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Mobilità e scuola di titolarità per docenti Fase A: nessun vincolo temporale di permanenza nella sede assegnata

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FONTE: www.orizzontescuola.it

La poca chiarezza nella normativa sulla mobilità 2016/17 (legge 107, ipotesi di CCNI) ha come conseguenza l’intensificazione dell’ansia e delle preoccupazioni per i docenti che saranno coinvolti nella mobilità per il prossimo anno scolastico.

Una parte di queste preoccupazioni è sicuramente infondata, ma ciò non toglie che risultino comunque causa di malessere per i docenti interessati in quanto determinano incertezze per il loro futuro.

Una di queste preoccupazioni riguarda i docenti che in seguito alla mobilità manterranno o acquisiranno titolarità in una specifica scuola. Si tratta dei docenti che, in base a quanto stabilito nell’art.6 dell’ipotesi di CCNI, rientreranno nella fase A dei movimenti e potranno esprimere preferenze su scuole con conseguente titolarità su scuola e non su ambito territoriale

perfezionamentiRientreranno, quindi, i docenti assunti entro l’a.s. 2014/15 che chiedono mobilità provinciale e i neo-immessi nelle fasi 0 e A che chiedono l’assegnazione della sede definitiva nella provincia di immissione in ruolo che, per loro, è provincia di titolarità, come chiarisce il succitato art.6:

FASE A

1.Gli assunti entro il ’14/15-compresi i titolari sulla DOS, i docenti in sovrannumero e/o in esubero e coloro che hanno diritto al rientro entro l’ottennio-potranno fare domanda di mobilità territoriale su scuola, nel limite degli ambiti della provincia di titolarità, su tutti i posti vacanti e disponibili nonché su quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE. I docenti in questione potranno anche proporre domanda di mobilità tra ambiti di province diverse, come da punto 1 della fase B.

Si procede, nel limite degli ambiti della provincia, prima a livello comunale, poi provinciale.

Il quesito che pongono ripetutamente questi docenti, con il quale inoltrano richieste di chiarimento alla redazione di OrizzonteScuola è il seguente:

Nella scuola assegnata come sede definitiva (titolarità) per l’a.s. 2016/17 avrò dei vincoli temporali di permanenza?

La risposta che è necessario fornire è sicuramente negativa in quanto non c’è mai stato un vincolo temporale di permanenza nella scuola di titolarità e non viene stabilito niente del genere nella normativa per il prossimo anno scolastico.

L’unica e doverosa precisazione che riteniamo indispensabile fornire riguarda il fatto che la possibilità di chiedere, per questi docenti, trasferimento in una delle scuole che fanno parte della provincia di titolarità, non equivale alla stessa possibilità per scuole ubicate in province diverse (mobilità interprovinciale) per coloro che si trovano nel vincolo triennale se, per i prossimi anni scolastici, non fossero previste ulteriori deroghe come risultano per la mobilità 2016/17

La successiva domanda alla quale desideriamo fornire risposta chiarificatrice è la seguente:

Potrò chiedere trasferimento anche se sono nel mio primo anno di titolarità nella scuola?

Collegandoci alla risposta precedente, è possibile fornire, in questo caso, una risposta affermativa. Il docente trasferito per l’a.s. 2016/17 con titolarità nella scuola X, potrà chiedere un ulteriore trasferimento per il successivo anno scolastico 2017/18 senza nessun impedimento. L’unico vincolo, come precedentemente chiarito, potrebbe riguardare la provincia per i docenti in ruolo da meno di tre anni e che, quindi, non hanno ancora completato il triennio di permanenza.

Sarà da vedere come avverrà questa futura mobilità, se sarà solo sugli ambiti territoriali e se sarà sempre valido il vincolo triennale. E’ chiaramente prematuro formulare delle ipotesi in merito, se ne parlerà nella prossima contrattazione sulla mobilità, per la quale si dovrà attendere il prossimo anno scolastico.

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