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Assegnazioni provvisorie anche a neoassunti 2015. Aumenta il numero di docenti che presenteranno domanda, non i posti. Possibilità supplenze invariata?

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FONTE: Orizzonte Scuola

Supplenze a.s. 2016/17. I posti liberi saranno determinati anche dalle assegnazioni provvisorie dei neoimmessi in ruolo 2015.

banner-corsi-perfezionamentoE’ stato approvato in Senato il DL Scuola e Università. Una delle norme contenute è quella sulla possibilità anche per i docenti assunti entro l’a.s. 2015/16 di richiedere l’assegnazione provvisoria. Norma contestata dai supplenti ancora in GaE, che rischiano di non poter contare sull’incarico annuale, se non rientranno nelle immissioni in ruolo.

La relazione tecnica che accompagna la richiesta per l’approvazione della norma in Parlamento è volta a dimostrare che le assegnazioni provvisorie non comportano un nuovo onere per la finanza pubblica, ma addirittura potrebbero comportare dei risparmi.

Le assegnazioni provvisorie saranno concesse sia su posti disponibili in organico di diritto (31 agosto), sia su organico di fatto (30 giugno).

Nel momento in cui il docente di ruolo occupa un posto disponibile in organico di diritto, sul posto lasciato libero da lui l’Amministrazione nominerà un supplente al 30 giugno. In questo modo ha risparmiato, perchè se fosse rimasto libero il posto al 31 agosto, avebbe dovuto pagare il supplente per due mesi in più.

Poi la relazione tecnica prosegue dicendo che qualora il docente di ruolo occuperà un posto disponibile nell’organico di fatto l’onere per le finanze pubbliche non cambia. Seppure la forma sia pasticciata, perchè chi scrive confonde supplenze fino al termine delle lezioni con supplenze fino al termine delle attività didattiche, possiamo concordare perchè in ogni caso sarà disposta una supplenza fino al 30 giugno.

La norma è stata proposta per permettere ad un numero maggiore di docenti di presentare la domanda, ma non cambia il numero di domande che potranno essere accettate, in quanto il numero massimo è stabilito dai posti disponibili in organico di diritto e di fatto.

In ogni caso – viene spiegato nella relazione tecnica – le istanze presentate probabilmente saranno superiori al numero di posti disponibili.

Conclude quindi la relazione “e dunque la norma non solo non modifica il numero complessivo delle supplenze, ma non ne muta neanche la distribuzione territoriale”.

Su questo avanziamo i nostri dubbi. Se io sono in GaE a Roma e il docente di Milano ottiene il posto al quale io aspiro per la supplenza, al suo posto non vengo nominato io ma un docente di Milano! E’ dunque vero che non cambia la distribuzione territoriale delle supplenze, ma potrebbero cambiare le persone a cui le supplenze vengono attribuite.

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