FONTE: OrizzonteScuola
Il periodo di prova e formazione dei neo immessi in ruolo volge ormai al termine.
La maggior parte delle attività previste, sia in presenza (laboratori formativi) che on line, sono state portate al termine; in quasi tutte le regioni l’attività in presenza è terminata, mentre sul portale Indire le sole attività che ancora non è possibile svolgere (in piattaforma spunta il messaggio che potranno svolgersi da metà maggio) sono le seguenti: bilancio delle competenze in uscita e sviluppo futuro delle competenze per quanto riguarda il portfolio; la formazione online per quanto riguarda i questionari.
Terminate le suddette incombenze, i docenti in anno di prova e formazione dovranno stampare il dossier finale da presentare al DS che, a sua volta, lo trasmetterà al Comitato di Valutazione, dinnanzi al quale il docente sosterrà il colloquio avente per oggetto il citato dossier che si compone dei seguenti documenti:
- il portfolio completo (in formato .pdf);
- il bilancio delle competenze in entrata (in formato .pdf);
- il bilancio delle competenze in uscita (in formato .pdf);
- i due documenti di progettazione delle due attività didattiche (nel formato da te usato);
- le due pagine multimediali di presentazione delle due attività didattiche realizzate (in formato .zip).
Focalizziamo la nostra attenzione su quando dovrà svolgersi il colloquio, aspetto di non poca importanza considerato che numerosi docenti, che hanno differito la presa di servizio in ruolo perché impegnati in una supplenza al 30/06 o al 31/08 e sosterranno il colloquio davanti al Comitato della scuola in cui hanno svolto effettivo servizio, dovranno prendere servizio nella scuola di titolarità giuridica o il primo luglio o al termine degli esami di maturità (non consideriamo gli incaricati al 31/08, in quanto non avranno alcun problema riguardo alla data di svolgimento del detto colloquio).
Com’è noto, il “nuovo” anno di prova e formazione, previsto dalla legge n. 107/2015, è disciplinato dal D.M. 850/2015, dalla circolare n.36167 del 5 novembre 2015, che ha fornito ulteriori indicazioni, soprattutto, per i docenti in part time o, comunque, con orario ridotto, e dal DM n. 290/2016, che ha impartito istruzioni per i docenti assunti nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni (istruzioni relative al computo dei giorni di servizio e attività didattica, al colloquio e al provvedimento di conferma in ruolo).
Molti neoassunti sono in ansia, in quanto diversi dirigenti delle scuole di servizio saranno impegnati, in qualità di Presidenti, per gli esami di Stato, e pertanto chiedono di svolgere il colloquio prima dell’inizio di detti esami.
Il colloquio finale dei docenti in anno di prova è disciplinato dall’articolo 13 del DM n. 850/15, a cui commi 1 e 2 leggiamo che:
1. Al termine dell’anno di formazione e prova, nel periodo intercorrente tra il termine delle attività didattiche – compresi gli esami di qualifica e di Stato – e la conclusione dell’anno scolastico, il Comitato è convocato dal dirigente scolastico per procedere all’espressione del parere sul superamento del periodo di formazione e prova.
2. Ai fini di cui al comma 1, il docente sostiene un colloquio innanzi al Comitato; il colloquio prende avvio …
Il DM, dunque, prevede dei limiti temporali precisi riguardo alla convocazione, da parte del DS, del Comitato di Valutazione che deve esprimere il parere sul superamento di detto periodo; parere obbligatorio, ricordiamolo, ma non vincolante (scomma 4 del suddetto articolo; la decisione ultima spetta al dirigente). Nessun vincolo, nemmeno nel proseguo dell’articolo 13 sopra citato, è posto invece per lo svolgimento del colloquio.
Dalla lettura dei suddetti commi si evince che Il Comitato deve essere convocato tra la fine delle attività didattiche e la conclusione dell’anno scolastico; precisiamo che la fine delle attività didattiche può protrarsi oltre il 30 giugno (per le scuole secondarie e per tutte quelle scuole i cui dirigenti sono impegnati negli esami di Maturità), in quanto sono compresi gli esami di Stato. Evidenziamo però che tale termine riguarda l’espressione del parere da parte del Comitato e non il colloquio.
Quest’ultimo, non essendoci precisi vincoli indicati dal DM, si svolgerà secondo la data stabilità dal DS, che deve essere, naturalmente, antecedente alla convocazione del Comitato per l’espressione del parere, quindi anche prima del termine delle attività didattiche, come sopra descritto.
Sulla scorta di quanto previsto dal DM 850/2015 e come da noi illustrato, gli Uffici provinciali stanno iniziando ad emanare indicazioni in merito, come l’USR Liguria.