FONTE: Orizzonte Scuola
La seconda fase dei movimenti, le cui domande possono essere compilate e inviate su Istanze online a decorrere dal 9 maggio, con scadenza il 2 giugno riguarda i docenti assunti entro l’a.s. 2014/15 che partecipano alla mobilità interprovinciale (fase 1B e 2B), i neo-assunti nelle Fasi B e C da GM nella provincia di immissione in ruolo (fase 3B) o anche in altre province (Fase D), i neo-assunti nelle Fasi B e C da GaE su tutto il territorio nazionale(fase C) e i neo-immessi nelle fasi 0 e A che partecipano alla mobilità interprovinciale (fase D).
Questa seconda fase, sarà successiva alla prima fase dei movimenti (fase A comunale e provinciale), le cui domande potevano essere inviate su Istanze online entro il 23 aprile, come viene chiarito esplicitamente nell’allegato 1 del CCNI 2016/17 e comprenderà, quindi, le fasi B, C e D dei movimenti così come stabilite nell’art.6 del CCNI.
Nell’ordine delle operazioni relative ai trasferimenti e passaggi del personale docente, in questa seconda fase dei movimenti, verranno valutate prioritariamente le istanze di mobilità presentate dai docenti coinvolti nella fase B come chiarisce lo stesso allegato 1:
EFFETTUAZIONE DELLA FASE B
Partecipano a questa fase tutti gli assunti entro il ’14/15 che intendono partecipare alla mobilità prevista dal comma 108 della legge 107/15. Partecipano inoltre, ai fini dell’acquisizione della titolarità su ambito, gli assunti nell’a.s. ’15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti dalle Graduatorie di Merito del Concorso 2012.
Si ritiene utile chiarire che le operazioni di mobilità relative a questa fase vengono realizzate sui posti previsti dall’art. 8 del CCNI dove vengono indicati i criteri per la definizione delle sedi disponibili per le operazioni di mobilita, come ampiamente chiarito da OrizzonteScuola.
Nell’ambito di questa fase è previsto il seguente ordine delle operazioni:
1 – Mobilità territoriale interprovinciale per gli assunti entro il 14/15
2 – Mobilità professionale interprovinciale per gli assunti entro il 14/15
3 – Mobilità territoriale provinciale per gli assunti nell’a.s, ’15/16 da fasi b e c del piano di assunzioni
15/16, dalle graduatorie di merito (GM).
All’interno delle operazioni previste nei punti 1), 2) e 3) viene stabilito il seguente ordine:
1 – Operazioni di mobilità territoriale interprovinciale per gli assunti entro il 14/15
Nelle operazioni di mobilità territoriale verranno valutate con priorità le istanze dei docenti beneficiari delle precedenze previste nell’art.13 del CCNI. Più nel dettaglio l’ordine con il quale si svolgeranno i trasferimenti, sarà il seguente:
a) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze nell’ordine di cui al punto III) 1) 2) e 3) dell’art. 13 del CCNI.
Si tratta della precedenza riguardante il personale con disabilità e il personale che ha bisogno di particolari cure continuative che si trova nelle condizioni indicate nei punti citati 1) 2) e 3):
1) disabili di cui all’art. 21, della legge n. 104/92, richiamato dall’art. 601 del D.L.vo n. 297/94, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella “A” annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;
2) personale (non necessariamente disabile) che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia); detto personale ha diritto alla precedenza per tutte le preferenze espresse nella domanda, a condizione che la prima di tali preferenze sia relativa all’ambito corrispondente al comune in cui esista un centro di cura specializzato, tale precedenza opera nella fase comunale solo tra distretti diversi dello stesso comune.
3) personale appartenente alle categorie previste dal comma 6, dell’art. 33 della legge n. 104/92, richiamato dall’art. 601, del D.L.vo n. 297/94.
Il personale, di cui ai punti 1) e 3), fermo restando il diritto a fruire della precedenza se partecipa ai movimenti, può usufruire di tale precedenza nell’ambito e per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza, a condizione che abbia espresso come prima preferenza il predetto comune di residenza oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in esso.
Qualora la domanda preveda l’indicazione di ambiti territoriali andrà indicato per primo l’ambito corrispondente al predetto comune di residenza oppure alla parte di esso necessaria per l’assistenza.
b1.) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell’art. 13 del CCNI.
Si tratta della precedenza prevista per i genitori che assistono il figlio con disabilità in situazione di gravita, certificato con art.3 comma 3 della Legge 104/92
b2) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell’art. 13 del CCNI.
Si tratta della precedenza prevista per coloro che assistono il coniuge con disabilità in situazione di gravita, certificato con art.3 comma 3 della Legge 104/92
c) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze di cui al punto VI) dell’art. 13 del CCNI
Si tratta della precedenza prevista per il personale coniuge di militare o di categoria equiparata a cui viene corrisposta l’indennità di pubblica sicurezza e che risulta essere stato trasferito d’ufficio nella sede di servizio come disposto dalla normativa (art. 17, legge 28.07.1999 n. 266 e art. 2, legge 29/03/2001 n. 86)
d) trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari delle precedenze di cui agli artt. 29 e 30 del CCNI.
Si tratta delle precedenza prevista per il personale docente che ha prestato servizio presso ospedali e istituzioni penitenziarie (art.29) e presso i corsi per adulti (art.30) che hanno maturato almeno tre anni di servizio in questa tipologia di corsi
e) trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto VII) dell’art. 13 del CCNI.
Si tratta della precedenza prevista per il personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali
f) trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto VIII) dell’art. 13 del CCNI
Si tratta della precedenza prevista per il personale che riprende servizio al termine dell’aspettativa sindacale di cui al c.c.n.q. sottoscritto il 7/8/1998
g) Trasferimento dei docenti che non usufruiscono di alcuna precedenza
E’ utile sottolineare che, per la scuola secondaria, le istanze di trasferimento da posti di sostegno a classi di concorso dei docenti titolari su altra provincia vengono esaminate contestualmente alle istanze di trasferimento interprovinciale tra classi di concorso.
Analogo esame contestuale viene effettuato per le istanze di trasferimento interprovinciale su posti di sostegno dei docenti titolari sulle tre tipologie di sostegno e di quelli titolari sulle classi di concorso.
2 – Operazioni di mobilità professionale interprovinciale per gli assunti entro il 14/15
Le operazioni di mobilità professionale si svolgono nel limite delle disponibilità residue dopo la fase della mobilità professionale provinciale e sono effettuate nel seguente ordine:
a) passaggi di cattedra dei docenti titolari provenienti da classi di concorso soppresse o soprannumerarie accertate numericamente come tali all’inizio delle operazioni di mobilità nel limite del riassorbimento dell’esubero o da eventuali analoghe situazioni relative ai ruoli della scuola dell’infanzia e primaria;
b) passaggi di ruolo dei docenti titolari provenienti da classi di concorso soppresse o soprannumerarie accertate numericamente come tali all’inizio delle operazioni di mobilità nel limite del riassorbimento dell’esubero o da eventuali analoghe situazioni relative ai ruoli della scuola dell’infanzia e primaria;
c) passaggi di cattedra dei docenti titolari che non usufruiscono di alcuna precedenza;
d) passaggi di ruolo dei docenti titolari che non usufruiscono di alcuna precedenza;
3 – Operazioni di mobilità territoriale provinciale per gli assunti nell’a.s, ’15/16 da fasi b e c del piano di assunzioni 15/16, dalle graduatorie di merito (GM)
Dopo le operazioni relative ai punti 1 e 2, sui posti accantonati sono effettuati i trasferimenti a domanda del personale assunto nell’a.s, ’15/16 da fasi B e C del piano di assunzioni 15/16, provenienti dalle Graduatorie di Merito del Concorso 2012 all’interno della provincia di nomina.
Questi docenti sono trattati a loro volta secondo il seguente ordine di precedenza:
a) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze nell’ordine di cui al punto III) 1) 2) e 3) dell’art. 13 del CCNI (personale con disabilità e il personale che ha bisogno di particolari cure continuative)
b1) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell’art. 13 del CCNI (genitori di disabile)
b2) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell’art. 13 del CCNI (assistenza familiare disabile)
c) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze di cui al punto VI) dell’art. 13 del CCNI
(personale coniuge di militare)
d) trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto VII) dell’art. 13 del CCNI
(personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali)
e) trasferimenti dei docenti che non usufruiscono di alcuna precedenza
Alla Fase B seguono le operazioni della Fase C negli ambiti territoriali su tutto il territorio nazionale
EFFETTUAZIONE DELLA FASE C, AMBITI NAZIONALI
Partecipa a questa fase il personale docente immesso in ruolo nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni 15/16 da Graduatorie ad Esaurimento, detto personale partecipa alle operazioni per tutti gli ambiti nazionali
In questa fase è previsto il seguente ordine delle operazioni:
a) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze nell’ordine di cui al punto III)-1)- 2) e 3) dell’art.13 del CCNI (personale con disabilità e il personale che ha bisogno di particolari cure continuative)
b1) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell’art. 13 del CCNI (genitori di disabile)
b2) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell’art. 13 del CCNI (assistenza familiare disabile)
c) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze di cui al punto VI) dell’art. 13 del CCNI
(personale coniuge di militare)
d) trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto VII) dell’art. 13 del CCNI
(personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali)
e) trasferimenti dei docenti che non usufruiscono di alcuna precedenza
La fase conclusiva dei movimenti è la Fase D che riguarda il trasferimento interprovinciale in deroga al vincolo triennale per i docenti esplicitamente indicati nel CCNI
EFFETTUAZIONE DELLA FASE D
Possono partecipare a questa fase i docenti assunti nell’a.s, ’15/16 da fasi Zero ed A del piano di assunzioni 15/16 nonché da fasi B e C del medesimo piano 15/16 provenienti dalle Graduatorie di merito del concorso 2012 .
L’ordine delle operazioni dei movimenti in questa fase sarà il seguente:
a) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze nell’ordine di cui al punto III) 1) 2) e 3) dell’art. 13 del CCNI (personale con disabilità e il personale che ha bisogno di particolari cure continuative)
b1) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell’art. 13 del CCNI (genitori di disabile)
b2) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell’art. 13 del CCNI (coniuge con disabilità)
c) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze di cui al punto VI) dell’art. 13 del CCNI (personale coniuge di militare)
d) trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto VII) dell’art. 13 del CCNI (personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali)
e) trasferimenti dei docenti che non usufruiscono di alcuna precedenza
In ciascuna fase della sequenza operativa, all’interno di ciascuna delle operazioni indicate l’ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al CCNI . L’ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica.
Orizzonte Scuola ritiene doveroso segnalare un refuso presente nell’allegato 1 del CCNIdove le precedenze previste nella fase B1 alla lettera d) riguardanti il personale docente che ha prestato servizio presso ospedali e istituzioni penitenziarie (art.29) e presso i corsi per adulti (art.30) che hanno maturato almeno tre anni di servizio in questa tipologia di corsi, non compaiono nelle altre fasi dei movimenti, cioè nella fase C e fase D. Si tratta di un errore, infatti queste precedenze saranno regolarmente inserite per tutte le fasi dei movimenti, nei moduli di domanda che saranno predisposti e resi disponibili per la compilazione su Istanze online a decorrere dal 9 maggio