FONTE: www.flcgil.it
Emanata la circolare dopo l’incontro del 24 marzo con i Sindacati. Il MIUR ha accolto le nostre sollecitazioni e proposte.
Con apposita nota 3130 del 12 aprile 2016, la Direzione Generale per lo studente, in materia di visite guidate e viaggi di istruzione, ha accolto tutte le nostre sollecitazioni e proposte circa l’esclusione di nuove e maggiori responsabilità in capo ai docenti accompagnatori come lasciava intendere una precedente nota ministeriale del 3 febbraio 2016.
La FLC CGIL, insieme alle altre Organizzazioni Sindacali rappresentative, aveva chiesto e ottenuto un incontro, svoltosi poi il 24 marzo 2016, proprio su questa tematica che aveva suscitato allarme e preoccupazione presso i Docenti e i Dirigenti Scolastici.
Con la nota di febbraio, infatti, ai docenti accompagnatori, che peraltro si sobbarcano già una grande responsabilità e una grande fatica neppure economicamente riconosciuta da quando sono state abolite le cosiddette trasferte, si attribuivano – tramite un vademecum redatto dalla Polizia di Stato – oneri impropri di controllo: sulla condotta del conducente (velocità di strada, uso del cellulare o assunzioni di bevande o di stupefacenti durante la guida), sullo stato dei mezzi (gomme lisce, efficienza del mezzo) e su altro ancora.
La Circolare di oggi, 12 aprile 2016, recepisce le nostre proposte e osservazioni avanzate nel confronto del 24 marzo.
Infatti, la nota, dopo aver precisato che il Vademecum “va inteso come un documento orientativo”che “non riveste carattere prescrittivo”, sottolinea che esso “non attribuisce in alcun modo ai docenti o ai dirigenti scolastici nuovi compiti e conseguenti responsabilità oltre quelle contemplate dal codice civile o dal CCNL” e che “non è compito quindi del personale docente o del dirigente scolastico l’accertamento” dell’idoneità alla guida del conducente.
La stessa nota poi, procedendo nelle puntualizzazioni escludenti nuove responsabilità dei docenti, qualifica come “invito” agli insegnanti la segnalazione alla polizia, in una dimensione di collaborazione (e non di obbligo), eventuali comportamenti che possano essere considerati a rischio da parte del conducente (parlare al cellulare, ascoltare musica con auricolari, bere alcolici o mangiare alla guida). Ma, a scanso di equivoci si aggiunge: “E ciò tuttavia esclude qualsivoglia obbligo di sorveglianza della condotta del conducente e connesse responsabilità da parte del docente accompagnatore”
Allo stesso modo l’accertamento dello stato dei mezzi di trasporto “non può in alcun modoessere affidato ai docenti accompagnatori” rimanendo negli obblighi già previsti della scuola di acquisire le attestazioni e certificazioni dell’idoneità del mezzo.
Infine, si rimette alla libera determinazione delle scuole la scelta di preavvisare, prima della partenza, la Polizia al fine di far controllare la validità dei mezzi di trasporto e della regolarità delle certificazioni.
E si sottolinea, opportunamente, che, qualora si decida di preavvisare la Polizia, è ben farlo per tempo in modo tale che l’intervento della stessa sia agevolato nella programmazione degli eventuali controlli prima e durante l’itinerario.