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Neoimmessi: Nota Miur riproporziona 120 giorni per anno di prova. Come calcolare il servizio

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FONTE: www.professionistiscuola.it – Siamo finalmente alla svolta finale per la vicenda del conteggio dei giorni per l’anno di prova. Una vicenda che sta tenendo tanti docenti neoimmessi con il fiato sospeso, soprattutto quelli assunti nella fase C, che temono di non riuscire a raggiungere i fatidici 120 giorni richiesti per le attività didattiche. Unrebus dei più complessi quello del conteggio dei giorni che rendono valido l’anno di prova per i docenti promo-lim-tabletneoassunti, alle prese con lo svolgimento dell’anno di formazione e che sta arrivando alla sua giusta soluzione.
A chiarire la vicenda una nota scritta dal Miur, a cui la stampa specialistica non ha dato la dovuta attenzione perchè citata unicamente in merito alla vicenda della sede del colloquio finale, ma che invece è stata scritta anche in risposta ad una missiva, che mostriamo in esclusiva su PSN, contenente uno specifico quesito sul conteggio dei giorni.  Risposta del Miur che per come è scritta non possiamo che ritenere di validità nazionale. Ma per capire meglio la situazione è utile riassumere le tappe della vicenda:

 

Il D.M. 850, all’articolo 3 (Servizi utili ai fini del periodo di formazione e prova), punto 1, recita così: “Il superamento del periodo di formazione e prova è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni nel corso dell’anno scolastico, di cui almeno centoventi per le attività didattiche.” Qualche giorno dopo, la nota ministeriale del 5 novembre 2015, precisa che “Fermo restando l’obbligo delle 50 ore di formazione previste, i centottanta giorni di servizio e i centoventi giorni di attività didattica sono proporzionalmente ridotti per i docenti neoassunti in servizio con prestazione o orario inferiore su cattedra o posto.”. Dunque per i docenti assunti con contratto part time, i giorni necessari verranno ridotti in maniera proporzionale all’orario di servizio.universitc3a02

Nulla invece viene specificato per i docenti entrati di ruolo successivamente al 1 settembre. In particolare appare fin dall’inizio complessa la situazione dei neoimmessi in fase C del piano straordinario di assunzioni previsto dalla legge 107. Per moltissimi di loro il servizio a scuola comincia tra gli ultimi giorni di novembre e i primi di dicembre, con un ritardo di una novantina di giorni rispetto ai colleghi delle fasi precedenti. Se i 180 giorni di servizio sembrano un traguardo abbastanza raggiungibile, ben diversa è la situazione relativa ai 120 giorni di attività didattica, ovvero di reale e presenza concreta del docente nell’edificio scolastico, seppur non necessariamente dietro una cattedra.

Nell’oramai consueto silenzio delle fonti ufficiali nazionali, le regioni cominciano a muoversi in maniera autonoma. PSN come sempre segue passo passo l’evoluzione e racconta le prime fasi in questo articolo, che possiamo riassumere così: USR Lazio a febbraio conferma la necessità di 180/120 gg anche per i neoimmessi entrati in servizio a Dicembre; USR Molise prospetta un possibile conteggio del giorno libero nei 120; il Dirigente Miur Giuseppe Bonelli apre invece in modo deciso ad una riduzione proporzionale dei giorni.

Negli ultimi giorni, un’accelerazione improvvisa: USR Lazio (attraverso comunicazioni via social con gli utenti) e USR Liguria e Abruzzo, tramite nota ufficiale, affermano la riduzione proporzionale dei giorni per chi è entrato di ruolo successivamente al primo settembre.

Siamo all’epilogo? Abbiamo ragione di pensare di sì. L’U.S.R. Friuli, in una missiva che mostriamo in anteprima su PSN, sottopone la questione del conteggio dei giorni direttamente al Miur. Tra i diversi quesiti che pone ve n’è uno specifico sulla questione: “Per tutti i neoassunti, di qualsiasi fase, sono stati computati i servizi  come da commi 2 e 3 dell’art. 3. Il computo dei giorni di servizio è considerato dal giorno di accettazione della nomina da parte del neoassunto. L’obbligo dei 180 giorni, (c.2), e 120 giorni, (c.3), viene proporzionalmente ridotto solo nel caso di docente in part-time o in servizio con orario di cattedra inferiore. Risulta allo scrivente che in altri territori è stato riproporzionato l’obbligo in relazione ai docenti neoassunti della fase C che si è realizzata a fine novembre 2015. Si chiede cortesemente di fornire un parere in merito alla possibilità di utilizzare il detto riproporzionamento, esteso anche ai docenti in servizio con orario di cattedra“. E’ da sottolineare che l’USR Friuli fa riferimento diretto al fatto che altri USR si siano già espressi in favore del riproporziona mento dei giorni (Vedi quanto fatto da USR Liguria e Abruzzo).

La risposta del MIUR, nella persona del Dott. Davide D’Amico, dirigente dell’ufficio formazione del personale scolastico, formazione dei dirigenti scolastici e accreditamento enti, recita così: “Per quanto attiene invece i servizi utili ai fini del periodo di formazione e prova, è opportuno che l’obbligo dei 180 giorni di servizio e dei relativi 120 giorni di attività didattica venga proporzionalmente ridotto per i neoassunti della fase C che l’amministrazione ha potuto immettere in ruolo a Dicembre“.

Noi di PSN ne siamo certi. Il tenore della risposta del Miur non lascia dubbi, la decisione è presa ed è valida per tutta Italia. A questo punto non è importante l’aver differito o meno, la cosa importante è mettersi a tavolino con carta e penna e dare a tutti la stessa proporzione.

Visto che siti specializzati e organizzazioni sindacali, con deduzioni anche fantasiose, propongono la loro formula per calcolare la proporzionalità (visto che fino a questo punto gli uffici regionali non osano spingersi), anche noi di PSN ci siamo cimentati in questa prova, partendo però, come d’abitudine, dall’interpretazione della normativa.

Analizzando con attenzione il disposto del DM 850, (“servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni nel corso dell’anno scolastico), a noi sembra chiaro che il parametro di riferimento sia l’anno scolastico, di cui i 180 (e i 120) giorni sono una parte.

Dato quindi per scontato che l’anno scolastico (che inizia il primo settembre e si conclude il 31 agosto) è di 365 giorni e i 180 (o 120) sono una parte di esso, la proporzione scaturisce da sé. Ne consegue che se da una parte ci saranno 365 giorni, dall’altra ci saranno 365 – i giorni che precedono l’immissione in ruolo.

Facciamo un esempio. Il docente che prende servizio il 1 dicembre 2015 deve sottrarre a 365 i giorni che intercorrono tra il 1 settembre e il 30 novembre, ovvero 91 giorni.
La proporzione sarà quindi

365: 180= (365 – 91) : X (dove X è il n di giorni di servizio).

Per quanto riguarda i giorni di attività didattica (Y) invece, questo il calcolo che noi proponiamo:
365 : 120= (365 – 91) : Y

Pertanto, secondo i nostri calcoli, un docente entrato il 1 dicembre, ha un anno scolastico di 274 giorni, per cui dovrà avere 135 giorni di servizio (arrotondati per difetto) e 90 giorni di attività didattica.

 

Qui la guida disponibile supiattaforma INDIRE sulle indicazioni per la compilazione dell’attività didattica

Riproporzione 120 giorni

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