FONTE: www.orizzontescuola.it – Il personale docente che rientri in servizio dopo il 30 aprile dopo un’assenza non inferiore a 150 giorni continuativi è impiegato in supplenze, o in interventi didattici ed educativi integrativi, o in altri compiti connessi con il funzionamento della scuola.
La classe rimane affidata al supplente, che viene mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali. Il periodo di 150 giorni è ridotto a novanta nel caso di docenti delle classi terminali.
COME SI CALCOLANO I 90/150 GIORNI DI ASSENZA
Per il calcolo dei giorni NON SI TIENE CONTO della data del 30 aprile (cioè contare i giorni di assenza fino al 30 aprile), ma della DATA DI TERMINE DELL’ASSENZA DEL TITOLARE (cioè dopo il 30 aprile).
Es.Se il giorno di rientro del titolare è previsto per il 18 maggio, bisogna contare a ritroso 150 giorni (o 90 se classi terminali) a partire da tale data, non quindi a partire dal 30 aprile.
È ovvio che se già al 1° maggio il titolare ha raggiunto i giorni indicati nell’art. 37, il calcolo è superfluo.
Altrimenti bisogna andare a ritroso partendo dalla data di presunto rientro del titolare (che ovviamente sarà dopo il 30 aprile) e non da quella del 30 aprile. Nell’esempio citato conteremo a ritroso dal 18 maggio.