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Mobilità 2016: tabelle riepilogative per le precedenze con guida alla documentazione da allegare

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FONTE: www.professionistiscuola.it – La mobilità territoriale nell’anno scolastico 2016 rappresenta un momento cruciale per tantissimi docenti. E non è facile districarsi all’interno della normativa vigente in materia.
Un punto molto importante è quello relativo alle precedenze, banner-corsi-perfezionamentodisciplinato dall’art. 13 del CCNI e parimenti nell’ordinanza relativa alla mobilità. Per cercare di semplificare questa materia complessa abbiamo predisposto due tabelle. La prima schematizza proprio l’art. 13 (al quale comunque rimandiamo per i singoli casi e gli approfondimenti), la seconda sintetizza il tipo di documentazione da presentare nel caso si voglia usufruire della precedenza stessa.
Le precedenze riportate nelle tabelle sono raggruppate sistematicamente per categoria e sono funzionalmente inserite, secondo il seguente ordine di priorità, nelle sequenze operative delle quattro fasi della mobilità territoriale per le quali trovano applicazione. Per ogni tipo di precedenza sottoelencata viene evidenziata la fase o le fasi del movimento a cui si applica. Ricordiamo che in caso di parità di precedenza e di punteggio, prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica.

 

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TIPO DI PRECEDENZA (in ordine di priorità) A CHI SI APPLICA INDICAZIONI
1.DISABILITÀ E GRAVI MOTIVI DI SALUTE 1) PERSONALE SCOLASTICO DOCENTE NON VEDENTE (art. 3 della Legge 28 marzo

1991 n. 120);

2) PERSONALE EMODIALIZZATO (art. 61 della Legge 270/82).

Precedenza assoluta in fase A e nei trasferimenti interprovinciali

E’ indipendente dalla residenza

Si applica anche alla mobilità professionale

 

2.PERSONALE TRASFERITO D’UFFICIO NEGLI ULTIMI OTTO ANNI RICHIEDENTE ILRIENTRO NELLA SCUOLA O ISTITUTO DI PRECEDENTE TITOLARITÀ

Personale scolastico trasferito d’ufficio o a domanda condizionata Precedenza in fase A nei trasferimenti su comuni diversi della stessa provincia.
 

3.PERSONALE CON DISABILITÀ E PERSONALE CHE HA BISOGNO DI PARTICOLARI CURE CONTINUATIVE

1) Disabili di cui all’art. 21, della legge n. 104/92, richiamato dall’art.601 del d.l.vo n. 297/94, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella “a” annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648. l personale può usufruire di tale precedenza nell’ambito e per la provincia in cui è ubicato il

comune di residenza, a condizione che abbia espresso come prima preferenza il predetto comune di residenza oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in esso. Qualora la domanda preveda l’indicazione di ambiti territoriali andrà indicato per primo l’ambito corrispondente al predetto comune di residenza oppure alla parte di esso necessaria per l’assistenza.

2) personale (non necessariamente disabile) che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia); Vale per tutte le preferenze espresse nella domanda, a condizione che la prima di tali preferenze sia relativa all’ambito corrispondente al comune in cui esista un centro di cura specializzato.
3) Personale appartenente alle categorie previste dal comma 6,dell’art. 33 della legge n. 104/92, richiamato dall’art. 601, del d.l.vo n.297/94.

(dalla certificazione deve risultare il comma 3

dell’art.3 dellalegge104/92)

Il personale può usufruire di tale precedenza  nell’ambito e per la provincia in cui è ubicato il

comune di residenza, a condizione che abbia espresso come prima preferenza il predetto comune di residenza oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in esso. Qualora la domanda preveda l’indicazione di ambiti territoriali andrà indicato per

primo l’ambito corrispondente al predetto comune di residenza oppure alla parte di esso necessaria per l’assistenza.

4.PERSONALE TRASFERITO D’UFFICIO NEGLI ULTIMI OTTO ANNI RICHIEDENTE IL RIENTRO NEL COMUNE DI PRECEDENTE TITOLARITÀ Il personale scolastico beneficiario della precedenza per il rientro nella scuola, circolo o

istituto di precedente titolarità di cui al precedente punto 2  ha titolo, , a rientrare a domanda, nell’ottennio successivo al trasferimento d’ufficio, nel comune di precedente titolarità o, qualora non esistano posti richiedibili in detto comune, in quello più vicino secondo le apposite tabelle di viciniorietà

Precedenza rispetto ai movimenti della seconda fase
5.ASSISTENZA AL CONIUGE, ED AL FIGLIO CON DISABILITÀ; ASSISTENZA DA PARTE DEL FIGLIO REFERENTE UNICO AL GENITORE CON DISABILITÀ; ASSISTENZA DA PARTE DI CHI ESERCITA LA TUTELA LEGALE

Disabilità: (art. 3 comma 3 legge 104/92)

Opera in tutte le fasi

In assenza di posti richiedibili nel comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile è

obbligatorio indicare il comune o ambito viciniore a quello del domicilio dell’assistito con posti richiedibili. E’ obbligatoria inoltre l’indicazione della preferenza sintetica per l’intero comune di ricongiungimento, ovvero per il distretto scolastico del domicilio, per i comuni suddivisi in più distretti, o qualora la domanda preveda l’indicazione di ambiti territoriali andrà indicato per primo l’ambito corrispondente al predetto comune di residenza oppure alla parte di in esso necessaria per l’assistenza.

Nei trasferimenti interprovinciali è riconosciuta la precedenza ai soli genitori, anche adottivi, o a chi, individuato dall’autorità giudiziaria competente, esercita legale tutela e successivamente al coniuge del disabile in situazione di gravità, obbligati all’assistenza. Il figlio che assiste il genitore in situazione di gravità ha diritto ad usufruire dellaprecedenza tra province diverse esclusivamente nelle operazioni di assegnazione provvisoria, fermo restando il diritto a presentare la domanda di mobilità.
6.PERSONALE CONIUGE DI MILITARE O DI CATEGORIA EQUIPARATA In base al disposto dell’art. 17, legge 28.07.1999 n. 266 e dell’art. 2, legge 29/03/2001 n. 86, il personale scolastico coniuge convivente rispettivamente del personale militare cui

viene corrisposta l’indennità di pubblica sicurezza e che si trovi nelle condizioni previste dalle citate norme, ha titolo, nell’ambito della fase dei trasferimenti, la precedenza nel trasferimento.

La precedenza si applica a condizione che la prima preferenza espressa nel modulo domanda si riferisca alla sede nella quale è stato trasferito d’ufficio il coniuge, ovvero abbia eletto domicilio all’atto del collocamento in congedo, in mancanza di istituzioni scolastiche richiedibili, al comune viciniore;
7.PERSONALE CHE RICOPRE CARICHE PUBBLICHE NELLE AMMINISTRAZIONIDEGLI ENTI LOCALI Il personale chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali a

norma della legge 3.8.1999, n. 265 e del D.L.vo 18/08/2000 n. 267, durante l’esercizio del

mandato, ha titolo, nell’ambito della fase dei trasferimenti intercomunali, alla precedenza

nel trasferimento, purché venga espressa come prima preferenza la sede ove espleta il

proprio mandato amministrativo. Analoga precedenza e con i predetti criteri, è loro

riconosciuta, nella fase dei trasferimenti interprovinciali ai fini del trasferimento nella sede

della provincia di espletamento del proprio mandato amministrativo.

NON si applica nelle prima fase A dei trasferimenti (COMUNALE)
8.PERSONALE CHE RIPRENDE SERVIZIO AL TERMINE DELL’ASPETTATIVA SINDACALE DI CUI AL C.C.N.Q. SOTTOSCRITTO IL 7/8/1998 Il personale che riprende servizio al termine dell’aspettativa sindacale di cui al C.C.N.Q.

sottoscritto il 7/8/1998 ha diritto alla precedenza nella fase interprovinciale dei trasferimenti

per la provincia ove ha svolto attività sindacale e nella quale risulta domiciliato da almeno

tre anni.

NON si applica all’interno della provincia di titolarità
9.ART. 29 – SERVIZIO PRESSO OSPEDALI E ISTITUZIONI PENITENZIARE In considerazione della peculiarità delle attività di insegnamento nei corsi funzionanti presso

le strutture ospedaliere o presso le istituzioni penitenziarie, per i docenti che abbiano

comunque maturato almeno tre anni di servizio nei predetti corsi, è prevista una

priorità per la mobilità territoriale in tutte le fasi.

10.ART. 30 – SERVIZIO PRESSO I CORSI PER ADULTI è prevista una priorità per la mobilità territoriale in tutte le fasi, ai fini dell’accesso ai corsi per l’istruzione e la formazione dell’età adulta attivati presso i C.P.I.A., a favore del personale che abbia comunque

maturato almeno tre anni di servizio nei corsi serali, nei centri territoriali, nei corsi per lavoratori, nei corsi per l’educazione degli adulti e nei corsi di alfabetizzazione.

 

TIPO DI PRECEDENZA

(in ordine di priorità)

Documentazione da allegare Formato del documento (per le autocertificazioni, solo formato digitale)
1.DISABILITÀ E GRAVI MOTIVI DI SALUTE Certificazione o copia autenticata rilasciata dalle commissioni mediche, funzionanti presso le A.S.L., di cui all’art. 4, della legge n. 104/92

Qualora tali commissioni non si pronuncino entro 45 giorni dalla presentazione della domanda, gli interessati documentano, in via provvisoria, la situazione di disabilità, con certificazione rilasciata, da un medico specialista nella patologia denunciata in servizio presso l’A.S.L. da cui è assistito l’interessato.

La situazione di disabilità in caso di soggetti con patologie oncologiche può essere documentata, in via provvisoria, con la citata certificazione, qualora le commissioni non si pronuncino, come previsto dall’art. 6, comma 3 bis del D.L. n. 4 del 2006, convertito in L. 80/2006, entro 15 giorni dalla domanda degli interessati.

Cartaceo o digitale (scansione)
2.PERSONALE CON DISABILITÀ E PERSONALE CHE HA BISOGNO DI PARTICOLARI CURE CONTINUATIVE Per le persone disabili che si trovano nelle condizioni di cui all’art. 21, della legge n. 104/92 è necessario che risulti chiaramente, anche in certificazioni distinte, la situazione di disabilità e il grado di invalidità civile superiore ai due terzi o le minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A) annessa alla legge 10.8.50, n. 648, riconosciute al medesimo.

Tenuto conto che le certificazioni relative all’invalidità e quelle relative all’accertamento della disabilità sono distinte, nelle stesse deve risultare quanto segue:

– per le persone disabili maggiorenni di cui all’art. 33, comma 6 della legge n. 104/92: nelle predette certificazioni deve risultare la situazione di gravità della disabilità

– per le persone bisognose di cure continuative per grave patologia: nelle certificazioni deve necessariamente risultare l’assiduità della terapia e l’istituto nel quale viene effettuata la terapia stessa. Le certificazioni devono essere rilasciate dalle competenti A.S.L..

Certificazioni disabilità (cartaceo o digitale)

Certificazione di terapia assidua (cartaceo o digitale)

3.ASSISTENZA AL CONIUGE, ED AL FIGLIO CON DISABILITÀ; ASSISTENZA DA PARTE DEL FIGLIO REFERENTE UNICO AL GENITORE CON DISABILITÀ; ASSISTENZA DA PARTE DI CHI ESERCITA LA TUTELA LEGALE

Disabilità: (art. 3 comma 3 legge 104/92)

Per le persone disabili assistite (art. 33, comma 5 e 7): nelle certificazioni deve risultare la situazione di gravità della disabilità e la necessità di una assistenza, globale e permanente, così come previsto dall’art. 3, comma 3, della legge n. 104/92 ovvero tenendo conto di quanto disposto dall’art. 38, comma 5 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

A tal fine il genitore, anche adottivo ed il coniuge e il figlio unico in grado di prestare assistenza e il fratello o sorella in sostituzione dei genitori (come previsto dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 233/2005) debbono comprovare che il disabile non è ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati con dichiarazione personale ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni

Certificazione disabilità (cartaceo o scansione)

Autocertificazione che il disabile non è ricoverato a tempo pieno presso istituti.

Autocertificazione dei rapporti di parentela e dell’attività di assistenza con carattere di unicità per il genitore

Per fratello o sorella conviventi di disabile, è necessaria documentazione di invalidità dei genitori che non possono assistere il disabile.

4.PERSONALE CONIUGE DI MILITARE O DI CATEGORIA EQUIPARATA Per fruire della precedenza prevista al coniuge convivente rispettivamente del personale militare o del personale cui viene corrisposta l’indennità di pubblica sicurezza e che si trovi nelle condizioni previste dall’art. 17 della legge 28/07/1999, n. 266 e dell’art. 2 della legge 29/03/2001 n. 86, il personale interessato dovrà allegare una autocertificazione, dalla quale risulti che il medesimo sia stato trasferito in tale sede d’autorità, nonché una dichiarazione in carta semplice, sotto la propria personale responsabilità, con la quale il coniuge trasferito si dichiari convivente con il richiedente. Autocertificazione del trasferimento d’autorità del coniuge e autocertificazione della convivenza con il coniuge trasferito

 

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