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Concorso docenti. Bruschi: ITP ammessi per mancanza di percorso abilitante, poche le speranze per i laureati

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FONTE: Orizzonte scuola

Il Consiglio di Stato ha ammesso al concorso un ITP privo dello specifico requisito richiesto dal bando del concorso a cattedra, l’abilitazione.

banner-corsi-perfezionamentoCiò in virtù del fatto che per gli ITP non sono stati istituiti appositi percorsi ordinari per il conseguimento dell’abilitazione. Ciò “sembra azzerare le possibilità dei laureati privi di abilitazione (in attesa, comunque, che sia definita la sola questione dei laureati/diplomati d’annata)” commenta l’ispettore Bruschi.

Il Consiglio di Stato, con ordinanza 01836/2016, ha ammesso con riserva al concorso un ITP, rilevando che “la normativa primaria di riferimento del tutto legittimamente richieda (oltre al titolo di studio previsto per ciascuna classe di concorso) il possesso dell’abilitazione all’insegnamento quale ulteriore requisito necessario per essere ammessi ai concorsi di cui all’art. 400 del cit. D.Lgs. n. 297/1994, e perciò anche a quello di cui qui trattasi, bandito il 26 febbraio 2016 ai sensi del comma 114 della legge n. 107/2015;

ma che a tutti tali concorsi, nondimeno, continui altresì ad applicarsi, interinalmente, la disciplina transitoria di cui all’art. 402 dello stesso D.Lgs. n. 297/1994, in forza della quale – per ciascuna classe di concorso – debba prescindersi dal possesso dell’abilitazione come ineludibile requisito di ammissione al concorso finché, per quella specifica classe, non sia stato attivato e compiuto almeno un percorso abilitativo “ordinario” (nei sensi, sopra chiariti, di percorso aperto a tutti i soggetti muniti del titolo di studio richiesto);

con l’ulteriore corollario che, fino a tale momento, appare illegittima la clausola del bando (e il conforme provvedimento applicativo di essa) che, limitatamente al caso da ultimo esposto, non consenta la partecipazione al concorso anche a prescindere dall’abilitazione”.

Dall’ordinanza – commenta l’ispettore Bruschi – al di là dell’oggetto specifico (gli ITP possono partecipare anche in assenza del titolo, perché sono mancati percorsi ordinari di abilitazione), si deduce il riconoscimento della legittimità del principio dell’abilitazione quale requisito di partecipazione al concorso, più volte ribadito nelle motivazioni dell’ordinanza. Il che mi sembra azzerare le possibilità dei laureati privi di abilitazione (in attesa, comunque, che sia definita la sola questione dei laureati/diplomati d’annata).

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