello complessivamente in godimento dell’assistente amministrativo incaricato.

In applicazione di detta disposizione, il compenso pattuito tra l’Amministrazione e la ricorrente è stato quindi del tutto azzerato, tenuto conto dell’elevata anzianità di servizio di quest’ultima, pur permanendo a suo carico l’obbligo di svolgimento delle mansioni superiori.

Ciò posto, la ricorrente, assistita dall’avvocato Roberto Carapelle, legale della Cisl Scuola di Torino, ha richiesto al Giudice del lavoro di condannare l’Amministrazione scolastica al pagamento dell’importo previsto per lo svolgimento delle mansioni superiori di Dsga, previa eventuale rimessione della questione di legittimità della norma di legge in esame alla Corte di Giustizia CE o alla Corte Costituzionale, per violazione, tra l’altro, dell’art.3 della Costituzione.

Condividendo le argomentazioni difensive dell’avv. Roberto Carapelle, con ordinanza del 25 febbraio 2015, il Tribunale di Torino ha quindi rimesso gli atti alla Corte costituzionale, rilevando che quanto lamentato dalla ricorrente era spiegabile con la rilevante anzianità di servizio di quest’ultima (28 anni nel 2012/2013) e quindi della retribuzione dalla medesima percepita in riferimento all’anzianità conseguita.

Invero, l’effetto di azzeramento del compenso per le mansioni superiori, in conseguenza dell’entrata in vigore della legge 228/2012, si produce per tutti gli assistenti amministrativi incaricati di svolgere le mansioni di DSGA, purché abbiano un’anzianità di servizio superiore ai 21 anni, in ragione del nuovo meccanismo di computo dell’indennità di funzioni superiori introdotto dalla legge in esame.

Secondo il Tribunale di Torino, per l’assistente amministrativo incaricato di svolgere mansioni superiori la situazione diverrebbe paradossale: chi ha minore anzianità percepirebbe un’indennità elevata, destinata però con il tempo a decrescere; chi ha invece un’anzianità elevata riceverebbe un’indennità ridotta, che per i più anziani sarebbe pari a zero, come nel caso della ricorrente.

Chiamata a pronunciarsi sulle censure di costituzionalità sollevate dal Giudice del lavoro di Torino, la Corte Costituzionale ha evidenziato che, per effetto della nuova disposizione, in luogo del criterio in precedenza adottato (che prendeva a riferimento le retribuzioni tabellari nelle rispettive qualifiche iniziali dell’assistente amministrativo e del DSGA), si deve oggi tenere conto dell’intero trattamento economico complessivamente goduto dall’assistente amministrativo incaricato, con la conseguenza che la valorizzazione dell’intero trattamento goduto dall’assistente amministrativo, in ogni caso di rilevante anzianità di servizio (superiore a 21 anni), produce l’azzeramento del compenso per le mansioni superiori, in quanto il trattamento complessivo in godimento è già pari o superiore a quello previsto come trattamento tabellare per la qualifica iniziale di DSGA.

Detto meccanismo, secondo la Consulta, si pone in violazione dell’art. 3 della Costituzione, all’interno del quale trova tutela il principio dell’affidamento, ed in ogni caso tutte le volte in cui la legge ordinaria muti le regole che disciplinano il rapporto tra le parti come consensualmente stipulato, non potendosi consentire che la fonte normativa sopravvenuta incida irragionevolmente su un diritto acquisito attraverso un contratto regolarmente stipulato secondo la disciplina al momento vigente.

Il bilanciamento tra la posizione privata incisa dalla retroattività della norma di legge e l’interesse pubblico sotteso al contenimento della spesa, secondo la Corte costituzionale pone quindi la disposizione in esame in contrasto con l’art. 3 Cost. sotto il profilo della lesione del principio dell’affidamento.

Con la sentenza 108/2016, la Corte costituzionale ha quindi dichiarato l’illegittimità costituzionale del combinato disposto dei commi 44 e 45 dell’art. 1 della legge n. 228 del 2012 nella parte in cui non esclude dalla sua applicazione i contratti di conferimento delle mansioni superiori stipulati antecedentemente all’entrata in vigore dello stesso.

In buona sostanza, tutti gli assistenti amministrativi con un’anzianità di servizio pari o superiore a 21 anni incaricati dello svolgimento di mansioni di DSGA, cui non è stata riconosciuto il compenso in questione in virtù dell’applicazione retroattiva della disposizione dichiarata incostituzionale, possono agire in giudizio per rivendicarne il pagamento.

 

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