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Mobilità 2016/17. Assegnazione titolarità DOS: conferma scuola servizio e partecipazione ai movimenti. In quali casi?

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FONTE: Orizzonte scuola

Nella giornata di ieri, abbiamo riferito sul fatto che gli Uffici scolastici provinciali stanno iniziando apubblicare i provvedimenti di assegnazione della sede di titolarità ai docenti DOS che ne abbiano fatto richiesta, ai sensi dell’articolo 7 comma 2 del CCNI sulla mobilità a.s. 2016/17. 

IL SERVIZIO PARITARIO VA VALUTATO COME TUTTO IL PRE-RUOLO - RICORRI
IL SERVIZIO PARITARIO VA VALUTATO COME TUTTO IL PRE-RUOLO – RICORRI

Giungono in redazione segnalazioni relative al fatto che non tutti i DOS, che hanno fatto richiesta di assegnazione di titolarità nella scuola di attuale servizio, l’abbiano ottenuta. Proviamo a fornire delle risposte in merito, ripercorrendo brevemente la normativa di riferimento.

Ricordiamo innanzitutto che potevano richiedere e conseguentemente ottenere la titolarità nella scuola di attuale servizio solo i DOS utilizzati in una scuola della provincia di titolarità, quindi non potevano farlo i docenti in assegnazione provvisoria in una provincia diversa da quella di titolarità.

L’assegnazione di detta titolarità può avvenire solo sui posti dell’organico di diritto e non su quelli dell’organico di fatto, relativamente ai quali è possibile effettuare soltanto operazioni di mobilità annuale.

Nel caso in cui, in una stessa scuola più docenti concorrano per uno stesso posto, detti docenti vanno graduati secondo gli elementi di cui alla tabella per i trasferimenti a domanda, come detta il comma 3 del summenzionato articolo 7.

La richiesta di conferma nella scuola di servizio, inoltre, non dà sicurezza sul fatto di restarvi come titolari, in quanto potrebbe succedere che il posto, per il quale si chiede l’assegnazione di titolarità, può non esserci poi in organico di diritto. In tal caso, come detta l’ordinanza ministeriale n. 241/2016 all’articolo 3 comma 4, gli interessati sono riammessi nei termini e possono presentare domanda di mobilità all’ATP, il quale la acquisisce al sistema informativo per l’assegnazione della sede definitiva nel corso delle operazioni di movimento.

Al contrario, considerato che gli organici della scuola secondaria di II grado non sono stati definiti, potrebbe succedere che nella scuola, in cui il docente DOS ha chiesto ma non ottenuto di essere assegnato come titolare, si crei un posto in organico di diritto, per cui nel corso dei movimenti detto docente potrebbe ottenere la titolarità nella medesima scuola, se richiesta.

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