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Anno prova neoassunti. Docenti utilizzati in altro grado di istruzione e con differimento: valutazione finale e conferma in ruolo. Chi fa cosa

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Fonte: www.orizzontescuola.it – Nella giornata di ieri, 04/05/2016, il MIUR ha pubblicato la nota n. 15614 con la quale ha trasmesso il decreto n. 290/2016 avente per oggetto l’anno di prova e formazione dei docenti neo assunti nelle fasi B e C del piano straordinario di immissioni in ruolo a.s. 2016/17. 

Il DM ha fornito ulteriori indicazioni sull’anno di prova e promoformazione, relative ai docenti assunti, ad anno scolastico inoltrato, nelle fasi B e C del piano straordinari di assunzioni, come abbiamo riferito nell’articolo “Anno prova neo assunti fasi B e C, il decreto del MIUR. Valutazione finale docenti utilizzati e con differimento: scuola di servizio o di titolarità giuridica?

In detto articolo, abbiamo evidenziato che il MIUR ha fornite indicazioni poco chiare riguardo alla valutazione e al provvedimento di conferma in ruolo dei docenti utilizzati in grado di istruzione diverso da quello di immissione in ruolo e docenti che hanno differito la presa di servizio in ruolo perché impegnati in una supplenza.

Nel DM, infatti, leggiamo che: la scuola presso cui il neo assunto presta servizio fornisce gli elementi necessari alla valutazione preliminare del percorso formativo effettuato, mentre il DS dell’istituto di titolarità giuridica del docente interessato, sulla base degli elementi istruttori forniti, emana il provvedimento di conferma in ruolo. Da tale periodo sembra che la valutazione preliminare debba essere fatta dalla scuola di titolarità giuridica e non dalla scuola di servizio.

Al riguardo è arrivato un utile chiarimento dal parte dell’USR Emilia Romagna con la nota n. 5657 del 4 maggio u.s., dove leggiamo che: il Dirigente scolastico della scuola di servizio trasmetterà alla scuola di titolarità giuridica tutta la documentazione e la valutazione preliminare, sulla base della quale il Dirigente della scuola di titolarità giuridica emetterà il provvedimento di conferma in ruolo.

La valutazione spetta, dunque, al dirigente scolastico della scuola di effettivo servizio, che deve trasmettere tutta la documentazione relativa all’attività svolta dal neo assunto, compresa la valutazione preliminare che determinerà il provvedimento di conferma in ruolo da parte del dirigente della scuola di titolarità giuridica del docente interessato. 

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Nota USR Emilia Romagna 3 marzo 2016, AOODRER 2325

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