FONTE: www.orizzontescuola.it
Come chiarisce l’OM 241/2016 nell’art.2 comma2, i docenti che rientrano nelle fasi B – C e D dei movimenti (come indicato nell’art.6 del CCNI 2016/17) parteciperanno alla seconda fase della mobilità per la quale le funzioni per la compilazione e invio delle domande verranno attivate nel portale del MIUR Istanze online a decorrere dal 9 maggio e il termine ultimo è fissato per il 30 maggio, oltre il quale non sarà più possibile modificare, aggiornare e inviare la domanda.
Nello specifico sono coinvolti in questa fase dei movimenti i seguenti docenti:
1 – assunti entro l’a.s. 2014/15 che chiedono trasferimento e/o passaggio di cattedra e/o passaggio di ruolo in provincia diversa da quella di titolarità.
Questi docenti rientrano nella Fase B, sottofase B1 per la mobilità territoriale e sottofase B2 per la mobilità professionale e, come esplicitato nell’art.6 del CCNI, ”potranno proporre istanza di mobilità per gli ambiti anche di
province diverse, indicando un ordine di preferenza tra gli stessi e nel limite numerico dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito, compresi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, rimasti a seguito delle operazioni di cui alla Fase A. Se posizionati in graduatoria in maniera tale da ottenere il primo ambito chiesto, otterranno la titolarità di una scuola secondo l’ordine espresso tra tutte le scuole dell’ambito; diversamente saranno assegnati ad un ambito se richiesto. Quanto sopra, anche in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia”
2 – neo-immessi in Fase B da Graduatorie di Merito del Concorso 2012 che partecipano alla mobilità per l’assegnazione della sede definitiva nella provincia di immissione in ruolo, rientrando nella Fase B, sottofase 3B dei movimenti.
Questi docenti, come indicato nel succitato art.6 del CCNI “indicheranno l’ordine di preferenza tra gli ambiti della Provincia. L’ambito di assegnazione definitiva sarà individuato secondo l’ordine di preferenza espresso, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l’ordine di preferenza.
Questi stessi docenti hanno la possibilità di partecipare, in deroga al vincolo triennale, anche alla mobilità territoriale per province diverse da quella di immissione in ruolo e rientreranno per questo movimento nella fase D e, come stabilisce lo stesso art.6, “potranno proporre istanza di mobilità nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito dopo le operazioni di cui alle Fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo l’ordine di preferenza tra gli ambiti territoriali indicato nell’istanza. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l’ordine di preferenza”
3 – neo-immessi in Fase B e C da GaE che partecipano alla mobilità per l’assegnazione della sede definitiva in tutto il territorio nazionale.
Questi docenti rientrano nella fase C dei movimenti e, in base all’art.6 succitato, “la mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L’ordine di preferenza è indicato nell’istanza ovvero determinato o completato d’ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l’ordine di preferenza”
4 – neo-immessi in Fase 0 e A che hanno partecipato alla mobilità provinciale in fase A i cui termini sono scaduti il 23 aprile e che hanno la possibilità di partecipare, in deroga al vincolo triennale, anche alla mobilità territoriale per altre province e rientreranno nella fase D dei movimenti insieme ai docenti neo-immessi da GM.
Tutti i docenti che parteciperanno a questa seconda fase dei movimenti saranno coinvolti negli ambiti territoriali e su questi dovranno esprimere le loro preferenze nella domanda.
Ad eccezione dei docenti assunti entro l’a.s. 2014715 che, anche nella mobilità interprovinciale, potranno acquisire titolarità in una specifica scuola, anche se soltanto per il primo ambito richiesto, tutti gli altri docenti neo-immessi, acquisiranno titolarità esclusivamente in un ambito territoriale anche se soddisfatti nella prima preferenza richiesta.
Le preferenze devono essere indicate nell’apposita sezione del modulo-domanda.
Quali preferenze sarà possibile esprimere?
Come viene esplicitato nell’art.9 comma 3 dell’ordinanza ministeriale:
Nelle fasi B, C e D del movimento possono essere espressi i codici sintetici di ambiti e province;
possono inoltre essere espresse, le seguenti disponibilità:
A) Istruzione degli adulti, che comprende:
Corsi serali degli istituti di secondo grado
Centri territoriali riorganizzati nei centri provinciali per l’istruzione degli adulti ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 29 ottobre 2012 n. 263 (corsi per l’istruzione e la formazione dell’età adulta).
Sezioni carcerarie
B) Sezioni ospedaliere
Per le tipologie di scuole indicate con le lettere A) e B) il docente deve esprimere esplicita richiesta al fine di poter usufruire dell’assegnazione agli ambiti nei quali sono presenti tali tipologie di scuole. Senza esprimere questa specifica disponibilità non sarà possibile l’assegnazione a tali scuole e pertanto gli eventuali posti disponibili su ambito territoriale riferibili alle tipologie indicate non verranno considerati utili ai fini del trasferimento su ambito per quanti non abbiano esplicitamente indicato tali disponibilità.
Per i movimenti interprovinciali del personale immesso in ruolo entro l’ a.s. 2014/15 questa disponibilità verrà manifestata anche attraverso l’ordine delle sedi del primo ambito indicato nella domanda di trasferimento, quanti non intendano dare tale disponibilità non considereranno dette sedi nell’ordine indicato.
Il personale che avrà espresso la propria disponibilità all’insegnamento su detti posti, potrà essere assegnato agli ambiti territoriali che li comprendono anche con punteggio inferiore a quanti non abbiamo espresso tale disponibilità. In caso di trasferimento avvenuto attraverso tale precedenza il personale è tenuto ad accettare la proposta di incarico per detti posti.
Quanti intendano rendersi disponibili per i posti di cui alle lettere A) e B) dovranno inoltre indicare se in caso di assegnazione all’ambito territoriale per naturale ordine di graduatoria intendano comunque rendersi prioritariamente disponibili per le tipologie di posto indicate.
Nel caso si diano entrambe le disponibilità la A precede la B.
Quante preferenze sarà possibile esprimere?
Per fornire un’esauriente risposta si ritiene utile sottolineare le differenze tra i docenti coinvolti in questa fase dei movimenti e le regole che dovranno rispettare nell’esprimere le loro preferenze nella domanda.
I docenti assunti entro l’a.s. 2014/15 (fase B, sottofasi B1 e B2 dei movimenti) possono esprimere le preferenze per le sedi comprese nel primo ambito indicato ed indicare inoltre sino a 100 preferenze per gli ambiti territoriali e sino a 100 preferenze per le province.
Per il primo ambito richiesto il docente, potrà, quindi, riordinare tramite sistema tutte le sedi facenti parte di questo ambito, salvo quelle relative alle disponibilità A e B se non intende rendersi disponibile per tali tipologie di posti.
I docenti neo-immessi in Fase B e C da GM (fase B, sottofase 3B dei movimenti) dovranno indicare in ordine di preferenza tutti gli ambiti della provincia nella quale sono stati immessi in ruolo. Ai fini dell’ assegnazione della titolarità definitiva dovranno indicare tutti gli ambiti delle provincia di attuale nomina, in caso di domanda incompleta il sistema completerà la medesima seguendo la catena di vicinanza tra gli ambiti provinciali decretata dall’Ufficio scolastico regionale di competenza.
Sarà possibile indicare, inoltre, nella stessa domanda, ma ai fini della fase D dei trasferimenti , sino a 100 preferenze per gli ambiti territoriali e sino a 100 preferenze per le province.
I docenti neo-immessi in Fase B e C da GaE (fase C dei movimenti) dovranno indicare tutti gli ambiti nazionali, utilizzando sino a 100 preferenze per gli ambiti territoriali e, per i restanti, i codici sintetici delle province, all’interno delle quali l’ordine degli ambiti seguirà la catena di prossimità definita dai competenti Uffici scolastici regionali.
Per questi docenti , ai fini dell’assegnazione della titolarità definitiva, sarà indispensabile, quindi, indicare nella domanda tutti gli ambiti delle province italiane anche utilizzando i codici sintetici provinciali, in caso di domanda incompleta il sistema completerà la medesima seguendo la catena di vicinanza tra gli ambiti provinciali decretata dall’Ufficio scolastico regionale di competenza e la catena di vicinanza tra le province italiane che verrà pubblicata nel sito MIUR nell’apposita sezione MOBILITA’ 16/17 e redatta secondo le modalità di cui al modello allegato all’ O.M. 241/2016
I docenti neo-immessi in Fase 0 e A e in Fase B e C da GM (fase D ) esprimeranno le preferenze solo per ambiti o province.
E’ possibile esprimere sino a 100 preferenze per gli ambiti territoriali e sino a 100 per le province.
Si ritiene importante sottolineare, inoltre, che tutti i docenti neo-immessi che partecipano al movimento per l’assegnazione della sede definitiva possono esprimere preferenze relative a posti di sostegno, se in possesso del prescritto titolo di specializzazione, ovvero a classe di concorso o posto comune.
Lo stesso personale docente immesso in ruolo per l’insegnamento su posti di sostegno può presentare domanda di assegnazione di sede solo per tale tipologia di posto, essendo nel vincolo quinquennale.
I docenti che partecipano ai trasferimenti della fase interprovinciale, se intendono avvalersi delle precedenze previste dall’art. 13 del CCNI 2016/17, dovranno prioritariamente indicare come primo ambito quello contenente il comune di assistenza e i docenti assunti entro l’a.s. 2014/15, che avranno possibilità di esprimere un ordine di priorità per le scuole del primo ambito richiesto, dovranno indicare, all’interno del primo ambito, le scuole del comune per il quale hanno diritto alla precedenza.
Qualora tra le sedi dell’ambito non sia presente il comune di assistenza andrà indicato per prima la sede del comune viciniore secondo le attuali prossimità, nel caso quest’ultima sia in altro ambito, il primo ambito indicato dovrà essere quest’ultimo.