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Anno di prova 2016: Formazione non va rifatta, giudice del lavoro dà ragione a docente in passaggio di ruolo

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FONTE: www.professionistiscuola.it  – Tanti sono i docenti alle prese con il superamento dell’anno di prova e formazione, avendo richiesto ed ottenuto passaggio di ruolo.

Novità non presa certo bene del dover ripetere anche l’anno di formazione e non solo i 180 giorni dell’anno di prova per i docenti già di ruolo, come disposto dal DM 850 del 27/11/2015. promo

Ora però una ordinanza emessa dal Tribunale di Avellino, la n. 7638 del 21 aprile 2016, segna un punto a favore e potrebbe completamente riaprire la partita per i docenti già di ruolo che hanno sempre avversato questa formazione “coatta”.

I termini “prova” e “formazione” sono talvolta utilizzati dagli operatori della scuola, erroneamente, come sinonimi, sebbene sottendano istituti che hanno presupposti differenti: l’anno di prova assolve ad un interesse meramente amministrativo; l’anno di formazione rispecchia la necessità di preparare, dal punto di vista educativo-didattico-metodologico, il docente immesso in ruolo. Di conseguenza, per i docentipassaggisti, era stato previsto il solo anno di prova con il superamento dei 180 gg di servizio, ma non un nuovo percorso formativo, come invece appare nel dettato del DM 850 del 27/11/2015 e la nota ministeriale del 5/11/2015.
A tal proposito l’articolo 2 comma 1 del DM 850/2015 dispone che:

“Sono tenuti ad effettuare il periodo di formazione e di prova:

  • i docenti che si trovano al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato, a qualunque titolo conferito, e che aspirino alla conferma nel ruolo;
  • i docenti per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo di formazione e prova o che non abbiano potuto completarlo negli anni precedenti. In ogni caso la ripetizione del periodo comporta la partecipazione alle connesse attività di formazione, che sono da considerarsi parte integrante del servizio in anno di prova;
  • i docenti per i quali sia stato disposto il passaggio di ruolo.”
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In merito, una docente si è rivolta al giudice del Lavoro presso il tribunale di Avellino, chiedendo l’esonero dal periodo di formazione. Nel ricorso il legale della docente sostiene che tutti gli obblighi contrattuali vincolanti, ai fini del superamento del periodo di prova per i docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo, sono stati compiuti dalla sua assistita (accoglimento della domanda di passaggio, presa di servizio, inizio del periodo di PROVA) e che quanto previsto dal successivo DM 850 e dalla circolare 5/11/2015 non poteva avere valore retroattivo.

Dal canto suo, il Ministero chiede il rigetto di tale richiesta.

Il Tribunale accetta la richiesta della docente ricorrente perché ritiene che le disposizioni contenute nellalegge 107 (commi da 115 a 120) e nelle successive specifiche legislative facciano riferimento solo ed esclusivamente ai docenti neoimmessi in ruolo e quindi non siano applicabili al caso di passaggio di ruolo, sia perché la normativa in oggetto non può avere valore retroattivo, perché si introdurrebbe una ingiustificata disparità di trattamento in relazione a coloro che hanno ottenuto il passaggio di ruolo prima della nuova normativa, in quanto i docenti passaggisti sono insegnanti che già hanno superato l’anno di formazione e prova, all’atto della loro immissione in ruolo. A tal fine viene sottolineata la rilevanza dellanota ministeriale n° 3699 del 29/02/2008, nella quale era precisato con chiarezza che l’anno di formazione e di prova si effettua una sola volta nel corso della carriera.

Il Tribunale quindi riconosce illogico e irragionevole richiedere ad un docente che passa ad un diverso ordine di scuola, avendo già maturato esperienza di servizio, la medesima formazione prevista per un docente neoimmesso in ruolo.

In conclusione, il Tribunale dispone che la ricorrente non sia sottoposta ad un nuovo periodo di formazione.

Fin qui i fatti. Ci chiediamo quale sarà la reazione del Ministero, in quanto le motivazioni addotte nel provvedimento emesso dal Tribunale appaiono insuperabili anche ad un possibile appello. Se è vero che la decisione del giudice ha valore solo ed esclusivamente tra le parti in causa, è vero anche che la sua risonanza non può lasciare indifferente il legislatore.
L’unico fattore che gioca a favore del MIUR sono i tempi comunque lunghi della giustizia, soprattutto se (come crediamo) la sentenza verrà fatta oggetto di ricorso in appello. Probabilmente per quest’anno scolastico è difficile prevedere un cambio di direzione, ma di sicuro nel futuro questa sentenza farà sentire i suoi effetti.

http://www.dirittoscolastico.it/wordpress/wp-content/uploads/Tribunale-di-Avellino-Ordinanza-n.-7638-2016.pdf

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