FONTE:www.orizzontescuola.it – Le precedenze sono riportate nell’art. 7/1 del CCNI mobilità e sono raggruppate sistematicamente per categoria e sono funzionalmente inserite, secondo il seguente ordine di priorità, nelle sequenze operative delle tre fasi della mobilità territoriale (comunale, intercomunale, interprovinciale) per le quali trovano applicazione.
Per ogni tipo di precedenza sottoelencata viene evidenziata la fase o le fasi del movimento a cui si applica. In caso di parità di precedenza e di punteggio, prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica.
Analizziamo la precedenza di cui al punto I e III riguardanti i soggetti in disabilità o chi, pur non essendo in disabilità, ha bisogno di particolari cure continuative.
I) DISABILITÀ E GRAVI MOTIVI DI SALUTE
Nel contesto delle procedure dei trasferimenti e dei passaggi (DI CATTEDRA E DI RUOLO) ed indipendentemente dal comune o dalla provincia di provenienza dell’interessato viene riconosciuta una precedenza assoluta, nell’ordine, al personale scolastico che si trovi nelle seguenti condizioni:
1) personale scolastico docente ed educativo non vedente (art. 3 della Legge 28 marzo 1991 n. 120);
2) personale emodializzato (art. 61 della Legge 270/82).
CRITERI E MODALITÀ
Per fruire di tali precedenze gli interessati dovranno:
- contrassegnare l’apposita casella del modulo domanda;
- presentare le documentazioni che attestino le situazioni che danno diritto alla precedenza e produrle contestualmente alle domande di trasferimento. A tal proposito si ricorda che le certificazioni mediche non possono essere sostituite da autocertificazione.
La precedenza:
- In tutte e tre le fasi (COMUNALE, INTERCOMUNALE, INTERPROVINCIALE) NON HA nessun vincolo in relazione alla residenza dell’interessato o alla scelta delle sedi o della provincia di quest’ultimo;
- si applica anche all’inizio della terza fase ovvero nei passaggi di cattedra e di ruolo (sono le uniche precedenze dell’art. 7 riconosciute nella mobilità professionale);
- permette di superare il blocco triennale per i trasferimenti interprovinciali a chi è stato immesso in ruolo anche dopo l’1/9/2013.
III) PERSONALE CON DISABILITÀ E PERSONALE CHE HA BISOGNO DI PARTICOLARI CURE CONTINUATIVE
Nel contesto delle procedure dei trasferimenti, e nell’ambito di ciascuna delle tre fasi (COMUNALE, INTERCOMUNALE E INTERPROVINCIALE), viene riconosciuta la precedenza, nell’ordine, al personale scolastico che si trovi nelle seguenti condizioni:
1) Disabili di cui all’art. 21, della legge n. 104/92, richiamato dall’art. 601 del d.l.vo n. 297/94,con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella “a” annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;
CRITERI E MODALITÀ
Per fruire di tale precedenza gli interessati dovranno:
- contrassegnare l’apposita casella del modulo domanda;
- produrre contestualmente alla domanda di trasferimento la documentazione dalla quale risulti chiaramente, ANCHE IN CERTIFICAZIONI DISTINTE, la situazione di disabilità (NON NECESSARIAMENTE GRAVE) e il GRADO DI INVALIDITÀ CIVILE SUPERIORE AI DUE TERZI o le minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A) annessa alla legge 10.8.50, n. 648, riconosciute al medesimo. A tal proposito si ricorda che le certificazioni mediche non possono essere sostituite da autocertificazione; Inoltre si precisa che non basta avere o solo l’art. 3 comma 1 della legge 104/92 o solo il grado di invalidità superiore ai due terzi, la situazione di invalidità (anche non grave) e il grado di invalidità superiore ai due terzi devono necessariamente coesistere.
Fermo restando il diritto a fruire della precedenza se partecipa ai movimenti nella prima fase (COMUNALE), senza alcun vincolo nella scelta delle sedi:
- nella seconda (INTERCOMUNALE) e terza fase (INTERPROVINCIALE), detto personale può usufruire di tale precedenza nell’ambito e per la provincia in cui è UBICATO IL COMUNE DI RESIDENZA, A CONDIZIONE CHE ABBIA ESPRESSO COME PRIMA PREFERENZA IL PREDETTO COMUNE DI RESIDENZA OPPURE UNA O PIÙ ISTITUZIONI SCOLASTICHE COMPRESE IN ESSO;
- Se si esprimono altri comuni dopo quello di residenza non è obbligatorio indicare l’intero comune di residenza;
Tale precedenza:
- non si applica nei passaggi di cattedra e di ruolo;
- permette di superare il blocco triennale per i trasferimenti interprovinciali a chi è stato immesso in ruolo anche dopo l’1/9/2013.
2) Personale (non necessariamente disabile) che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia)
CRITERI E MODALITÀ
Per fruire di tale precedenza gli interessati dovranno:
- contrassegnare l’apposita casella del modulo domanda;
- produrre contestualmente alla domanda di trasferimento la documentazione dalla quale deve necessariamente risultare l’assiduità della terapia e l’istituto nel quale viene effettuata la terapia stessa.
Le suddette certificazioni devono essere rilasciate dalle competenti A.S.L.. A tal proposito si ricorda che le certificazioni mediche non possono essere sostituite da autocertificazione.
Si precisa che in questi casi non è necessaria una certificazione che attesti la disabilità o l’invalidità, ma è necessaria solo la certificazione che attesti l’assiduità della terapia e l’istituto nel quale viene effettuata la terapia stessa ricondotta ovviamente alla grave patologia.
Gli interessati hanno diritto alla precedenza:
- per tutte le preferenze espresse nella domanda, a CONDIZIONE che la prima di tali preferenze sia relativa al COMUNE IN CUI ESISTA UN CENTRO DI CURA SPECIALIZZATO;
Tale precedenza:
- opera in tutte e tre le fasi, ma nella prima fase (COMUNALE) esclusivamente tra distretti diversi dello stesso comune;
- non si applica nei passaggi di cattedra e di ruolo;
- permette di superare il blocco triennale per i trasferimenti interprovinciali a chi è stato immesso in ruolo anche dopo l’1/9/2013.
3) Personale appartenente alle categorie previste dal comma 6, dell’art. 33 della legge n. 104/92, richiamato dall’art. 601, del d.l.vo n. 297/94.
Per fruire di tale precedenza gli interessati dovranno:
- contrassegnare l’apposita casella del modulo domanda;
- produrre contestualmente alla domanda di trasferimento la documentazione dalla quale deve risultare la situazione di gravità della disabilità (art. 3 comma 3 legge 104/92); A tal proposito si ricorda che la sola invalidità, anche se riconosciuta al 100%, non permette di fruire della precedenza e che le certificazioni mediche non possono essere sostituite da autocertificazione. Si precisa che in questo caso è necessario che la certificazione attesti la disabilità grave (non basta quindi il comma 1 dell’art. 3 o un qualsiasi grado di invalidità, ma dalla certificazione deve risultare il comma 3 dell’art.3 dellalegge104/92).
Fermo restando il diritto a fruire della precedenza se partecipa ai movimenti nella prima fase (COMUNALE):
- nella seconda (INTERCOMUNALE) e terza fase (INTERPROVINCIALE), detto personale può usufruire di tale precedenza nell’ambito e per la provincia in cui è UBICATO IL COMUNE DI RESIDENZA, A CONDIZIONE CHE ABBIA ESPRESSO COME PRIMA PREFERENZA IL PREDETTO COMUNE DI RESIDENZA OPPURE UNA O PIÙ ISTITUZIONI SCOLASTICHE COMPRESE IN ESSO
Non è obbligatorio indicare l’intero comune di residenza se si esprimono altri comuni dopo quello di residenza.
La precedenza:
- non si applica nei passaggi di cattedra e di ruolo;
- permette di superare il blocco triennale per i trasferimenti interprovinciali a chi è stato immesso in ruolo anche dopo l’1/9/2013.