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Mobilità 2016/17, IRC: termini, modalità presentazione e documentazione domande. L’Ordinanza Ministeriale

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FONTE: www.orizzontescuola.it

RICORSI MOBILITA'L’O.M. n. 244/2016 disciplina la mobilità per l’anno scolastico 2016/17 degli insegnanti di religione cattolica.

Ricordiamo che i docenti di religione cattolica hanno titolarità in un organico regionale, articolato per ambiti territoriali diocesani e sono utilizzati nelle singole sedi scolastiche sulla base di un’intesa tra il Direttore Generale dell’USR e l’Ordinario Diocesano competente. L’assegnazione della sede si intende confermata di anno in anno, qualora permangano le condizioni e i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge.

I docenti suddetti possono chiedere trasferimento per altra diocesi della Regione di titolarità o per altra diocesi di una Regione diversa da quella di titolarità.

Possono chiedere trasferimento nell’ambito della Regione di titolarità i docenti che abbiano un’anzianità di servizio giuridica di almeno due anni, compreso l’anno scolastico 2015/16.

Possono chiedere trasferimento per una diocesi di una Regione diversa da quella di titolarità i docenti che abbiano un’anzianità di servizio giuridica di almeno tre anni, compreso l’anno scolastico 2015/16.

Dunque per gli insegnanti di religione cattolica non è prevista la deroga al vincolo triennale (per la mobilità interregionale) come nel caso di tutti gli altri docenti non di IRC.

Per quanto riguarda la mobilità professionale, questa può realizzarsi dal settore formativo corrispondente al ruolo per l’insegnamento della religione cattolica nella scuola dell’infanzia e primaria al settore formativo corrispondente al ruolo per l’insegnamento della religione cattolica nella scuola secondaria di primo e secondo grado, o viceversa.

Per poter richiedere il passaggio da un settore formativo all’altro, è necessario aver superato l’anno di prova ed essere in possesso dell’idoneità concorsuale per il settore formativo richiesto e dell’idoneità ecclesiastica rilasciata, per l’ordine e grado di scuola richiesto, dall’Ordinario Diocesano competente.

I docenti di IRC, non avendo una sede di titolarità ma essendo utilizzati di anno in anno, maturano il punteggio di continuità nella sede di servizio. Ai fini dell’attribuzione del punteggio per la mobilità a domanda, il primo anno di servizio utile per la spendibilità del triennio decorre dall’a.s. 2014-2015, mentre ai fini della predisposizione della graduatoria regionale articolata per ambiti territoriali diocesani, di cui all’articolo I, comma 4 della presente Ordinanza, il punteggio relativo alla continuità didattica sulla medesima scuola oppure sulla medesima sede (Comune) di servizio è calcolato a partire dall’a.s. 2009- 2010 per la graduatoria relativa all’individuazione dei docenti soprannumerari( la Tabella di riferimento è quella allegata al CCNI per la mobilità 2016/17 e relativa ai trasferimenti a domanda e d’ufficio, note comprese).

Il docente utilizzato non a domanda, per insufficienza di ore necessarie a formare la cattedra, non perde il punteggio di continuità.

Termini e modalità di presentazione delle domande

Le domande, sia quelle tra diocesi della Regione di titolarità sia quelle per altre Regioni, devono essere presentate dal 26 aprile al 16 maggio 2016.

Tutti i movimenti saranno pubblicati il 30 giugno 2016.

L’eventuale richiesta di revoca delle domande prodotte deve essere presentata entro il 18 giugno 2016.

Le domande, sia di trasferimento che di passaggio, deve essere inviate – utilizzando i modelli cartacei presenti sulla rete Internet e Intranet – all’USR della Regione di titolarità e presentarle anche al dirigente scolastico della scuola in cui prestano servizio.

Nel caso di diocesi che si trovano sul territorio di più Regioni, le domande vanno indirizzate all’Ufficio scolastico regionale della Regione in cui si trova l’Istituzione scolastica presso la quale prestano servizio e presentarla al dirigente scolastico della medesima Istituzione scolastica.

Con una stessa domanda è possibile chiedere il trasferimento in più di una diocesi, al massimo 5 anche in regioni diverse da quella di titolarità.

Qualora si richieda sia il trasferimento che il passaggio di ruolo (come sopra descritto) si devono presentare due distinte domande, documentando una sola delle due e facendo riferimento all’altro per la documentazione allegata.

Con una sola domanda di passaggio è possibile richiedere più di una diocesi, al massimo 5 anche in regioni diverse da quella di titolarità.

La documentazione da allegare alla domanda è la seguente:

  • certificazione di idoneità rilasciata dall’Ordinario Diocesano di destinazione;
  • dichiarazioni, in carta semplice, dei servizi prestati, redatte in conformità al modello D allegato alla presente Ordinanza;
  • idoneità concorsuale, oltre all’idoneità ecclesiastica rilasciata, per l’ordine e grado di scuola richiesto, dall’Ordinario Diocesano competente (nel caso di passaggio);
  • dichiarazione relativa ai titoli generali posseduti;
  • dichiarazione relativa alle esigenze di famiglia.

Le tabelle di riferimento sono quelle allegate al CCNI mobilità a.s. 2016/17, con delle precisazioni  indicate nella suddetta OM.

Le preferenze devono essere indicate nell’apposita sezione del modulo-domanda e sono relative agli ambiti territoriali della regione e della diocesi.

Scarica l’OM e gli allegati.

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