FONTE: Orizzonte Scuola
Per chi assiste un congiunto disabile usufruendo dei permessi previsti dalla legge 104 durante le ferie programmate, è prevista la sospensione di queste ultime.
Il ministero del Lavoro in risposta all’interpello 20 del 2016 fornisce l’esatta interpretazione dell’articolo 33, comma 3 della legge 104 laddove prevede il diritto di fruire di 3 giorni di permesso mensile per assistero un congiunto disabile.
Il datore di lavoro non può negare la fruizione di tali giorni permesso, specifica il ministero, nel periodo di ferie programmate anche nel caso che la sede di lavoro sia chiusa (ad esempio per fermo produttivo) poiché i due istituti, ferie e permessi 104, hanno una finalità diversa.
Il ministero, infatti, specifica che i permessi previsti dalla legge 104 per assistere i congiunti disabili hanno la finalità di tutelare i diritti fondamentali delle persone diversamente abili che sono bisognose di cure e assistenza morale e materiale mentre l’istituto delle ferie è un diritto sancito al lavoratore dall’articolo 36 della Costituzione con la finalità di garantire al dipendente di recuperare energie psicofisiche che impiega nello svolgimento del proprio lavoro.
Proprio tenendo conto delle diverse finalità di ferie e permessi 104 il ministero afferma che, qualora l’assistenza al congiunto disabile sia necessaria nel periodo di ferie programmate, la fruizione del permesso sospende il godimento delle ferie. Questo comporterà che, come accade nell’ipotesi di malattia sopravvenuta durante le ferie, queste ultime non godute potranno essere fruite, previo accordo con il datore di lavoro, in altro periodo.